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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47992/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30HAN CUI 04ZMFNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione).

In data 03/07/23, il ricorrente ha fatto pervenire istanza di revoca della misura cautelare in corso con contestuale provvedimento di rigetto da parte del Giudice.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge con riferimento alla valutazione ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., in relazione al dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30HAN CUI 04ZMFNO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione). In data 03/07/23, il ricorrente ha fatto pervenire istanza di revoca della misura cautelare in corso con contestuale provvedimento di rigetto da parte del Giudice. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge con riferimento alla valutazione ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., in relazione al dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 47992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris