CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'ulteriore riduzione di un sesto, ai sensi dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., in relazione alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Genova; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., l'istanza avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'ulteriore riduzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Genova 07/07/2021, irrevocabile il 06/04/2022. L'ordinanza evidenzia quanto di seguito sintetizzato: -la prospettata retroattività dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede l'ulteriore riduzione di un sesto quale evento premiale connesso alla mancata impugnazione della sentenza nonpuò ritenersi applicabile al caso di specie; -a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado, era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello e, pertanto, deve escludersi la riconducibilità della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la quale, diversamente, richiede la condizione dell'omessa impugnazione della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato; -alla luce delle indicate premesse, non può esservi spazio per affrontare la questione nel merito, essendo, ictu ocu/i, inconcepibile che, laddove sia stato esperito l'appello, si pretenda di fruire della riduzione ulteriore, esclusivamente prevista per l'imputato che non abbia interposto l'impugnazione. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che, munito di regolare procura, ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la nullità ex art. 606 lett. c) per mancata osservanza, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. peri., di norma processuale in merito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Premesso il richiamo alle condizioni previste per la declaratoria di inammissibilità ex art.666 cod. proc. pen., ricorda che era stata riconosciuta all'odierno ricorrente, in grado di appello, la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. e assume che non sia stata interposta ulteriore impugnazione. Prosegue con l'affermare che «Il tema proposto al Giudice dell'esecuzione è se, a seguito della riforma Cartabia che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 442 cod. proc. pen., lo stesso possa essere applicato alla fattispecie concreta; ovvero ad una sentenza di appello ma che riconsidera il fatto che l'abbreviato richiesto a suo tempo fosse legittimamente proposto e ne accoglie la sostanza concedendo la diminuzione prevista dalla legge». Ne deriverebbe l'applicabilità o meno, in senso retroattivo, dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., che, pur inserita nel codice di rito, avrebbe natura sostanziale, incidendo sull'entità della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte con le cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Iì >, 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Risulta manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Il ricorrente sembra ventilare la possibilità che, essendo stata ritenuta applicabile la riduzione per il giudizio abbreviato con la sentenza emessa in grado di appello, sarebbe perciò operante - peraltro in riferimento ad una decisione pronunciata il 07/07/2021, divenuta irrevocabile il 06/04/2022 e pertanto in un momento anteriore all'introduzione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - la ulteriore riduzione di un sesto prevista dalla citata disposizione, per il caso di mancata proposizione di impugnazione avverso la sentenza (cfr. in tema, Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545-01). La tesi è manifestamente priva di fondamento. Come ha correttamente osservato l'ordinanza impugnata, l'istanza è stata ritenuta inammissibile alla luce di un duplice ordine di considerazioni, sussumibili, in sintesi, nella inoperatività della invocata norma con riferimento ad un procedimento conclusosi con sentenza emessa e divenuta irrevocabile anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina premiale e nell'assenza del presupposto richiesto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che era stata proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In ordine alla necessità della mancata proposizione dell'appello, ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui si tratta, è stata esclusa l'equiparabilità della mancata impugnazione alla rinuncia - ipotesi comunque non ricorrente nel caso - alla medesima (sul comprensibile rilievo che la rinuncia postula la previa interposizione del gravame), nei seguenti termini: «La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.» (Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583-01; Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, Bartolomeo, Rv. 285683-01).E, con riferimento alle coordinate temporali relative all'applicabilità della disposizione premiale ai procedimenti pendenti, anche a volere accedere all'orientamento secondo cui tale disposizione si applica ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, per comportare la ridefinizione in me/ius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, D'Auria, Rv. 285820-01), deve escludersi che tale profilo sia rilevante nel caso di specie, atteso che l'appello era stato interposto - e il giudizio di impugnazione si era esaurito - anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo intervenuta l'irrevocabilità della sentenza di appello il 06/04/2022, in epoca anteriore, come si è detto, alla vigenza della disposizione favorevole. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova risulta immune dal vizio addotto in ricorso che, dunque, deve dichiararsi inammissibile per essere manifestamente infondato, posto che, come correttamente ha rilevato il provvedimento impugnato, difettano tutti i presupposti della disposizione di cui si invoca l'applicazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som