Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 33704/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20579-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso nonché alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata il 5.10.2022, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 565/21 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. e I.R.E.S. relativamente all'anno di imposta 2014, conseguenti a ricavi per operazioni imponibili non dichiarati e costi non inerenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 8920/2019, accolse parzialmente il ricorso; che, tanto la [OSCURATO:SOCIETA]. quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 565/21, depositata il 20/01/2021 accolse parzialmente il primo e totalmente il secondo ritenendo- per quanto in questa sede ancora rileva - "legittima e consentita la parziale compensazione per il caso di accoglimento solo per una parte limitata del ricorso e la condanna alla re fusione delle spese per il residuo in considerazione della prevalente soccombenza della medesima parte istante" nonché indeducibili, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] i canoni di locazione e gli oneri condominiali dell'unità immobiliare ubicata in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 "in quanto di questo cespite era divenuta locataria la [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 27.7.2012í" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 6); Ric. 2021 n. 20579 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 cod. civ. e dell'art. 36

I. /1978 nonché degli art. 1362 e 1363 c. c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ripresa operata dall'Ufficio in relazione al canone dell'unità immobiliare sita in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 (il cui importo è stato, dunque, ritenuto non deducibile dalla odierna ricorrente), sulla base di una erronea interpretazione degli artt. 4 e 13 del contratto di affitto di azienda del 27.7.2012 concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA], quale affittante, e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale affittuaria: in particolare, tali clausole, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, espressamente escludono dall'affitto di azienda il contratto di locazione in questione, con conseguente imputazione (e deducibilità) dei relativi costi (sub specie di canoni corrisposti al locatore) ad essa ricorrente; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. - si risolve nella contrapposizione tra l'interpretazione che parte ricorrente dà al combinato disposto degli artt. 4 e 13 del contratto di affitto di azienda in questione e la lettura - peraltro non irragionevole - che, delle medesime clausole, ha dato la C.T.R. (cfr. la p. 6 della motivazione della sentenza impugnata): sennonché la parte che, con il ricorso per Ric. 2021 n. 20579 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- e_ cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi - come nella specie - nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, Rv. 646649-01; Cass., Sez. 1, 9.4.2021, n. 9461, Rv. 661265-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 cpc", per avere la C.T.R. erroneamente rigettato il motivo di appello con cui essa contribuente aveva censurato la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA], benché parzialmente vittoriosa in detto grado, alla refusione dell'aliquota dei 3/4 delle spese di tale grado; che il motivo è manifestamente fondato; che emerge dal motivo (cfr. p. 11 del ricorso ove, ai fini della specificità della censura, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., è trascritta la statuizione di prime cure in punto di spese di giudizio) che: (a) la C.T.P., a fronte dell'accoglimento solo parziale del ricorso, compensate tra le parti le spese del grado Ric. 2021 n. 20579 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- di lite nella aliquota di 1/4, effettivamente condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei residui 3/4 in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE; (b) la C.T.R. confermò tale statuizione - disattendendo il corrispondente motivo di gravame proposto dalla contribuente - ritenuta corretta per effetto di una valutazione di "soccombenza prevalente della medesima parte istante"; che questa Corte ha chiarito in proposito che, in caso - quale quello di specie - di accoglimento parziale della domanda il giudice può certamente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. anche Cass., Sez. 3, 22.2.2016, n. 3438, Rv. 638888-01) la quale, tuttavia, non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art.91 cod. proc. civ. dalla

I. n. 69 del 2009, tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass., Sez. 3, 24.10.2018, n. 26918, Rv. 651332-01); che tale principio è stato, all'evidenza, disatteso dalla (C.T.P., prima, e dalla) C.T.R. (poi), laddove ha confermato la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'AGENZIA, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso della contribuente; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa Ric. 2021 n. 20579 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -5- composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20579-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso nonché alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata il 5.10.2022, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 565/21 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. e I.R.E.S. relativamente all'anno di imposta 2014, conseguenti a ricavi per operazioni imponibili non dichiarati e costi non inerenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 8920/2019, accolse parzialmente il ricorso; che, tanto la [OSCURATO:SOCIETA]. quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 565/21, depositata il 20/01/2021 accolse parzialmente il primo e totalmente il secondo ritenendo- per quanto in questa sede ancora rileva - "legittima e consentita la parziale compensazione per il caso di accoglimento solo per una parte limitata del ricorso e la condanna alla re fusione delle spese per il residuo in considerazione della prevalente soccombenza della medesima parte istante" nonché indeducibili, ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] i canoni di locazione e gli oneri condominiali dell'unità immobiliare ubicata in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 "in quanto di questo cespite era divenuta locataria la [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 27.7.2012í" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 6); Ric. 2021 n. 20579 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- che avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 cod. civ. e dell'art. 36 I. /1978 nonché degli art. 1362 e 1363 c. c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. ritenuto legittima la ripresa operata dall'Ufficio in relazione al canone dell'unità immobiliare sita in Monza, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 (il cui importo è stato, dunque, ritenuto non deducibile dalla odierna ricorrente), sulla base di una erronea interpretazione degli artt. 4 e 13 del contratto di affitto di azienda del 27.7.2012 concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA], quale affittante, e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale affittuaria: in particolare, tali clausole, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, espressamente escludono dall'affitto di azienda il contratto di locazione in questione, con conseguente imputazione (e deducibilità) dei relativi costi (sub specie di canoni corrisposti al locatore) ad essa ricorrente; che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. - si risolve nella contrapposizione tra l'interpretazione che parte ricorrente dà al combinato disposto degli artt. 4 e 13 del contratto di affitto di azienda in questione e la lettura - peraltro non irragionevole - che, delle medesime clausole, ha dato la C.T.R. (cfr. la p. 6 della motivazione della sentenza impugnata): sennonché la parte che, con il ricorso per Ric. 2021 n. 20579 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- e_ cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi - come nella specie - nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, Rv. 646649-01; Cass., Sez. 1, 9.4.2021, n. 9461, Rv. 661265-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 cpc", per avere la C.T.R. erroneamente rigettato il motivo di appello con cui essa contribuente aveva censurato la decisione di prime cure, nella parte in cui la C.T.P. aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA], benché parzialmente vittoriosa in detto grado, alla refusione dell'aliquota dei 3/4 delle spese di tale grado; che il motivo è manifestamente fondato; che emerge dal motivo (cfr. p. 11 del ricorso ove, ai fini della specificità della censura, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., è trascritta la statuizione di prime cure in punto di spese di giudizio) che: (a) la C.T.P., a fronte dell'accoglimento solo parziale del ricorso, compensate tra le parti le spese del grado Ric. 2021 n. 20579 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- di lite nella aliquota di 1/4, effettivamente condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei residui 3/4 in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE; (b) la C.T.R. confermò tale statuizione - disattendendo il corrispondente motivo di gravame proposto dalla contribuente - ritenuta corretta per effetto di una valutazione di "soccombenza prevalente della medesima parte istante"; che questa Corte ha chiarito in proposito che, in caso - quale quello di specie - di accoglimento parziale della domanda il giudice può certamente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. anche Cass., Sez. 3, 22.2.2016, n. 3438, Rv. 638888-01) la quale, tuttavia, non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art.91 cod. proc. civ. dalla I. n. 69 del 2009, tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass., Sez. 3, 24.10.2018, n. 26918, Rv. 651332-01); che tale principio è stato, all'evidenza, disatteso dalla (C.T.P., prima, e dalla) C.T.R. (poi), laddove ha confermato la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'AGENZIA, nonostante l'accoglimento parziale del ricorso della contribuente; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa Ric. 2021 n. 20579 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -5- composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con rigetto del primo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 33704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris