CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 15797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto dal: [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00091910646), in persona del Sindaco “pro-tempore”, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Fonteiana, n. 65; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (P.I.: 00614520641), in persona del liquidatore “pro-tempore”, rappresentata e difesa, come daprocura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; -controricorrente – avversola sentenza della Corte di appello di Napoli n. 627/2018 (pubblicata in data 8 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 13603/2018 C.C. 18/04/2023 Servitù [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel novembre 2010, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Comune di Solofra, chiedendo –sul presupposto di essere proprietaria della strada in catasto al folio 3 particella 571 (ex 150) che era posta a servizio degli edifici dalla stessa costruiti e venduti a terzi, con riserva di proprietà della strada medesima, e che il citato Comune aveva dichiarato, con due apposite determinazioni del 30 giugno 2008 e 24 luglio 2008, l’uso pubblico di detta strada – che venisse accertato che quest’ultima non era in realtà gravata da alcuna servitù di uso pubbliconé da altro diritto di uso pubblico, con la dichiarazione di nullità delle anzidette delibere comunali. Si costituiva in giudizio il Comune di Solofra che, oltre ad instare per il rigetto della pretesa attorea, proponeva domanda riconvenzionale per sentir accertare l’esistenza della servitù di uso pubblico sulla strada indicata in citazione. All’esito dell’espletata istruzione probatoria (anche con l’esperimento di c.t.u.), il Tribunale adito, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda principale e dichiarava l’inammissibilità di quella riconvenzionale. 2. Decidendo sul gravame interposto dal suddetto convenuto soccombente Comune di Solofra, cui resisteva l’appellata società, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 627/2018, rigettava l’appello e, nel confermare l’impugnata sentenza, condannava l’ente appellante alla rifusione anche delle spese del giudizio di secondo grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte partenopea, previa reiezione dell’istanza di rinnovazione della c.t.u., condivideva il percorso logico-giuridico-argomentativo compiuto dal giudice di prime cure circa l’esclusione delle condizioni necessarie per il riconoscimento della sussistenza di un uso pubblico sulla strada dedotta in controversia, essendo rimasta accertata l’inesistenza di elementi idonei a caratterizzarla come tale (tra i quali la mancanza di illuminazione pubblica e il constatato allacciamento alle utenze e telefoniche da parte di privati, oltre alla presenza, al suo ingresso, di un cartello che ne indicava la natura di strada privata), così come la totale assenza di destinazione della strada all’uso pubblico. 3. Avverso la predetta sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, il Comune di Solofra. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’ente ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per omessa motivazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2729 c.c. e 22 della legge n. 2248/1865 -all. F. Con tale censura la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Napoli sia carente o, quantomeno, apparente e contraddittoria nella sua motivazione, nella parte in cui ha ritenuto superata la presunzione di pubblicità dell’uso della strada inserita nell’elenco dichiarativo delle pubbliche vie attraverso l’avvenuto assolvimento, da parte della società “[OSCURATO:PERSONA] di Nigro”, della prova contraria dell’inesistenza di una servitù e/o di un diritto di uso pubblico della strada in questione mediante l’esercizio dell’azione negatoria, asserendo di essere giunta a tale conclusione senza compiere alcun ulteriore e più approfondito accertamento e/o analisi tecnica rispetto all’istruttoria espletata nel giudizio di primo grado. 2. Con la seconda doglianza, il ricorrente deduce – avuto sempre riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata per omessa/insufficiente motivazione, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 6, Cost., oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 196 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello rigettato illegittimamente la richiesta di rinnovo della c.t.u., ritenendola fondata su valutazioni del tutto generiche e difettante dell’indicazione del comportamento dell’ausiliario giudiziale nominato nel giudizio di primo grado, che avrebbe determinato la violazione del contraddittorio o il raggiungimento di conclusioni errate. 3. Con la terza ed ultima censura, il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per omessa/insufficiente/contraddittorietà della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché per violazione degli artt. 825, 1027 e 1158 c.c., del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada, senza alcuna specifica indicazione di norme dello stesso), oltre che per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c., contestando la sentenza impugnata per aver aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u., con conseguente insufficienza della ricostruzione della “quaestio facti” e per aver, di conseguenza, escluso la configurazione della servitù di uso pubblico, senza tener conto che deve considerarsi tale la via che ha costituito oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazione, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio. 4. Rileva il collegio che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi. Essi sono inammissibili. In effetti, con gli stessi, l’ente ricorrente sollecita questa Corte a rivalutare gli elementi, anche di natura presuntiva, da cui – a suo avviso - si sarebbe dovuta desumere l’esistenza di un uso pubblico della strada dedotta in giudizio, così intendendo devolvere al giudice di legittimità indagini di fatto allo stesso precluse. Peraltro, la motivazione della Corte di appello è del tutto adeguata – avuto riguardo all’indagine delle condizioni necessarie per l’interpretazione dell’art. 825 c.c. - in relazione alla valutazione complessiva degli elementi (così come idoneamente ricostruiti dalla c.t.u.) per ritenere insussistente la costituzione di una servitù di uso pubblico sulla via in questione (come idoneamente riportati a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata e già, in parte, richiamati in narrativa), ravvisando correttamente l’irrilevanza, a tal fine, della presenza di eventuali sottoservizi, non implicando –di per sé – automaticamente l’operatività della presunzione relativa all’uso pubblico anche della superficie stradale soprastante oggetto di passaggio. In tal senso è rimasta esclusa anche la supposta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., la quale – per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 6774/2022) -non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. In sostanza, con queste due censure, il ricorrente – a fronte di una motivazione assolutamente adeguata, rispondente ad una completa valutazione delle acquisite risultanze istruttorie -tende a confutare la stessa per una sua supposta insufficienza, vizio ormai non più deducibile ai sensi del novellato n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (v., ex multis, Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 70790/2022), senza trascurare, peraltro, che ci si trova in presenza di una doppia conformità delle due sentenze di merito, con conseguente applicabilità della preclusione derivante dal combinato disposto deicommi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. Al contempo si profila inammissibile la contestazione sull’asserita genericità della relazione del c.t.u. (il che – secondo la prospettazione del ricorrente - avrebbe dovuto comportare la richiesta della sua rinnovazione), avendo, invece, la Corte di appello spiegato motivatamente le ragioni della sua condivisibilità, così escludendo la necessità di disporre una nuova c.t.u., la cui richiesta, oltretutto, era stata formulata in modo del tutto generico. 5. Anche il terzoed ultimo motivo si profila inammissibile perché, in concreto, anch’esso si risolve nella denuncia di un vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione (v. pag. 13 del ricorso), non più deducibile – come già posto in risalto - in tali termini nel giudizio di legittimità e anche perché con lo stesso si invoca, ancora una volta, la rivalutazione della vicenda fattuale e dell’appezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibili in questa sede. Al riguardo, va rilevato che la Corte di appello – con formemente al giudice di primo grado – si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte nella valutazione degli elementi complessivi idonei a comprovare l’esclusione dell’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada oggetto di controversia. A tal proposito, il giudice di appello ha considerato l’inidoneità dell’inserimento – avente natura meramente dichiarativa – della strada nell’elenco di quelle pubbliche, in difetto di riscontri fattuali oggettivi tali da manifestare univocamente tale destinazione, essendo, anzi, emersi plurimi elementi denotanti la natura privata della strada (come evidenziati alle pagg. 5 e 6 della motivazione dell’impugnata sentenza). In particolare, la Corte territoriale (sul presupposto, per l’appunto, del carattere puramente dichiarativo dell’iscrizione della strada nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della legge n. 126/1958, superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell’insussistenza di un diritto di godimento da parte della collettività) ha, a tal proposito, evidenziato – con una completa valutazione dei relativi riscontri fattuali, insindacabile nella presente sede di legittimità - come siano rimaste riscontrate le circostanze della mancanza di illuminazione pubblica e di retefognaria con riferimento alla strada in questione, della constatata realizzazione, ad opera di privati, degli allacciamenti delle utenze di luce, gas ed idrica, dello sbocco di tale strada in un vicolo cieco in cui sono risultati presenti unicamente gli accessi agli immobili costruiti dalla società controricorrente e venduti a terzi (preceduti dall’apposizione di un cartello segnalante la natura di strada privata), dell’inesistenza di altre abitazioni o edifici che utilizzano la strada come accesso o come passaggio per il raggiungimento della viabilità comunale. 6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente Comune di Solofra al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore della controricorrente, per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma,