CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zio, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delleentrate, che resiste con atto di costituzione ai meri fini dell’eventualepartecipazione all’udienza, avverso la sentenza indicata in epigrafe, cheha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente adoggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficioaveva determinato un maggior reddito pari ad euro 75.041,00 sullabase di indagini finanziarie relative agli anni di imposta dal 2011 al2015.2. Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 marzo2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo e unico motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 7, comma 5-bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in quanto laCorte tributaria di secondo grado del Lazio non avrebbe tenuto contodella documentazione prodotta dal ricorrente.Ad avviso del ricorrente, con la sentenza impugnata i giudici disecondo grado avrebbero recepito acriticamente il ragionamento svoltodai giudici di primo grado, senza soffermarsi sul vizio dedotto in appelloe inoltre senza tenere conto dei documenti prodotti dalla parte.2. Il motivo è inammissibile ed infondato.In via preliminare, non può non rilevarsi che, in materia di giudiziotributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma dinatura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdottiNumero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/2026successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dellalegge predetta (cfr. da ultimo Cass. n. 20816/2024).Pertanto la norma invocata dal ricorrente, ratione temporis, nontrova applicazione nel caso di specie.Inoltre, questa Corte ha già precisato che il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 dellalegge n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova"comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non sipone in contrasto con la persistente applicabilitàdelle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale,impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass.n.2746/2024).Né il motivo può essere riqualificato in termini di omesso esame diun fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, poichénell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5)dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (exmultis, Cass. n.5947/2023).Ove dovessero ritenersi superati tali profili d’inammissibilità,sussistono comunque quelli ulteriori, già evidenziati con la proposta didefinizione.Ed invero, il giudice di appello ha chiaramente affermato che ilcontribuente non ha offerto la documentazione probatoria necessaria asuperare l’indagine finanziaria condotta dalla Guardia di finanza, cheha accertato a suo carico il maggior reddito di euro 75.041,00 percanoni di locazione non dichiarati .Il giudice ha poi richiamato il principio secondo cui, in temad'imposte sui redditi, la presunzione legale relativa della disponibilitàNumero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/2026di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giustal'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, onera ilcontribuente della prova contraria.Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).Nella specie, con argomentazioni più specifiche, il giudice di appelloha rilevato che , i) non risulta avere prodotto documentazioneprobatoria idonea a dimostrare che il versamento di euro 20.000,00sul proprio conto corrente bancario, in data 09/01/2014, non sia statofrutto di canoni di locazione non dichiarati, essendosi limitato alla meraaffermazione che detto bonifico riguardava un movimento bancario traconiugi conviventi (restituzione di un prestito);ii) sui punti b) d) e) del ricorso originario, come già in prime cure,per il versamento in bonifico di euro 5.374,00 in data 27/01/2014, dieuro 710,00 del 15/04/2014 e di euro 665,72 del 12/05/2014, non viè corrispondenza tra l’incasso delle somme e la documentazioneprodotta (in particolare la sentenza della Corte di appello n. 0983/12),né con riferimento ai soggetti, né alla causale né all’importo;Numero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/2026iii) sui punti c) f) g) del ricorso originario per il versamento inbonifico di euro 15.000,00 del data 05/02/2014, stesso importo ancoradel 18/07/2014, ed euro 13.000,00 del 21/08/2014, come già in primecure, l’appellante non ha fornito documentazione contabile societariacamerale prodotta (allegato n. 6 al ricorso originario), rimanendoaffidata la giustificazione dei predetti bonifici versati sul conto correntead una non circostanziata né verificabile “restituzione al socioLattanzi”;iv) sui punti h) ed i) del ricorso originario, come in prime cure, laparte non ha prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare imovimenti bancari contestati .Per quanto riguarda il primo ed il secondo rilievo, il ricorso sollecitauna mera rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dalgiudice di appello, mentre risulta del tutto generico in relazione allacontestazione del quarto rilievo, per il quale il giudice di merito haevidenziato la totale assenza di documentazione giustificativa delleoperazioni contestate.In ordine al terzo rilievo, il ricorrente lamenta che il giudice diappello non abbia esaminato tutta la documentazione prodotta ed, inparticolare, la copia del bilancio al 31/12/2014 della [OSCURATO:SOCIETA]., dicui il contribuente era socio e dal quale risulterebbe un debito (rectiusun versamento in conto di futuro aumento di capitale) verso i soci dieuro 401.156,00. Tuttavia il ricorso sul punto, oltre ad incorrere nelleragioni d’inammissibilità prima rilevate, risulta comunqueestremamente generico e non chiarisce in che modo gli importicontestati siano effettivamente riconducibili alla voce esposta inbilancio, considerato, peraltro, che i versamenti “in conto futuroaumento di capitale” hanno uno specifico vincolo di destinazione, conNumero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/2026la conseguenza che, solo ove l'aumento non sia operato, il socio avràdiritto alla restituzione di quanto versato.Dunque, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che ilcontribuente non avesse prodotto alcuna documentazione idonea agiustificare le operazioni contestate.3. Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo parteresistente svolto attività difensiva.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,quarto comma, c.p.c. Infatti,In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art.380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4,c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbiaformulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta- deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e,allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori (così Cass. S. U. n.27195/2023). P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 25265/2024Numero sezionale 2545/2026Numero di raccolta generale 10436/2026Data pubblicazione 21/04/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti