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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1969

Cassazione n. 40630/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1991 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 21/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 cod.pen. é e ps.11 9 ta%:4...4-‘ e4A11 Propone ricorso per cassazionie( ut , ded c:endo i seguenti motivi: C22/1- - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte ha osservato che il telefono di provenienza furtiva è stato utilizzato dai due imputati, i quali non hanno fornito alcuna giustificazione del possesso e i> ricorrentg . nulla deduceal riguardo.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte ha correttamente valorizzato il danno cagionato che non risulta di infima rilevanza, osservando che il cellulare ricettato era di ultima generazione e di apprezzabile valore.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1991 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 21/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 cod.pen. é e ps.11 9 ta%:4...4-‘ e4A11 Propone ricorso per cassazionie( ut , ded c:endo i seguenti motivi: C22/1- - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità. Il primo motivo è inammissibile, in quanto è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha osservato che il telefono di provenienza furtiva è stato utilizzato dai due imputati, i quali non hanno fornito alcuna giustificazione del possesso e i> ricorrentg . nulla deduceal riguardo. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte ha correttamente valorizzato il danno cagionato che non risulta di infima rilevanza, osservando che il cellulare ricettato era di ultima generazione e di apprezzabile valore. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 40630/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris