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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08465/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35389/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità (primo motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. (secondo motivo) - sono entrambi inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte territoriale ha offerto una motivazione puntuale, immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto, tanto in ordine alla responsabilità penale del ricorrente per il reato di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), quanto in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consiglier stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35389/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità (primo motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. (secondo motivo) - sono entrambi inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha offerto una motivazione puntuale, immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto, tanto in ordine alla responsabilità penale del ricorrente per il reato di furto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), quanto in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consiglier stensore
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