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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 24426/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla pretestuosità delle giustificazioni addotte dall'imputato; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito sulle ragioni e durata dell'allontanamento e sulla personalità dell'imputato già gravato da precedenti penali; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla pretestuosità delle giustificazioni addotte dall'imputato; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito sulle ragioni e durata dell'allontanamento e sulla personalità dell'imputato già gravato da precedenti penali; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 24426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris