CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11270/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronunzia del Tribunale di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che condannavaMiranda [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di bancarottafraudolenta patrimoniale (distrazione del compendio aziendale, costituitodall’attività di impianti di distribuzione di carburanti, siti in Piegaro e in Collestatte,distrazione del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA], con insistenti impianti,macchinari ed attrezzature per la distribuzione del carburante, mediante venditedel 24.01.2014 e del 22.04.2014 alla società [OSCURATO:SOCIETA].), capi 1) e 2), edocumentale (distruzione e sottrazione di libri e scritture contabili), capo 4), qualeamministratore unico dal 9.09.2009 al 25.06.2013, e successivamentecoamministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Roma del 13.07.2016.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinquemotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.178, lett. c), 179, 420 bis, cod. proc. pen.Si deduce nullità assoluta ed insanabile della notifica dell’avviso di rinviod’ufficio della udienza del 25.03.2020, disposto con decreto del 10.04.2020, inapplicazione della disciplina emergenziale, per violazione del diritto dell’imputatodi partecipare al processo, notifica che, erroneamente, la Corte d’appello avrebberitenuto sanata per mancata eccezione nel corso del giudizio di primo grado.Si deduce la decorrenza del termine per dedurre il vizio dalla sentenza diprimo grado, e la conseguente tempestiva deducibilità nei motivi di appello oanche nella prima udienza, successivamente alla verifica della regolare citazione,ai sensi dell’art.598 cod. proc. pen.Sarebbe inconferente il richiamo alla notifica della data di rinvio al difensored’ufficio per mancanza di nomina fiduciaria.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.40, 41, cod. pen., 216 e 223, L. Fall.Si deduce la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto le operazioni di cessione sisarebbero inserite in un contesto di crisi aziendale e rispondevano ad una concretalogica imprenditoriale di dismissione di impianti in disuso, con il fine di evitare larevoca di licenze e di preservare il residuo valore dell’impresa, e che il mancatotracciamento del pagamento in ingresso verso l’alienante può solo costituire indizioma non prova della distrazione.Si duole della mancata considerazione delle deduzioni difensive circa ladeliberazione della vendita in assemblea, come documentata, con astensionedell’imputato, per fronteggiare la situazione di crisi, mentre la successiva rivenditadei beni a prezzo superiore, da parte della società acquirente, sarebbe un postfactum, indizio isolato della ipotetica non congruità del prezzo di cessione, nonsorretto da conferma diretta e logica che l’effettivo valore del bene, al momentodell’atto, fosse quello indicato nella successiva rivendita, in assenza di alcunelemento sulla riconducibilità di tale maggior prezzo ad investimenti, diversecondizioni di mercato o ristrutturazione dei beni.In punto di elemento soggettivo, la Corte d’appello avrebbe omesso divalutare la delibera dell’assemblea, e ricondotto il dolo alla consapevolezza dioperare in un contesto di dissesto. Al più, la motivazione autorizzerebbe unrimprovero per colpa, in quanto addebita all’amministratore il mancato rifiuto didare esecuzione alla delibera assembleare e, quindi, il mancato tempestivo ricorsoal giudice civile per la dichiarazione di fallimento. Si chiede, in subordine, lariqualificazione nella bancarotta semplice di cui all’art.217 L. Fall.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art.216, comma 1, n.2, L. Fall.Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corted’appello avrebbe introdotto un nuovo criterio di imputazione (l’onere di provarel’avvenuta consegna al successore) non spettante all’amministratore pro tempore,non in carica al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto cessato dallacarica gestoria in data 25.06.2013 (con efficacia dal 24.04.2014), due anni primadella dichiarazione di fallimento, ed al quale si erano succeduti altri amministratori,mentre, in atti, non vi è alcuna constatazione di omessa consegna tra l’imputatoed i successivi amministratori. La Corte di merito avrebbe confuso il reato disottrazione o distruzione delle scritture contabili con quello di omessa tenuta.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.187, 192 e 238, cod. proc. pen.La Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la decisione del giudicecivile sulla natura simulata della vendita del terreno di [OSCURATO:PERSONA], a fondamentodel dolo distrattivo, senza operare una autonoma disamina degli elementi di fattoe senza considerare che l’accertamento della simulazione in sede civile risponde alogiche e standard probatori differenti.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.62 bis, 133, 599 bis, cod. proc. pen., e 216, ult.comma, L. Fall. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale nonavrebbe tenuto conto della transazione con la curatela fallimentare del 5.07.2022,con versamento della somma di euro 10.000 e rinuncia ad un proprio credito dieuro 15.000, con complessivo beneficio per la massa fallimentare pari ad euro25.000, con estinzione del danno civile e manifestazione di concreta e tangibilevolontà riparatoria. Si duole del rigetto della proposta di concordato in appello,formulata dalla difesa, senza indicazione delle ragioni della ritenuta incongruitàdella pena concordata. Con riguardo alle pene accessorie, si duole della assenzadi specifica argomentazione sulla congruità della durata di cinque anni, avendo laCorte di merito richiamato la gravità dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.2.1 La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità,ha chiarito che, nella specie, non sussiste alcun vizio di vocatio in iudicium, inquanto il ricorrente era stato edotto del procedimento penale a suo carico con larituale notificazione dell’avviso per l’udienza preliminare e del decreto di citazionea giudizio, la prima a mani proprie, la seconda a mani della moglie convivente.Quanto alla notifica del rinvio d’ufficio dell’udienza, con decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ex art.83 DL 11/2020, la Corte d’appello ne ha ritenuto la ritualità inquanto effettuata presso il domicilio eletto, con duplice raccomandata (percompiuta giacenza con relativo avviso).La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27903 del09/04/2021) ha affermato che “In tema di disciplina emergenziale per la pandemiada Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1,del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dellanuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio,suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182,comma 2, cod. proc. pen.”.Nella specie, tale asserita nullità è stata sanata, in quanto non dedotta inprimo grado, alla prima udienza utile, nonostante la presenza del difensore sia atale udienza che nel corso del giudizio di primo grado, ma, per la prima volta,soltanto con l’atto d’appello.Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento perlegittimo impedimento dell'imputato (avendo infatti il Legislatore consideratol'impossibilità dell'imputato a essere presente in udienza a causa della pandemiacome determinata da un impedimento generalizzato e legittimo, perché impostodalla legge), l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuovaudienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come talesanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, c.p.p., acondizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazionein giudizio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Cass., Sez.5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).3. Il secondo e quarto motivo di ricorso sono infondati.3.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735) quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi enella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quellaprecedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando criteriomogenei utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le duesentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicchéè possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmareeventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere direvisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientrantinel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023).3.2 Il motivo è reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che,con motivazione concisa, ma congrua, ed immune da censure e vizi di illogicitàmanifesta, richiama, e condivide ritiene corretta, la sentenza del Tribunale per lacoerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, non scalfita néconfutata dalle censure mosse della difesa, costituenti mera riproposizione diargomenti dedotti dinanzi al Tribunale e confutati dal primo giudice, poichémedesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stessesono quelle oggi ripercorse con il ricorso.3.3 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte d’appello,confrontandosi con il motivo di gravame, ha sottolineato che l’imputato non si èlimitato a cedere i rami d’azienda, quale unico strumento di risanamento dellacompromessa situazione patrimoniale della fallita. Entrambe le cessioni (delleagricolo sito in [OSCURATO:PERSONA], con insistenti impianti, macchinari e attrezzature perla distribuzione del carburante) sono state effettuate in favore di una società (FOXs.r.l.), di cui l’imputato era amministratore unico, nonché per corrispettivi maiincassati, e in relazione ad impianti che, seppure in disuso, conservavano un valorecommerciale.Quale elemento di riscontro, valutato dalla Corte di merito con motivazioneimmune da vizi e censure, si richiama la accertata simulazione (v. sentenza delTribunale civile di Roma del 2.0.3.2021) della vendita dell’area di servizio di FratteRosa, per essere stato dimostrato che la volontà dei contraenti di trasferire latitolarità del bene era solo apparente nonché l’assenza di prova dell’intervenutopagamento del prezzo di euro 35.000, da parte della società acquirente, [OSCURATO:SOCIETA]Quale riscontro della vendita simulata degli impianti di Piegaro e Collestatte,si richiama la successiva cessione, alla [OSCURATO:PERSONA], in comodato gratuito, edunque senza corrispettivo, dello stesso ramo di azienda, da parte della fallita, chese ne dichiarava proprietaria, nonché la ulteriore cessione, dopo quella neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dei medesimi impianti, per un prezzo di euro 85.000, parial doppio di quanto apparentemente pagato.Corretta la valutazione della Corte d’appello delle operazioni, ritenutedistrattive in quanto derivanti da una regia unitaria, diretta a svuotare ilpatrimonio della fallita in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sempre riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’accertamento della simulazione della vendita del terreno di FratteRosa in sede civile, la decisione del giudice civile ha costituito ulteriore elementodi riscontro della valutazione distrattiva delle operazioni realizzate dall’imputato.3.4 In punto di elemento soggettivo, la Corte di merito richiama unasituazione di dissesto della società, nel 2010, con accumulo di esposizionedebitoria di euro 400.000, e sottolinea che, con tali cessioni, compiute nel 2014,in favore della società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], la fallita veniva volontariamentesvuotata del suo riacquistato patrimonio, senza che a tali operazioni di cessioneseguisse l’incasso dei corrispettivi.La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Taleultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza dilegittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallitoche ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n.8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte haaffermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, siadesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a caricodell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché èl'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde neiconfronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con laconseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice dellagestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.La doglianza, che sembra focalizzarsi sulla sussistenza del dolo, èmanifestamente infondata, in quanto, premesso che la prova dell'elementosoggettivo è stata desunta dai c.d. "indici di fraudolenza" delle condotte poste inessere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimonialee finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763), l'elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite diquesta Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5,Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 - 01).Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure,ha ritenuto tale operazione, attuata mediante le vendite indicate, distrattiva, allaluce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, e in un contesto digrave difficoltà economica della società, nonché in favore di una società di cuil’imputato era amministratore, e senza pagamento di corrispettivo, e dunquetenuto conto delle cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, contraria agli interessi della società fallita, che è stata privata di risorse,materiali e immateriali, indispensabili per potere operare, con conseguenteestraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività ai canoni dellaragionevolezza imprenditoriale.Sulla scorta di tali elementi appare corretta la valutazione della Corte di meritocirca la concreta messa in pericolo della integrità del patrimonio dell’impresa,funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, sotto il profilo soggettivo deldolo generico, in punto di consapevolezza e volontà della concreta pericolositàdella condotta.Quanto alla distanza temporale dei fatti distrattivi (due anni) rispetto alfallimento, non soltanto non risulta significativa, ma, come correttamente rilevatodalla Corte di merito, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momentosiano stati commessi e dunque il depauperamento realizzato prescinde dall'epocain cui è stato concretamente posto in essere. Invero, l'epoca del depauperamentopuò assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e,dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univocidi qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, comequello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta didistrazione di tutte le attività degli impianti di distribuzione e del terreno di FratteRosa, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.Al riguardo, la Corte di merito ha richiamato la rapida sequenza temporale siadelle cessioni che dell’abbandono della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] (due giornidopo il secondo atto simulato), quale indice della piena consapevolezza del pericoloconcreto, cagionato per effetto della propria condotta, lasciando la fallita in manodi altri.Invero, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezzae volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un"pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato inesame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto di diminuzionedel patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idoneia produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziativedi entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolateo realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportareuna alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n.35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano inradice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascrittial paradigma della fraudolenza.Come opportunamente evidenziato proprio da Sez. 5, n. 38396 del23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casisticagiurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concretadà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasilogica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e,dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame:ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fattoin una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in unafase di già conclamata decozione della stessa". Nel caso in esame, dunque, vienein rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta - distrazione di tutte le attivitàaziendali – in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l'indice di fraudolenzae, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo.Quanto al ruolo di prestanome dell’ultimo amministratore, la Corte territorialeha evidenziato che trattasi di soggetto straniero irreperibile, in carica per unbrevissimo periodo, la cui nomina è stata correttamente conferita nell’intento ditraghettare la società verso il fallimento.Consegue la implicita esclusione della riqualificazione del fatto nellabancarotta semplice.4. Il terzo motivo di ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità.4.1 La Corte di merito ha richiamato in modo appropriato l’obbligodell’imprenditore alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili per tutta ladurata del mandato, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, aisensi degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l’imprenditore commerciale èpersonalmente tenuto alla regolare tenuta della contabilità, obbligo che rilevatanto ai fini della bancarotta semplice quanto della bancarotta fraudolentadocumentale.In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratorecessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nelperiodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento dellastessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovoamministratore, laddove sia provata la condotta di omessa tenuta della contabilità.La valutazione della Corte territoriale è conforme a tali principi in quanto laomessa tenuta riguarda proprio il periodo relativo alla gestione del [OSCURATO:PERSONA], veroe proprio dominus della società fallita, con poteri gestori, di disposizione e decisori,consapevole della omessa consegna delle scritture contabili relative alla vita dellasocietà amministrata, tenuto conto del ruolo di prestanome dell’ultimoamministratore, [OSCURATO:PERSONA], e dell’assoluzione del penultimo,[OSCURATO:PERSONA], dai reati ascritti per non averli commessi, nonché dellamancanza in atti di un verbale di consegna della documentazione al successivoamministratore, a riprova del corretto adempimento della tenuta della contabilità.4.2 Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta per le condottepreviste dalla prima parte della disposizione di cui all’art.216, comma 1, n.2), L.F.,e non quello di bancarotta semplice, l'occultamento delle scritture contabili, checonsiste nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degliorgani fallimentari, anche sotto forma di omessa tenuta della contabilità interna,quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori,impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019,dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessivaricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano lavalenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo.Il dolo specifico, che si atteggia quale volontà del soggetto agentenell'omettere l'adempimento dell'obbligo di contabilizzazione, al fine di impedire laricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessivaricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano lavalenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto,può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione delsuccessivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (cfr.Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494; Sez. 5,Sentenza n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061 - 01).Nel caso di specie, il capo di imputazione deve ritenersi riferito alla primaipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, essendovi esplicito richiamo al dolospecifico ed essendo indicata la sottrazione e, dunque, l’omessa consegna dei librie delle altre scritture contabili.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibilela censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con laconsolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendodare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.,quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008,Bonarrigo, Rv. 241189).La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzatiai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena contenuta con ilriconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante; condottagrave, articolata e improntata a mala fede, con svuotamento della societàmediante gli atti distrattivi dei rami d’azienda, in rapida successione; l’omessatenuta della contabilità, non consegnata alla curatela, di cui non è stata provatala trasmissione ai successivi amministratori.In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto lairrilevante la transazione con la curatela, a fronte di una pena mite, determinatain misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della minima entitàdella restituzione, né il ricorrente ha chiarito la ragione della incidenza dellarestituzione sulla entità della pena inflitta.Con riguardo al rigetto della proposta di concordato in appello, formulata dalladifesa, la Corte di merito, sulla base delle su indicate considerazioni, ha ritenutola pena determinata dal primo giudice contenuta e non suscettibile di ulterioremitigazione. Quanto alla durata delle pene accessorie, la valutazione dei giudici dimerito, che le confina in durata di poco superiore alla pena principale inflitta,basata sulla particolare gravità dei fatti, costituisce risultato di un correttoesercizio del potere discrezionale del giudice non inficiato da premessecontraddittorie e manifesta illogicità.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11270/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1550/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la pronunzia del Tribunale di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che condannavaMiranda [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di bancarottafraudolenta patrimoniale (distrazione del compendio aziendale, costituitodall’attività di impianti di distribuzione di carburanti, siti in Piegaro e in Collestatte,distrazione del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA], con insistenti impianti,macchinari ed attrezzature per la distribuzione del carburante, mediante venditedel 24.01.2014 e del 22.04.2014 alla società [OSCURATO:SOCIETA].), capi 1) e 2), edocumentale (distruzione e sottrazione di libri e scritture contabili), capo 4), qualeamministratore unico dal 9.09.2009 al 25.06.2013, e successivamentecoamministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Roma del 13.07.2016.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinquemotivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.178, lett. c), 179, 420 bis, cod. proc. pen.Si deduce nullità assoluta ed insanabile della notifica dell’avviso di rinviod’ufficio della udienza del 25.03.2020, disposto con decreto del 10.04.2020, inapplicazione della disciplina emergenziale, per violazione del diritto dell’imputatodi partecipare al processo, notifica che, erroneamente, la Corte d’appello avrebberitenuto sanata per mancata eccezione nel corso del giudizio di primo grado.Si deduce la decorrenza del termine per dedurre il vizio dalla sentenza diprimo grado, e la conseguente tempestiva deducibilità nei motivi di appello oanche nella prima udienza, successivamente alla verifica della regolare citazione,ai sensi dell’art.598 cod. proc. pen.Sarebbe inconferente il richiamo alla notifica della data di rinvio al difensored’ufficio per mancanza di nomina fiduciaria.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.40, 41, cod. pen., 216 e 223, L. Fall.Si deduce la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto le operazioni di cessione sisarebbero inserite in un contesto di crisi aziendale e rispondevano ad una concretalogica imprenditoriale di dismissione di impianti in disuso, con il fine di evitare larevoca di licenze e di preservare il residuo valore dell’impresa, e che il mancatotracciamento del pagamento in ingresso verso l’alienante può solo costituire indizioma non prova della distrazione.Si duole della mancata considerazione delle deduzioni difensive circa ladeliberazione della vendita in assemblea, come documentata, con astensionedell’imputato, per fronteggiare la situazione di crisi, mentre la successiva rivenditadei beni a prezzo superiore, da parte della società acquirente, sarebbe un postfactum, indizio isolato della ipotetica non congruità del prezzo di cessione, nonsorretto da conferma diretta e logica che l’effettivo valore del bene, al momentodell’atto, fosse quello indicato nella successiva rivendita, in assenza di alcunelemento sulla riconducibilità di tale maggior prezzo ad investimenti, diversecondizioni di mercato o ristrutturazione dei beni.In punto di elemento soggettivo, la Corte d’appello avrebbe omesso divalutare la delibera dell’assemblea, e ricondotto il dolo alla consapevolezza dioperare in un contesto di dissesto. Al più, la motivazione autorizzerebbe unrimprovero per colpa, in quanto addebita all’amministratore il mancato rifiuto didare esecuzione alla delibera assembleare e, quindi, il mancato tempestivo ricorsoal giudice civile per la dichiarazione di fallimento. Si chiede, in subordine, lariqualificazione nella bancarotta semplice di cui all’art.217 L. Fall.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art.216, comma 1, n.2, L. Fall.Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Corted’appello avrebbe introdotto un nuovo criterio di imputazione (l’onere di provarel’avvenuta consegna al successore) non spettante all’amministratore pro tempore,non in carica al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto cessato dallacarica gestoria in data 25.06.2013 (con efficacia dal 24.04.2014), due anni primadella dichiarazione di fallimento, ed al quale si erano succeduti altri amministratori,mentre, in atti, non vi è alcuna constatazione di omessa consegna tra l’imputatoed i successivi amministratori. La Corte di merito avrebbe confuso il reato disottrazione o distruzione delle scritture contabili con quello di omessa tenuta.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.187, 192 e 238, cod. proc. pen.La Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la decisione del giudicecivile sulla natura simulata della vendita del terreno di [OSCURATO:PERSONA], a fondamentodel dolo distrattivo, senza operare una autonoma disamina degli elementi di fattoe senza considerare che l’accertamento della simulazione in sede civile risponde alogiche e standard probatori differenti.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt.62 bis, 133, 599 bis, cod. proc. pen., e 216, ult.comma, L. Fall. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale nonavrebbe tenuto conto della transazione con la curatela fallimentare del 5.07.2022,con versamento della somma di euro 10.000 e rinuncia ad un proprio credito dieuro 15.000, con complessivo beneficio per la massa fallimentare pari ad euro25.000, con estinzione del danno civile e manifestazione di concreta e tangibilevolontà riparatoria. Si duole del rigetto della proposta di concordato in appello,formulata dalla difesa, senza indicazione delle ragioni della ritenuta incongruitàdella pena concordata. Con riguardo alle pene accessorie, si duole della assenzadi specifica argomentazione sulla congruità della durata di cinque anni, avendo laCorte di merito richiamato la gravità dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.2.1 La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità,ha chiarito che, nella specie, non sussiste alcun vizio di vocatio in iudicium, inquanto il ricorrente era stato edotto del procedimento penale a suo carico con larituale notificazione dell’avviso per l’udienza preliminare e del decreto di citazionea giudizio, la prima a mani proprie, la seconda a mani della moglie convivente.Quanto alla notifica del rinvio d’ufficio dell’udienza, con decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ex art.83 DL 11/2020, la Corte d’appello ne ha ritenuto la ritualità inquanto effettuata presso il domicilio eletto, con duplice raccomandata (percompiuta giacenza con relativo avviso).La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27903 del09/04/2021) ha affermato che “In tema di disciplina emergenziale per la pandemiada Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1,del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dellanuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio,suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182,comma 2, cod. proc. pen.”.Nella specie, tale asserita nullità è stata sanata, in quanto non dedotta inprimo grado, alla prima udienza utile, nonostante la presenza del difensore sia atale udienza che nel corso del giudizio di primo grado, ma, per la prima volta,soltanto con l’atto d’appello.Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento perlegittimo impedimento dell'imputato (avendo infatti il Legislatore consideratol'impossibilità dell'imputato a essere presente in udienza a causa della pandemiacome determinata da un impedimento generalizzato e legittimo, perché impostodalla legge), l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuovaudienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come talesanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, c.p.p., acondizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazionein giudizio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Cass., Sez.5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).3. Il secondo e quarto motivo di ricorso sono infondati.3.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv.239735) quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi enella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettivedecisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quellaprecedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando criteriomogenei utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le duesentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità e possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicchéè possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmareeventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056).Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere direvisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientrantinel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023).3.2 Il motivo è reiterativo e non si confronta con la sentenza impugnata che,con motivazione concisa, ma congrua, ed immune da censure e vizi di illogicitàmanifesta, richiama, e condivide ritiene corretta, la sentenza del Tribunale per lacoerenza della ricostruzione dei fatti con le risultanze probatorie, non scalfita néconfutata dalle censure mosse della difesa, costituenti mera riproposizione diargomenti dedotti dinanzi al Tribunale e confutati dal primo giudice, poichémedesime sono le censure articolate con i motivi di appello, ed in verità le stessesono quelle oggi ripercorse con il ricorso.3.3 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte d’appello,confrontandosi con il motivo di gravame, ha sottolineato che l’imputato non si èlimitato a cedere i rami d’azienda, quale unico strumento di risanamento dellacompromessa situazione patrimoniale della fallita. Entrambe le cessioni (delleagricolo sito in [OSCURATO:PERSONA], con insistenti impianti, macchinari e attrezzature perla distribuzione del carburante) sono state effettuate in favore di una società (FOXs.r.l.), di cui l’imputato era amministratore unico, nonché per corrispettivi maiincassati, e in relazione ad impianti che, seppure in disuso, conservavano un valorecommerciale.Quale elemento di riscontro, valutato dalla Corte di merito con motivazioneimmune da vizi e censure, si richiama la accertata simulazione (v. sentenza delTribunale civile di Roma del 2.0.3.2021) della vendita dell’area di servizio di FratteRosa, per essere stato dimostrato che la volontà dei contraenti di trasferire latitolarità del bene era solo apparente nonché l’assenza di prova dell’intervenutopagamento del prezzo di euro 35.000, da parte della società acquirente, [OSCURATO:SOCIETA]Quale riscontro della vendita simulata degli impianti di Piegaro e Collestatte,si richiama la successiva cessione, alla [OSCURATO:PERSONA], in comodato gratuito, edunque senza corrispettivo, dello stesso ramo di azienda, da parte della fallita, chese ne dichiarava proprietaria, nonché la ulteriore cessione, dopo quella neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dei medesimi impianti, per un prezzo di euro 85.000, parial doppio di quanto apparentemente pagato.Corretta la valutazione della Corte d’appello delle operazioni, ritenutedistrattive in quanto derivanti da una regia unitaria, diretta a svuotare ilpatrimonio della fallita in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. sempre riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’accertamento della simulazione della vendita del terreno di FratteRosa in sede civile, la decisione del giudice civile ha costituito ulteriore elementodi riscontro della valutazione distrattiva delle operazioni realizzate dall’imputato.3.4 In punto di elemento soggettivo, la Corte di merito richiama unasituazione di dissesto della società, nel 2010, con accumulo di esposizionedebitoria di euro 400.000, e sottolinea che, con tali cessioni, compiute nel 2014,in favore della società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], la fallita veniva volontariamentesvuotata del suo riacquistato patrimonio, senza che a tali operazioni di cessioneseguisse l’incasso dei corrispettivi.La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte,richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito(con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la naturadell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero delbene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto adimpedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti dellamassa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Taleultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza dilegittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale daricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalladissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione dipassività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallitoche ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n.8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984,Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti dibancarotta delineati dalla norma incriminatrice.In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte haaffermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, siadesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a caricodell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché èl'amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde neiconfronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con laconseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice dellagestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.La doglianza, che sembra focalizzarsi sulla sussistenza del dolo, èmanifestamente infondata, in quanto, premesso che la prova dell'elementosoggettivo è stata desunta dai c.d. "indici di fraudolenza" delle condotte poste inessere nella fase precedente al fallimento, allorquando la condizione patrimonialee finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763), l'elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta per distrazione, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite diquesta Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5,Sentenza n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 - 01).Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi e censure,ha ritenuto tale operazione, attuata mediante le vendite indicate, distrattiva, allaluce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, e in un contesto digrave difficoltà economica della società, nonché in favore di una società di cuil’imputato era amministratore, e senza pagamento di corrispettivo, e dunquetenuto conto delle cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, contraria agli interessi della società fallita, che è stata privata di risorse,materiali e immateriali, indispensabili per potere operare, con conseguenteestraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività ai canoni dellaragionevolezza imprenditoriale.Sulla scorta di tali elementi appare corretta la valutazione della Corte di meritocirca la concreta messa in pericolo della integrità del patrimonio dell’impresa,funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, sotto il profilo soggettivo deldolo generico, in punto di consapevolezza e volontà della concreta pericolositàdella condotta.Quanto alla distanza temporale dei fatti distrattivi (due anni) rispetto alfallimento, non soltanto non risulta significativa, ma, come correttamente rilevatodalla Corte di merito, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momentosiano stati commessi e dunque il depauperamento realizzato prescinde dall'epocain cui è stato concretamente posto in essere. Invero, l'epoca del depauperamentopuò assumere rilevanza, ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e,dunque, del dolo, nei casi in cui la concreta condotta presenti elementi non univocidi qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo nei casi, comequello in esame, in cui il depauperamento consegue ad una deliberata condotta didistrazione di tutte le attività degli impianti di distribuzione e del terreno di FratteRosa, priva di una alternativa ipotesi qualificatoria.Al riguardo, la Corte di merito ha richiamato la rapida sequenza temporale siadelle cessioni che dell’abbandono della società da parte del [OSCURATO:PERSONA] (due giornidopo il secondo atto simulato), quale indice della piena consapevolezza del pericoloconcreto, cagionato per effetto della propria condotta, lasciando la fallita in manodi altri.Invero, «la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezzae volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un"pericolo di danno per i creditori"» si traduce nel riconoscimento che «il reato inesame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto di diminuzionedel patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idoneia produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziativedi entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolateo realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportareuna alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio» (Sez. 5, n.35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano inradice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascrittial paradigma della fraudolenza.Come opportunamente evidenziato proprio da Sez. 5, n. 38396 del23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casisticagiurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concretadà conto, in termini di immediata evidenza dimostrativa (e al di fuori di qualsiasilogica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto di bancarotta patrimoniale e,dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame:ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fattoin una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in unafase di già conclamata decozione della stessa". Nel caso in esame, dunque, vienein rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta - distrazione di tutte le attivitàaziendali – in ordine alla quale non è revocabile in dubbio l'indice di fraudolenzae, di conseguenza, la natura distrattiva ed il dolo.Quanto al ruolo di prestanome dell’ultimo amministratore, la Corte territorialeha evidenziato che trattasi di soggetto straniero irreperibile, in carica per unbrevissimo periodo, la cui nomina è stata correttamente conferita nell’intento ditraghettare la società verso il fallimento.Consegue la implicita esclusione della riqualificazione del fatto nellabancarotta semplice.4. Il terzo motivo di ricorso è infondato ed ai limiti dell’inammissibilità.4.1 La Corte di merito ha richiamato in modo appropriato l’obbligodell’imprenditore alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili per tutta ladurata del mandato, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, aisensi degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l’imprenditore commerciale èpersonalmente tenuto alla regolare tenuta della contabilità, obbligo che rilevatanto ai fini della bancarotta semplice quanto della bancarotta fraudolentadocumentale.In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratorecessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nelperiodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento dellastessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovoamministratore, laddove sia provata la condotta di omessa tenuta della contabilità.La valutazione della Corte territoriale è conforme a tali principi in quanto laomessa tenuta riguarda proprio il periodo relativo alla gestione del [OSCURATO:PERSONA], veroe proprio dominus della società fallita, con poteri gestori, di disposizione e decisori,consapevole della omessa consegna delle scritture contabili relative alla vita dellasocietà amministrata, tenuto conto del ruolo di prestanome dell’ultimoamministratore, [OSCURATO:PERSONA], e dell’assoluzione del penultimo,[OSCURATO:PERSONA], dai reati ascritti per non averli commessi, nonché dellamancanza in atti di un verbale di consegna della documentazione al successivoamministratore, a riprova del corretto adempimento della tenuta della contabilità.4.2 Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta per le condottepreviste dalla prima parte della disposizione di cui all’art.216, comma 1, n.2), L.F.,e non quello di bancarotta semplice, l'occultamento delle scritture contabili, checonsiste nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degliorgani fallimentari, anche sotto forma di omessa tenuta della contabilità interna,quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori,impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019,dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessivaricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano lavalenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo.Il dolo specifico, che si atteggia quale volontà del soggetto agentenell'omettere l'adempimento dell'obbligo di contabilizzazione, al fine di impedire laricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessivaricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano lavalenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto,può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione delsuccessivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (cfr.Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01; Sez. 5,Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494; Sez. 5,Sentenza n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061 - 01).Nel caso di specie, il capo di imputazione deve ritenersi riferito alla primaipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, essendovi esplicito richiamo al dolospecifico ed essendo indicata la sottrazione e, dunque, l’omessa consegna dei librie delle altre scritture contabili.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibilela censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con laconsolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendodare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.,quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008,Bonarrigo, Rv. 241189).La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzatiai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena contenuta con ilriconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante; condottagrave, articolata e improntata a mala fede, con svuotamento della societàmediante gli atti distrattivi dei rami d’azienda, in rapida successione; l’omessatenuta della contabilità, non consegnata alla curatela, di cui non è stata provatala trasmissione ai successivi amministratori.In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha ritenuto lairrilevante la transazione con la curatela, a fronte di una pena mite, determinatain misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della minima entitàdella restituzione, né il ricorrente ha chiarito la ragione della incidenza dellarestituzione sulla entità della pena inflitta.Con riguardo al rigetto della proposta di concordato in appello, formulata dalladifesa, la Corte di merito, sulla base delle su indicate considerazioni, ha ritenutola pena determinata dal primo giudice contenuta e non suscettibile di ulterioremitigazione. Quanto alla durata delle pene accessorie, la valutazione dei giudici dimerito, che le confina in durata di poco superiore alla pena principale inflitta,basata sulla particolare gravità dei fatti, costituisce risultato di un correttoesercizio del potere discrezionale del giudice non inficiato da premessecontraddittorie e manifesta illogicità.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] CatenaP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]