Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21204/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il dedotto vizio in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, preso atto dell'errore di calcolo effettuato dal primo giudice in ordine alla pena, ha comunque stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce delle plurime, omogenee e temporalmente prossime condanne, elementi dimostrativi dell'apprezzata persistenza di stimoli criminogeni, di inclinazione delinquenziale e concreta pericolosità che hanno portato a giustificare l'incremento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il dedotto vizio in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, preso atto dell'errore di calcolo effettuato dal primo giudice in ordine alla pena, ha comunque stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce delle plurime, omogenee e temporalmente prossime condanne, elementi dimostrativi dell'apprezzata persistenza di stimoli criminogeni, di inclinazione delinquenziale e concreta pericolosità che hanno portato a giustificare l'incremento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 21204/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris