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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10313/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034ZOJT), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale di Padova del 21/6/2017, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa, per i reati di detenzione e porto di una pistola cal. 9, provento di furto, dunque oggetto di ricettazione, denunciato dal proprietario in data 8/7/2008.

Fatti accertati in luogo imprecisato, in data anteriore e prossima al 12/7/2013.

Nella sentenza impugnata, la pena è stata ridotta ad un anno e dieci mesi di reclusione ed C 660,00 di multa, indicato il reato più grave nella ricettazione contestata al capo B), trattandosi nella specie di arma comune da sparo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i contestati reati, vizi che qui si sintetizzano nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Nel primo motivo si censura per vizio di motivazione, nelle tre declinazioni normative, la "certezza" del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], attestata dagli investigatori sulla base di un'unica fotosegnaletica reperita in data successiva rispetto a quella delle informative che avevano dato atto dell'accertamento dell'identità del ricorrente.

Ci si duole, altresì, che non siano stati affrontati gli argomenti di segno opposto proposti dalla difesa nell'atto di appello.

Si rileva che il riconoscimento degli operanti di Polizia giudiziaria è una prova atipica, ma il giudice non è esonerato dal motivare l'efficacia dimostrativa di tale atto.

In tale motivo si inserisce anche la doglianza di mancanza assoluta di motiva- zione dell'attribuzione della voce udita nel corso delle intercettazioni all'imputato [OSCURATO:PERSONA]: rileva il ricorrente che non vi è stata motivazione delle modalità con cui è stata effettuata detta attribuzione, considerato anche che il soprannome "il piccolo" risulta appartenere sia al [OSCURATO:PERSONA] che all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Nel secondo motivo si censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'effettiva disponibilità dell'arma da fuoco di cui all'imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la pistola che l'imputato reca con sé nel fotogramma del 7/6/2013 potrebbe essere una pistola-giocattolo, o comunque non coincidere con quella indicata nelle imputazioni, tant'è vero che in una captazione del 16/6/2013 il [OSCURATO:PERSONA] affermava: "Beretta, mai vista".

2.3. Nel terzo motivo si lamenta la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nella ricettazione dell'arma.

Invero, le vicende di detta pistola hanno interessato altri soggetti: [OSCURATO:PERSONA] l'aveva chiesta al solo [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva consegnata all'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA]; a sua volta, costui aveva chiamato in correità il solo [OSCURATO:PERSONA].

Si conclude che l'imputato risulta del tutto estraneo alle condotte riguardanti la specifica arma in questione, delle quali aveva soltanto avuto informazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito personalmente e singolarmente, senza coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

1.1. Non sussistono le criticità denunciate con riferimento al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] ed all'attribuzione vocale delle intercettazioni, trattandosi di atti investigativi compiuti dalla Polizia giudiziaria, utilizzabili nel giudizio abbreviato opzionato dall'imputato, ed illustrati nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si dava atto dei servizi di pedinamento e controllo con acquisizione di rilievi fotografici dei soggetti monitorati.

Peraltro, come illustra il primo giudice, gli operanti erano da tempo sulle tracce del [OSCURATO:PERSONA], di cui conoscevano i dati anagrafici e il luogo di dimora.

Nessun rilievo riveste il dato che la fotosegnaletica del [OSCURATO:PERSONA], sulla quale è stato operato il confronto, sia successiva al momento in cui gli operanti avevano affermato di avere riconosciuto con certezza l'imputato.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che "l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della depo- sizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione" (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 ).

Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto il riconoscimento cosiddetto atipico dotato di valenza probatoria, avendo la Polizia giudiziaria monitorato il ricorrente, che veniva successiva- mente identificato nelle riprese e nelle intercettazioni, ed infine tratto conferma di tale identificazione mediante il fotosegnalamento avvenuto a sei mesi dai fatti.

1.2. Non risulta invece logica l'affermazione per cui la pistola di tipo semi- automatico impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] ed immortalata nel fotogramma del 7/6/2013 possa identificarsi con certezza nella Beretta cal. 9 provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], menzionata nelle imputazioni.

Gli elementi di prova elencati nell'impugnata sentenza fanno riferimento ad una conversazione ambientale intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo dichiarava che qualcuno gli aveva "chiesto il ferro" - con riferimento ad una "beretta italiana" - che giovedì [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato a [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo era stato effettivamente arrestato il 12/7/2013 perché trovato in possesso di una borsa ricevuta il giorno prima - cioè giovedì - dal [OSCURATO:PERSONA], ove era celata la pistola Beretta indicata nei capi di imputazione; il destinatario dell'arma, alla stregua delle indagini, risultava essere [OSCURATO:PERSONA], il quale in Albania temeva per la propria incolumità.

Da tali elementi non si comprende il nesso tra quella pistola Beretta e la persona del [OSCURATO:PERSONA], nonostante si sia all'uopo valorizzata la conversazione ambientale del giorno 1°/7/2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'affermata familiarità del ricorrente con le armi da fuoco. [OSCURATO:PERSONA] era stato immortalato mentre impugnava una pistola, ma nessuno degli elementi indicati risulta dirimente per affermare l'identità tra quell'arma e quella alla quale sono riferite le imputazioni.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinché chiarisca da quali specifici elementi probatori possa ricavarsi il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel porto, oltre che nella ricettazione, della pistola Beretta cal. 9 matricola SP001873, di cui alle imputazioni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034ZOJT), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia ha riformato quoad poenam la sentenza del GUP del Tribunale di Padova del 21/6/2017, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 4.000,00 di multa, per i reati di detenzione e porto di una pistola cal. 9, provento di furto, dunque oggetto di ricettazione, denunciato dal proprietario in data 8/7/2008. Fatti accertati in luogo imprecisato, in data anteriore e prossima al 12/7/2013. Nella sentenza impugnata, la pena è stata ridotta ad un anno e dieci mesi di reclusione ed C 660,00 di multa, indicato il reato più grave nella ricettazione contestata al capo B), trattandosi nella specie di arma comune da sparo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i contestati reati, vizi che qui si sintetizzano nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prescrive l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel primo motivo si censura per vizio di motivazione, nelle tre declinazioni normative, la "certezza" del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], attestata dagli investigatori sulla base di un'unica fotosegnaletica reperita in data successiva rispetto a quella delle informative che avevano dato atto dell'accertamento dell'identità del ricorrente. Ci si duole, altresì, che non siano stati affrontati gli argomenti di segno opposto proposti dalla difesa nell'atto di appello. Si rileva che il riconoscimento degli operanti di Polizia giudiziaria è una prova atipica, ma il giudice non è esonerato dal motivare l'efficacia dimostrativa di tale atto. In tale motivo si inserisce anche la doglianza di mancanza assoluta di motiva- zione dell'attribuzione della voce udita nel corso delle intercettazioni all'imputato [OSCURATO:PERSONA]: rileva il ricorrente che non vi è stata motivazione delle modalità con cui è stata effettuata detta attribuzione, considerato anche che il soprannome "il piccolo" risulta appartenere sia al [OSCURATO:PERSONA] che all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Nel secondo motivo si censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all'effettiva disponibilità dell'arma da fuoco di cui all'imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la pistola che l'imputato reca con sé nel fotogramma del 7/6/2013 potrebbe essere una pistola-giocattolo, o comunque non coincidere con quella indicata nelle imputazioni, tant'è vero che in una captazione del 16/6/2013 il [OSCURATO:PERSONA] affermava: "Beretta, mai vista". 2.3. Nel terzo motivo si lamenta la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nella ricettazione dell'arma. Invero, le vicende di detta pistola hanno interessato altri soggetti: [OSCURATO:PERSONA] l'aveva chiesta al solo [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva consegnata all'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA]; a sua volta, costui aveva chiamato in correità il solo [OSCURATO:PERSONA]. Si conclude che l'imputato risulta del tutto estraneo alle condotte riguardanti la specifica arma in questione, delle quali aveva soltanto avuto informazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] che aveva agito personalmente e singolarmente, senza coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. Non sussistono le criticità denunciate con riferimento al riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] ed all'attribuzione vocale delle intercettazioni, trattandosi di atti investigativi compiuti dalla Polizia giudiziaria, utilizzabili nel giudizio abbreviato opzionato dall'imputato, ed illustrati nell'annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove si dava atto dei servizi di pedinamento e controllo con acquisizione di rilievi fotografici dei soggetti monitorati. Peraltro, come illustra il primo giudice, gli operanti erano da tempo sulle tracce del [OSCURATO:PERSONA], di cui conoscevano i dati anagrafici e il luogo di dimora. Nessun rilievo riveste il dato che la fotosegnaletica del [OSCURATO:PERSONA], sulla quale è stato operato il confronto, sia successiva al momento in cui gli operanti avevano affermato di avere riconosciuto con certezza l'imputato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che "l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della depo- sizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione" (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 ). Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto il riconoscimento cosiddetto atipico dotato di valenza probatoria, avendo la Polizia giudiziaria monitorato il ricorrente, che veniva successiva- mente identificato nelle riprese e nelle intercettazioni, ed infine tratto conferma di tale identificazione mediante il fotosegnalamento avvenuto a sei mesi dai fatti. 1.2. Non risulta invece logica l'affermazione per cui la pistola di tipo semi- automatico impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] ed immortalata nel fotogramma del 7/6/2013 possa identificarsi con certezza nella Beretta cal. 9 provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], menzionata nelle imputazioni. Gli elementi di prova elencati nell'impugnata sentenza fanno riferimento ad una conversazione ambientale intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo dichiarava che qualcuno gli aveva "chiesto il ferro" - con riferimento ad una "beretta italiana" - che giovedì [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato a [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo era stato effettivamente arrestato il 12/7/2013 perché trovato in possesso di una borsa ricevuta il giorno prima - cioè giovedì - dal [OSCURATO:PERSONA], ove era celata la pistola Beretta indicata nei capi di imputazione; il destinatario dell'arma, alla stregua delle indagini, risultava essere [OSCURATO:PERSONA], il quale in Albania temeva per la propria incolumità. Da tali elementi non si comprende il nesso tra quella pistola Beretta e la persona del [OSCURATO:PERSONA], nonostante si sia all'uopo valorizzata la conversazione ambientale del giorno 1°/7/2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'affermata familiarità del ricorrente con le armi da fuoco. [OSCURATO:PERSONA] era stato immortalato mentre impugnava una pistola, ma nessuno degli elementi indicati risulta dirimente per affermare l'identità tra quell'arma e quella alla quale sono riferite le imputazioni. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinché chiarisca da quali specifici elementi probatori possa ricavarsi il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel porto, oltre che nella ricettazione, della pistola Beretta cal. 9 matricola SP001873, di cui alle imputazioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Cos
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