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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 28330/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

16/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Viterbo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiaratoinammissibile de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l'istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazionedella disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie dicui a due sentenze esecutive, in quanto reiterazione di precedente ed analogarichiesta già valutata con ordinanza del 24/11/2023, definitiva a seguito disentenza della Corte di cassazione in data 22/10/2024, nella quale, peraltro, sirilevava che la continuazione era già stata esclusa in sede di cognizione (dallasentenza n. 175/2021, emessa il 28/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo).2.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,deducendo l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità pronunziata dalG.i.p., non avendo lo stesso tenuto conto che la richiesta di riconoscimento dellacontinuazione era questa volta fondata su documentazione in precedenza maidepositata e in particolare su una copia di un’informativa nella quale la P.g.ipotizzava che [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito alla commissione delle rapine il cui ricavatoveniva utilizzato per acquistare sostanza stupefacente, nonché su unadichiarazione autografa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Insiste, pertanto, perl’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità easpecificità.Invero, correttamente il G.i.p. del Tribunale di Viterbo, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., l’inammissibilità della richiesta di applicazione del regime dellacontinuazione in sede esecutiva, in quanto mera reiterazione di una precedenteed analoga richiesta già valutata dallo stesso Giudice dell’esecuzione, il quale,peraltro, rilevava che la continuazione già era stata esclusa in sede di cognizione.Il ricorrente oppone, in modo del tutto generico, aspecifico e nonautosufficiente, che la novità dell’ultima richiesta rispetto alla precedentesarebbe rappresentata dalla produzione di una non meglio specificata informativae di una dichiarazione autografa del ricorrente, senza documentarne laproduzione e decisività, e allegarle al ricorso.

E non si confronta col rilievoulteriore, valorizzato dalla precedente ordinanza di rigetto e richiamatodall’ordinanza impugnata, della già intervenuta esclusione della continuazione insede di cognizione (per cui opererebbe, nel caso in esame, il principio secondocui l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione hacarattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non siastata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad unaprecisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla faseesecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti: siveda Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993).2.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Viterbo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiaratoinammissibile de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l'istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazionedella disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie dicui a due sentenze esecutive, in quanto reiterazione di precedente ed analogarichiesta già valutata con ordinanza del 24/11/2023, definitiva a seguito disentenza della Corte di cassazione in data 22/10/2024, nella quale, peraltro, sirilevava che la continuazione era già stata esclusa in sede di cognizione (dallasentenza n. 175/2021, emessa il 28/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo).2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,deducendo l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità pronunziata dalG.i.p., non avendo lo stesso tenuto conto che la richiesta di riconoscimento dellacontinuazione era questa volta fondata su documentazione in precedenza maidepositata e in particolare su una copia di un’informativa nella quale la P.g.ipotizzava che [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito alla commissione delle rapine il cui ricavatoveniva utilizzato per acquistare sostanza stupefacente, nonché su unadichiarazione autografa dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Insiste, pertanto, perl’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità easpecificità.Invero, correttamente il G.i.p. del Tribunale di Viterbo, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., l’inammissibilità della richiesta di applicazione del regime dellacontinuazione in sede esecutiva, in quanto mera reiterazione di una precedenteed analoga richiesta già valutata dallo stesso Giudice dell’esecuzione, il quale,peraltro, rilevava che la continuazione già era stata esclusa in sede di cognizione.Il ricorrente oppone, in modo del tutto generico, aspecifico e nonautosufficiente, che la novità dell’ultima richiesta rispetto alla precedentesarebbe rappresentata dalla produzione di una non meglio specificata informativae di una dichiarazione autografa del ricorrente, senza documentarne laproduzione e decisività, e allegarle al ricorso. E non si confronta col rilievoulteriore, valorizzato dalla precedente ordinanza di rigetto e richiamatodall’ordinanza impugnata, della già intervenuta esclusione della continuazione insede di cognizione (per cui opererebbe, nel caso in esame, il principio secondocui l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione hacarattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non siastata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad unaprecisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla faseesecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti: siveda Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993).2. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]