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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 1993

Cassazione n. 00708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, nonché richiesta di rinvio del difensore del Casasanta in attesa dell'entrata in vigore del d.leg. 150/2022.

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il maggio 2022 con la quale il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto (tentata violenza privata), per essere lo stesso estinto per remissione di querela.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce che il reato è procedibile d'ufficio.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, nonché richiesta di rinvio del difensore del Casasanta in attesa dell'entrata in vigore del d.leg. 150/2022.

Considerato in diritto

1. Il rinvio richieste non era necessario né opportuno, alla data del 16 dicembre 2022, quando la decisione è stata assunta, nelle more del procedimento di conversione del d.l. 162/22 i cui esiti erano, in quel momento, imprevedibili.

Il ricorso è fondato, dal momento che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., anche nella forma tentata è procedibile d'ufficio.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, che terrà conto della normativa nel frattempo entrata in vigore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, nonché richiesta di rinvio del difensore del Casasanta in attesa dell'entrata in vigore del d.leg. 150/2022. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il maggio 2022 con la quale il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto (tentata violenza privata), per essere lo stesso estinto per remissione di querela. Con l'unico motivo di ricorso si deduce che il reato è procedibile d'ufficio. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, nonché richiesta di rinvio del difensore del Casasanta in attesa dell'entrata in vigore del d.leg. 150/2022. Considerato in diritto 1. Il rinvio richieste non era necessario né opportuno, alla data del 16 dicembre 2022, quando la decisione è stata assunta, nelle more del procedimento di conversione del d.l. 162/22 i cui esiti erano, in quel momento, imprevedibili. Il ricorso è fondato, dal momento che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., anche nella forma tentata è procedibile d'ufficio. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia, che terrà conto della normativa nel frattempo entrata in vigore. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. Così
Sentenza Cassazione n. 00708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris