CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 01685/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 21677-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:SOCIETA]. ; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] I TERMOELETTRICHE – [OSCURATO:SOCIETA]. ; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – E.T.A. , tutte rappresentat e e difes e dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatoe difeso da gli Avv .ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5859 del 202 4 , pubblicatain data 2 luglio 202 4 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti ricorrent i il 1 0 dicembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; tanto più che le parti ricorrenti hanno espressamente accettato la proposta formulata e non si sono opposte all’estinzione del giudizio; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì