CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1400 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 986/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 13/09/2022 R.G.N. 147/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 9426/20261. Con ricorso al Tribunale di Paola del 29 dicembre 2014, LucaGreco e [OSCURATO:PERSONA]Amico, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno convenuto in giudizio il Comune di Buonvicino persentirlo condannare al pagamento in proprio favore, nellaindicata qualità, delle differenze retributive e/o del risarcimentodel danno che il Comune avrebbe dovuto corrispondere al decuius per l’attività lavorativa prestata in regime di fatto disubordinazione.2. Il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda, con decisioneche la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n.986/2022, depositata il 15 luglio 2022, ha confermato.3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorronoil Greco e la D’Amico con ricorso affidato a sette motivi,illustrato da memoria.Il Comune di Buonvicino resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.La Corte territoriale ha affermato che i crediti vantati dairicorrenti sono in ogni caso prescritti, fatta eccezione per quellorelativo al preteso trattamento di fine rapporto. A taleconclusione, la Corte d’appello di Catanzaro è giuntaosservando come, alla luce dei documenti prodotti, il Greco nelfebbraio 2008 avesse chiesto la corresponsione del TFR e il 9gennaio 2013, per la prima volta, le altre spettanze retributivenon corrisposte. Essendo il rapporto con il Comune cessatodefinitivamente il 31 dicembre 2007, la richiesta del 9 gennaio2013 doveva dirsi tardiva, alla luce della durata quinqueNnunmaerloe re gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026della prescrizione. Numero di raccolta generale 9426/2026Replicano i ricorrenti – deducendo la violazione dell’art. 294D8a ta pubblicazione 14/04/2026c.c. – che il Comune di Buonvicino, con nota del 18 gennaio2013, aveva dato atto che il Greco nel febbraio 2008 avevaavanzato richiesta di compensi, che era stata però rigettata. Dalcontenuto di tale nota i ricorrenti vorrebbero inferire che inrealtà la prescrizione era stata tempestivamente interrotta nelfebbraio 2008 in riferimento a tutti i crediti nascenti dalrapporto e che, pertanto, alla data di introduzione del giudiziodi primo grado, la prescrizione non era maturata.1.1. La prospettiva dei ricorrenti non può essere condivisa.Anzitutto, va smentita la tesi da loro sostenuta, fondata suCass., Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, secondo cuiper tutti i crediti retributivi del Greco la prescrizione avrebbecominciato a decorrere dalla fine del rapporto.I principi espressi da Cass. n. 26246 del 2022 sono inapplicabilial pubblico impiego contrattualizzato, nel quale la stabilità delrapporto impedisce di ipotizzare alcuna forma di metus e laprescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori decorre, per icrediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giornodella loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione,a partire da tale data (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36197 del28/12/2023); e ciò, come di recente affermato da questa Corte,vale anche quando la natura subordinata di un rapporto cheabbia una diversa qualificazione formale venga accertata inbase alle modalità concrete di suo svolgimento (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024).1.2. Fatta tale precisazione, che porterebbe a ritenerecomunque prescritti tutti i crediti insorti in epoca anteriore alquinquennio che ha preceduto il febbraio 2008, ossia la data inNumero registro generale 28141/2022cui – secondo i ricorrenti – sarebbe stata interrotta laN umero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 9426/2026prescrizione, la censura mossa è comunque inammissibile. Data pubblicazione 14/04/2026La sentenza impugnata ha affermato che la richiesta del Grecodel febbraio 2008 era stata avanzata soltanto «per lacorresponsione del TFR relativo agli anni di servizio prestati c/oquesto Ente in qualità di segretario sociale», con specificaindicazione dei numeri che contraddistinguevano i relatividocumenti nel fascicolo di parte attrice.In tal modo, la Corte di merito ha compiuto un apprezzamentodi fatto sul contenuto di un documento prodotto da parte attrice,che è di massima insindacabile in sede di legittimità.Per contrastarlo, i ricorrenti richiamano un altro documento,del 18 gennaio 2013, sempre allegato al ricorso di primo gradoe proveniente dal Comune di Buonvicino, in cui l’ente avrebbericonosciuto che nel febbraio 2008 il Greco «ha avanzatorichiesta di compensi». L’ente comunale avrebbe in altri terminiriconosciuto l’idoneità della richiesta del Greco del febbraio2008 a interrompere la prescrizione di tutti i crediti.1.3. Ora, anche a voler sorvolare sul fatto che questo motivo èrubricato sotto l’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., va osservato chel’apprezzamento della prova documentale compiuto dal giudicedi merito può essere sindacato in cassazione solo ad alcunespecifiche condizioni: o affermando che il giudice di merito hatravisato la prova documentale, censura da svolgersi entro iristretti limiti ormai fissati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792del 05/03/2024; o lamentando il mancato esame di un fattodecisivo per la soluzione della controversia ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Nella specie, i ricorrenti non hanno dedotto alcun travisamentodel contenuto del documento del febbraio 2008 compiuto dallasentenza impugnata, ma semplicemente pretendonNou merdo rie gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026rimetterne in discussione la valutazione attraverso unN umaelrtor doi r accolta generale 9426/2026documento, che tuttavia non lo smentisce frontalmenteD;a ta pubblicazione 14/04/2026sostengono infatti che la frase contenuta nella nota del 18gennaio 2013 proveniente dal Comune, opportunamenteinterpretata, dimostrerebbe che la lettera del febbraio 2008includeva i crediti retributivi diversi dal TFR.In tal modo, però, i ricorrenti trascurano che il mancato esamedi un documento può essere denunciato per cassazione soloquando il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga atrovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia insede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità,l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascuratoavrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024, Sez. 3,Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018).1.4. Nella specie, tale indicazione manca, poiché i ricorrentinon hanno spiegato la ragione per cui la Corte d’appello avrebbedovuto con certezza ritenere che l’atto proveniente dal Comunefosse idoneo a fornire un’interpretazione dell’atto del Greco piùsicura di quella che il giudice di merito ne aveva tratto sullabase del suo tenore testuale e su cui aveva fondato la propriadecisione.1.5. Il motivo è in conclusione inammissibile.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 253 c.p.c., 2126 c.c. e 36, comma 8, dellgs. n. 29 del 1993, per non avere la Corte territoriale ammNuemsesroo re gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026le prove testimoniali che avrebbero consentito di accertNaumreer o ldai r accolta generale 9426/2026natura subordinata del rapporto e così riconoscere le differenzDea ta pubblicazione 14/04/2026retributive e/o il risarcimento del danno.Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 253, 421 c.p.c., 2729 c.c.Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2126 c.c. e 36 Cost.Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 253 e 421 c.p.c.Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 112, 115 c.p.c., e 36, comma 8, del lgs.n. 29 del 1993.Con il settimo motivo di ricorso, infine, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2126c.c. e dell’art. 36, comma 8, del lgs. n. 29 del 1993.3. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della lorointima connessione, sono inammissibili.Al loro interno possono essere enucleati diversi gruppi didoglianze.3.1. Per quanto attiene alla asserita violazione degli artt. 2126c.c. e 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, è evidente che tali normepossono venire in rilievo solo qualora sia accertata lasubordinazione e che dunque le doglianze inerenti a esse sonoin questa sede premature, visto che i ricorrenti non sono statineppure ammessi alla prova della subordinazione.3.2. Lo stesso può dirsi per la denunciata violazione deglNi uamretrot .re gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026115 e 421 c.p.c., nonché dell’art. 2729 c.c. Numero di raccolta generale 9426/2026L’art. 115 c.p.c. può infatti dirsi violato solo quando il giudiceD,a ta pubblicazione 14/04/2026in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione proveinesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdottedalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteriistruttori officiosi riconosciutigli (v. tra le tante Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 27479 del 15/10/2025, Sez. 3, Sentenza n. 12971del 26/04/2022).Rispetto all’art. 421 c.p.c., invece, il ricorrente che denunci incassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nelgiudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processualidai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria"qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei asorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto aiquali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività diintegrazione istruttoria demandata al giudice di merito, edallegare, altresì, di avere espressamente e specificamenterichiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 22628 del 10/09/2019).In ordine infine all’art. 2729 c.c., la sua violazione presupponeche il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione,concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti aquei requisiti; in tal caso, il relativo ragionamento è censurabilein base all'art. 360, n. 3, c.p.c., competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre adessere applicata esattamente a livello di declamazione astratta,lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta(Cass., Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021).Numero registro generale 28141/2022Nella specie, è agevole rilevare come manchi del tutto laN umero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 9426/2026possibilità di compiere simili verifiche – sull’esercizio dei poteDrai ta pubblicazione 14/04/2026istruttori officiosi, sul sostrato probatorio posto dal giudice allabase della decisione e sull’adeguatezza della valutazioneinferenziale – poiché la Corte d’appello ha ritenuto insufficientela fase allegatoria e non ha ammesso le prove.Ne consegue l’inammissibilità di tutte tali doglianze.3.3. Residuano gli artt. 253 e 116 c.p.c., nonché, pur inmancanza di una loro esplicita menzione, le norme che regolanol’ammissione delle prove, in particolare quelle testimoniali,giacché a più riprese i ricorrenti hanno nel ricorso denunciato lamancata illegittima ammissione delle prove orali, benchéritualmente capitolate.Sostengono i ricorrenti di avere tempestivamente eadeguatamente allegato che il rapporto lavorativo intercorso trail proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Bonvicinodal 1990 e il 2007 avesse, al di là della sua qualificazioneformale, i connotati della subordinazione; non solo il Grecoavrebbe svolto attività ulteriori rispetto a quelle che formavanooggetto dell’incarico a lui conferito di segretariato sociale, male une e le altre sarebbero state svolte sotto le direttivedell’ufficio del segretario e con l’osservanza di un orario fisso,dalle 8 alle 14.Affermano inoltre i ricorrenti di aver accompagnato taleallegazione con documenti probanti e con la formulazione dicapitoli di prova testimoniali idonei a comprovare le circostanzededotte.Ciò nonostante, la Corte territoriale, in questo confermando ladecisione di primo grado, avrebbe svalutato alcuni documenti enon ammesso altri mezzi di prova (documenti e provetestimoniali) che, a dire dei ricorrenti, avrebbero loro conseNunmteirtoo re gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026di dimostrare la subordinazione. Numero di raccolta generale 9426/20263.4. Anche sotto quest’ultimo profilo la doglianza Dèa ta pubblicazione 14/04/2026inammissibile.Va infatti ricordato che il giudizio sulla superfluità o sullagenericità di una prova per testimoni è tendenzialmenteinsindacabile in cassazione, in quanto involge una valutazionedi fatto riservata al giudice di merito, potendo essere censuratosolo se basato su erronei princìpi giuridici ovvero suincongruenze di carattere logico (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.27479 del 15/10/2025 e ivi ampi riferimenti).Più in generale, il provvedimento reso sulle richieste istruttorieè censurabile con ricorso per cassazione per violazione deldiritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di provaper motivi che prescindano da una valutazione della suarilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio dimotivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanzerilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che èinammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo diprova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023, Sez. L, Ordinanza n.18072 del 01/07/2024, Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del29/11/2024)Tali condizioni non ricorrono nella specie, in quanto la decisionedella Corte territoriale di non ammettere la prova testimonialesi fonda su un apprezzamento approfondito e coerente delcontenuto dei capitoli di prova, considerati generici e/ovalutativi.Anche i documenti prodotti sono stati esaminati dalla senNteumnezroa re gistro generale 28141/2022Numero sezionale 1400/2026impugnata al lume della loro astratta idoneità a dimostrNaumreer o ldai r accolta generale 9426/2026natura subordinata del rapporto di lavoro e ritenuti noDna ta pubblicazione 14/04/2026conducenti a tale scopo, con un apprezzamento di meritoinsuscettibile di revisione in sede di legittimità.In altri termini, la censura fondata sugli artt. 253 e 116 c.p.c.si rivela inammissibile, in quanto, dietro lo schermo dellaviolazione di legge, è anch’essa in realtà diretta a rimettere indiscussione un apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito.4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]