CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi reclusione e 600,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110), B (art. 648 cod. pen.) e C (art. 697 cod. pen.). Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due correlate doglianze, la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva verificato la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti in sede di patteggiamento - avendo omesso di dichiarare assorbita la fattispecie di cui al capo C in quella di cui al capo B - e aveva erroneamente quantificato la pena applicata al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è uno strumento processuale la cui applicazione comporta che l'imputato e il pubblico ministero si accordino sulla qualificazione giuridica della condotta illecita contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare la correttezza dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento e la congruità della pena richiesta, che deve applicare nel rispetto dei parametri normativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103. In questa cornice, deve osservarsi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale prevista dall'all'art. 606 cod. proc. pen., limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, ammettendo il controllo di legittimità solo quando siano violate disposizioni di legge che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] discende che fuoriescono da tali parametri normativi le censure difensive proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], incentrate sul mancato assorbimento della fattispecie di cui al capo C in quella di cui al capo B, sul quale non era intervenuto l'accordo delle parti processuali (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014-01). Né si pongono problemi di compatibilità tra le fattispecie di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., al contrario di quanto riscontrabile per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina, per le quali occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo» (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902-01). Non sono ravvisabili le incongruità dosimetriche censurate dal ricorrente, discendendo l'applicazione della pena di un anno, sei mesi reclusione e 600,00 euro di multa, da una corretta ricognizione delle frazioni sanzionatorie applicate all'imputato per i reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]