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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01626/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test alcolemico, con espressa motivazione di esclusione della applicabilità della sospensione condizionale della pena; rilevato che, con unico motivo, si deduce la violazione di legge in quanto la richiesta di applicazione della pena era stata espressamente subordinata all'applicazione della sospensione condizionale della pena; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio; rilevato che l'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata espressamente condizionata alla sospensione condizionale della pena il giudice, se non ritiene di doverla riconoscere, deve rigettare la richiesta delle parti e procedere nelle forme ordinarie; ritenuto, quindi, di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Roma, così decqD il 16 novembre 2021 Il ConsfQe es ensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del Gip Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test alcolemico, con espressa motivazione di esclusione della applicabilità della sospensione condizionale della pena; rilevato che, con unico motivo, si deduce la violazione di legge in quanto la richiesta di applicazione della pena era stata espressamente subordinata all'applicazione della sospensione condizionale della pena; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio; rilevato che l'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata espressamente condizionata alla sospensione condizionale della pena il giudice, se non ritiene di doverla riconoscere, deve rigettare la richiesta delle parti e procedere nelle forme ordinarie; ritenuto, quindi, di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della repubblica presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Roma, così decqD il 16 novembre 2021 Il ConsfQe es ensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 01626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris