Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16561/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le "conclusioni" scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dell'episodio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profili che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive meramente riprodotte in questa sede, dando conto dell'attendibilità della P.C., le cui dichiarazioni in ordine alla ricostruzione del fatto hanno trovato riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3); osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. non è consentito in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, la Corte di merito (pag. 3) ha disatteso la richiesta difensiva con motivazione congrua, richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato, argomentando, altresì, circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le "conclusioni" scritte rassegnate dal difensore; ritenuto che i primi due motivi, con i quali si deduce la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato e si contesta la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dell'episodio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profili che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità; che, invero, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive meramente riprodotte in questa sede, dando conto dell'attendibilità della P.C., le cui dichiarazioni in ordine alla ricostruzione del fatto hanno trovato riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 3); osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si censura il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. non è consentito in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, la Corte di merito (pag. 3) ha disatteso la richiesta difensiva con motivazione congrua, richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato, argomentando, altresì, circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice: rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febb
Sentenza Cassazione n. 16561/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris