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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1969

Cassazione n. 19765/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1969 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - escludendo la recidiva e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che la censura relativa alla mancata perizia, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale; - che la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1969 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato - escludendo la recidiva e rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che la censura relativa alla mancata perizia, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale; - che la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, inoltre, è manifestamente infondata, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 19765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris