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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22994/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Foggia, in data 26.1.2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati in continuazione criminosa di detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo con carattere di micidialità, del tipo "marmotta", utilizzato per porre in essere un tentativo di furto, in concorso con altri, ai danni della filiale di Lucera della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, facendo esplodere lo sportello ATM, senza riuscire ad appropriarsi del denaro poiché le conseguenze dell'esplosione non consentivano di avvicinarsi al serbatoio di custodia.

2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per l'errata qualificazione giuridica del reato di tentato furto in concorso, non essendosi tenuta in conto la sussistenza di un'ipotesi di desistenza volontaria: il ricorrente ed i complici si sono allontanati volontariamente dallo sportello ATM bancario che avevano provato a scassinare, così desistendo volontariamente e per scelta autonoma dal continuare nell'azione delittuosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, oltre che formulato in modo generico. 2.

Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lannberti, Rv. 277214, in motivazione).

2.1. Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619).

Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.

In tale prospettiva, deve rilevarsi, nel caso di specie, come la valutazione circa la sussistenza di un'ipotesi di desistenza ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. sia stata collegata dal ricorso ad un diverso apprezzamento degli elementi di fatto emergenti dagli atti, in particolare delle cause sulla base delle quali il ricorrente ed i suoi complici si sono determinati a non portare a termine la loro azione delittuosa, viceversa del tutto autoevidente, quanto all'intento ed all'idoneità degli atti per la sua realizzazione.

Il giudice ha chiarito, in coerenza con la contestazione, che l'esplosione dell'ordigno utilizzato dai ricorrenti per far saltare in aria lo sportello ATM ed appropriarsi del suo contenuto ha provocato una tale devastazione del luogo da coprire di detriti le cassette contenenti il denaro, tanto da non consentire agli autori del gesto di appropriarsene.

Tale argomentazione, della quale il ricorrente non tiene alcun conto nell'impugnazione, che, per tale ragione, si svela anche generica per aspecificità del motivo, è dirimente rispetto alla non configurabilità di un'ipotesi di desistenza volontaria nella fattispecie in esame.

Invero, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione deve dipendere dalla volontarietà, intesa come scelta di non proseguire nell'azione criminosa, che deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr., tra le molte, in tema specificamente di furto, Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647).

In generale, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, P., Rv. 279170).

Nel caso di specie, non può esservi dubbio della macroscopica evidenza dell'idoneità degli atti compiuti dal ricorrente e dai suoi complici a costituire un tentativo di furto, siccome ricostruiti in fatto tali atti dalla sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Miccoli [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Foggia, in data 26.1.2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati in continuazione criminosa di detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo con carattere di micidialità, del tipo "marmotta", utilizzato per porre in essere un tentativo di furto, in concorso con altri, ai danni della filiale di Lucera della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, facendo esplodere lo sportello ATM, senza riuscire ad appropriarsi del denaro poiché le conseguenze dell'esplosione non consentivano di avvicinarsi al serbatoio di custodia. 2. Ricorre l'imputato tramite il difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per l'errata qualificazione giuridica del reato di tentato furto in concorso, non essendosi tenuta in conto la sussistenza di un'ipotesi di desistenza volontaria: il ricorrente ed i complici si sono allontanati volontariamente dallo sportello ATM bancario che avevano provato a scassinare, così desistendo volontariamente e per scelta autonoma dal continuare nell'azione delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che si pongono fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, oltre che formulato in modo generico. 2. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lannberti, Rv. 277214, in motivazione). 2.1. Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta. In tale prospettiva, deve rilevarsi, nel caso di specie, come la valutazione circa la sussistenza di un'ipotesi di desistenza ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. sia stata collegata dal ricorso ad un diverso apprezzamento degli elementi di fatto emergenti dagli atti, in particolare delle cause sulla base delle quali il ricorrente ed i suoi complici si sono determinati a non portare a termine la loro azione delittuosa, viceversa del tutto autoevidente, quanto all'intento ed all'idoneità degli atti per la sua realizzazione. Il giudice ha chiarito, in coerenza con la contestazione, che l'esplosione dell'ordigno utilizzato dai ricorrenti per far saltare in aria lo sportello ATM ed appropriarsi del suo contenuto ha provocato una tale devastazione del luogo da coprire di detriti le cassette contenenti il denaro, tanto da non consentire agli autori del gesto di appropriarsene. Tale argomentazione, della quale il ricorrente non tiene alcun conto nell'impugnazione, che, per tale ragione, si svela anche generica per aspecificità del motivo, è dirimente rispetto alla non configurabilità di un'ipotesi di desistenza volontaria nella fattispecie in esame. Invero, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione deve dipendere dalla volontarietà, intesa come scelta di non proseguire nell'azione criminosa, che deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr., tra le molte, in tema specificamente di furto, Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647). In generale, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, P., Rv. 279170). Nel caso di specie, non può esservi dubbio della macroscopica evidenza dell'idoneità degli atti compiuti dal ricorrente e dai suoi complici a costituire un tentativo di furto, siccome ricostruiti in fatto tali atti dalla sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Miccoli [OSCURATO:PERSONA]
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