CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 32727/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13805-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- METTO 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- BATE che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto n. 2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depo- sitato il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato presso la Corte d’Appello di Roma, con il qua- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13805/2020 Numero sezionale 9077/2021 le era stata accolta parzialmente la domanda di equo indennizzo in Numero di raccolta generale 32727/2021Data pubblicazione 09/11/2021 relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile celebratosi dal marzo 2005 al gennaio 2018 dinanzi al Tribunale di Viterbo, se- zione distaccata di Civitacastellana. La Corte d’Appello in composizione collegiale con decreto n. 2015 del 16/9/2019 ha accolto l’opposizione, e revocando il decreto im- pugnato, ha liquidato in favore del ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali a far data dal 14/1/2019, liquidando le spese di lite, da porre a carico del Mi- nistero della Giustizia, in complessivi € 1.100 per compensi ed € 54,00 per spese, oltre accessori e spese generali. Quanto alla censura che investiva la determinazione del tempo di durata irragionevole del processo, la Corte rilevava che i rinvii per trattative erano stati contenuti in tre mesi e che il calcolo andava arrestato al luglio 2017 (allorquando le parti avevano concluso un accordo transattivo), dovendosi reputare che la durata successiva del processo non avesse determinato alcun pregiudizio al ricorren- te. Pertanto, detratti tre anni di durata ragionevole, il periodo di tempo indennizzabile ammontava a nove anni. Era del pari accolta la censura che concerneva il criterio indennita- rio, che il decreto opposto aveva fissato in € 400,00 per anno, ri- tendendosi congrua la somma di € 500,00 annui, atteso l’oggetto del giudizio presupposto. Infine, liquidava le spese di lite, calcolando al minimo i valori tabel- lari, con un minimo aumento per le due fasi in cui si è articolato il giudizio unico. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi. L'Amministrazione non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2bis della legge n. 89/2001, nella parte in cui è stata li- 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13805/2020 Numero sezionale 9077/2021 quidata una somma pari ad € 3.500,00 a fronte di una durata del Numero di raccolta generale 32727/2021Data pubblicazione 09/11/2021 processo ritenuta irragionevole calcolata in nove anni. Si rileva che in tal modo, e sebbene fosse stato evidenziato in mo- tivazione che occorreva riconoscere una somma di € 500,00 per ogni anno di ritardo, la somma liquidata attribuisce per ogni anno un importo di € 388,88 inferiore al parametro minimo prescritto dalla legge. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia in realtà un errore di calcolo suscettibile di essere emendato mediante il ricorso al pro- cedimento di correzione di errore materiale. Il decreto impugnato ha chiaramente riportato in motivazione i due fattori da utilizzare al fine di pervenire tramite la loro moltiplicazio- ne, alla quantificazione dell’indennizzo dovuto, avendo per l’appunto, dapprima stabilito in nove anni il periodo di tempo ecce- dente la durata ragionevole del processo presupposto, e poi, de- terminato in € 500,00 la somma da riconoscere per ogni anno. L’indicazione quale somma attribuita al ricorrente di € 3.500,00, anziché di € 4.500,00, come invece correttamente risultante in ap- plicazione di elementari regole matematiche, concreta evidente- mente un errore di calcolo al quale la parte può porre rimedio con il procedimento all’uopo predisposto dal legislatore. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 91 c.p.c., art. 3 punto 5 della legge n. 89/2001, 2233 co. 2 c.c. e delle previsioni di cui al DM n. 55/2014 e del DM n. 37/2018, in quanto la Corte di merito aveva liquidato il rimborso delle spese di lite in maniera unitaria sia per la fase monitoria che per quella di successiva opposizione, dovendo invece calcolare au- tonomamente i compensi per le due fasi in cui si articola il proce- dimento. Inoltre, anche a considerare il solo giudizio di opposizione, la som- ma liquidate sarebbe al disotto del minimo legale. Il motivo è parzialmente fondato. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13805/2020 Va disattesa la censura nella parte in cui il ricorrente pretende il ri-Numero sezionale 9077/2021Numero di raccolta generale 32727/2021 conoscimento delle spese di lite sulla base di una duplice liquida-Data pubblicazione 09/11/2021 zione, riferita sia alla fase cd. monitoria che a quella successiva di opposizione. La richiesta, tuttavia, risulta inaccoglibile alla luce della giurispru- denza di questa Corte che ha appunto escluso la possibilità di addi- venire ad una liquidazione cumulativa delle competenze di lite. Infatti, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta oppo- sizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'e- sito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccom- benza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipote- si di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto mede- simo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. n. 9728/2020; Cass. n. 26851/2016; Cass. n. 18200/2015). Avendo la Corte in composizione collegiale accolto l’opposizione avanzata, evidentemente con funzione pretensiva, da parte dello stesso ricorrente, ciò ha determinato la revoca del provvedimento opposto, revoca che travolge anche la statuizione in punto di spese di lite, ed ha imposto una nuova liquidazione ma in chiave com- plessiva ed unitaria. Correttamente la decisione impugnata ha quindi proceduto ad un’unica liquidazione. 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13805/2020 Tuttavia, la censura risulta fondata quanto alla dedotta violazione, Numero sezionale 9077/2021Numero di raccolta generale 32727/2021 ancorché per la liquidazione unitaria delle spese all’esito del giudi-Data pubblicazione 09/11/2021 zio di opposizione, dei minimi tariffari. Come già rilevato da questa Corte, e proprio con specifico riferi- mento alla liquidazione delle spese di lite nelle procedure di cui alla legge n. 89/2001 (Cass. n. 1018/2018), l'opinione secondo la qua- le il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilen- do in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Mi- nistero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nes- sun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentua- le, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compen- so, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisibile in quanto il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato allo scopo di favorire la liberalizzazio- ne della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da la- sciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale. Viceversa, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudi- ziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel re- golare le spese di causa. Tornando al caso in esame la liquidazione effettuata dalla Corte lo- cale in complessivi Euro 1.100,00 si pone al di sotto dei limiti impo- sti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13805/2020 1.100,00 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in Numero sezionale 9077/2021Numero di raccolta generale 32727/2021 ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.). Data pubblicazione 09/11/2021 Il provvedimento impugnato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, potendo il complessivo compenso essere liquidato in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisio- nale), oltre IVA e contributo ex art. 11 L. n. 576 del 1980, con di- strazione in favore degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatari. Quanto invece alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all’inammissibilità del primo motivo ed al solo parziale fondamento del secondo motivo, si ritiene che possano essere compensate. PQM accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa la decisione impu- gnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero della Giustizia, per il giudizio di meri- to svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Roma, l'importo comples- sivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali ed accessori, distratto in favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; com- pensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5