CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 21940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9821/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 414/2018, pubblicatail 18/09/2018 , R.G.N. 709/2017. e sul ricorso iscritto al n. 3235/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 133/2020, pubblicatail 20/07/2020, R.G.N. 396/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l'appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione avverso atti di precetto e pignoramento immobiliare, diretta ad accertare e dichiarare la carenza della titolarità e legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la mancata allegazione da parte di quest'ultima di documentazione comprovante la titolarità dei diritti di credito portati in esecuzione con procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Aosta, con conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto e dell'atto di pignoramento con cui era stata promossa la procedura esecutiva di espropriazione immobiliare e vincolato immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (AO), di proprietà del dott. [OSCURATO:PERSONA]; 2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, cui resiste la società con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria; il ricorrente ha depositato un ulteriore documento; 3. l a Corte d’Appello di Genova ha rigettato l'appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva respinto l’opposizione alla procedura esecutiva immobiliare, diretta analogamente ad accertare e dichiarare la carenza della titolarità e legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:PERSONA] Mutua e la mancata allegazione da parte di quest'ultima di documentazione comprovante la titolarità dei diritti di credito portati in esecuzione con procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Genova, con conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto e dell'atto di pignoramento con cui era stata promossa la procedura esecutiva di espropriazione immobiliare e vincolato immobile sito in Genova, di proprietà del dott. [OSCURATO:PERSONA]; 4.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il dott. [OSCURATO:PERSONA] con 6 motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; 5.le cause sono state riunite all’odierna udienza per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. (cd. section) 104, 105, 109, 111 e 112 del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 2000 e degli artt. 14 e 15 della legge n. 218/1995, sostenendo errore nel ritenere che tra [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. Rappresentanza generale per l’Italia) e [OSCURATO:PERSONA] Mutua vi sia stata una cessione di ramo di azienda costituito dalla filiale italiana (“sede secondaria“) della società inglese, mentre tra le stesse società doveva ritenersi concluso esclusivamente un contratto di vendita e trasferimento delle attività assicurative condotte della filiale italiana di SIO, nel quale non possono essere stati ricompresi i diritti di credito portati in esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] Mutua nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivanti da posizioni in contenzioso giuslavoristico non afferenti e in nessun modo riconducibili all’ attività generale assicurativa; 2.il motivo è inammissibile; 3.la Corte di merito ha interpretato il contratto tra le società coinvolte nella cessione nel senso della non necessità di inclusione espressa del credito per l’applicazione della normativa in questione (come sostenuto dal ricorrente), ma piuttosto della necessità di espressa esclusione (nella specie non sussistente) per non realizzarsi l’effetto del trasferimento del credito a base della procedura esecutiva in contestazione; 4.a tale interpretazione parte ricorrente contrappone una propria diversa interpretazione del contratto tra le società, che risulta inammissibile in questa sede, dovendosi rammentare, in proposito: a)il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; b)il principio, parimenti consolidato, secondo cui, p osto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020); c)in via generale, il principio che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640/2019, n. 7187/2022, n. 9093/2023); 5.d’altra parte, secondo il costante insegnamento di questa Corte (espresso in materia di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.), la verifica dei presupposti fattuali del fenomeno circolatorio aziendale implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. n. 1298/2023; n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012);6.con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 221 c.p.c. e 2702 c.c., in relazione al rigetto della querela di falso proposta, sostenendo l’erroneità dell’affermazione che la stessa non potesse proporsi nei confronti di scritture provenienti da terzi (SIO), dotate di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata ai fini della decisione; 7.il motivo è inammissibile, non essendo consentito, in tema di ricorso per cassazione, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirare, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019); 8.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito e la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 9.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 421 e 420 c.p.c.., per non essere stato concesso all’udienza dell’8 maggio 2018, dopo che controparte aveva esibito un documento rilevante ai fini della decisione, un termine per poter dedurre mezzi istruttori;10.il motivo è inammissibile, per difetto dei requisiti di autonomia e di specificazione; 11.parte ricorrente non chiarisce le proprie deduzioni circa la questione qui censurata nel corso del giudizio di appello, se e dove abbia sollevato la questione in tale udienza o successivamente (atteso che la causa non risulta decisa in tale data), mediante memorie, deduzioni a verbale, opposizione espressa alla produzione, o simili meccanismi di esercizio delle facoltà difensive nel contraddittorio processuale; in sostanza, non chiarisce se un termine sia stato chiesto, se abbia subito una lesione del proprio diritto di difesa, se il documento esibito sia stato decisivo; 12.con il quarto motivo, il ricorrente deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2702, 2704 e 2720 c.c., per essere stato ritenuto valido ed efficace sotto il profilo probatorio un atto di ricognizione non sottoscritto, privo di qualsiasi valore sostanziale e probatorio, che presentava un grave ed evidente errore nella ricognizione; 13.il motivo è inammissibile, per i profili già evidenziati con riferimento al secondo motivo che precede, dolendosi parte ricorrente della selezione e valutazione delle prove a base della decisione impugnata, finendo con il sollecitare un non consentito terzo grado di merito mediante la denuncia di violazione di legge (v. supra § 8), in una situazione di cd. doppia conforme; 14.con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova viene dedotta inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuto al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, c.p.c., 132, c. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per motivazione contraddittoria: 15.il motivo è inammissibile; 16.secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restandoil sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente ed ampiamente il percorso logico-argomentativo che l’ha a ricostruire il perimetro dell’operazione di cessione tra SIO e [OSCURATO:PERSONA] Mutua, come ricomprendente anche il credito nei confronti dell’odierno ricorrente; 17.con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. (cd. section) 104, 105, 109, 111 e 112 del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 2000 e degli artt. 14 e 15 della legge n. 218/1995, per avere la Corte di Genova ritenuto che tra SIO e [OSCURATO:PERSONA] vi sia stata una cessione di azienda/ramo di azienda; 18.il motivo è inammissibile, per le ragioni espresse con riferimento al primo motivo del ricorso avverso la sentenza inter partes della Corte d’Appello di Torino (v. supra §§3-5); 19.con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2702, 2704 e 2720 c.c., nonché degli artt. 111, 420, 421 c.p.c., 24, 111 Cost., per avere la Corte genovese irritualmente fondato la propria decisione facendo rinvio alle statuizioni della sentenza n. 414/2018 della Corte d’Appello di Torino, invocandone efficacia di prova atipica; 20.con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al motivo che precede, per avere la Corte genovese attribuita efficacia probatoria alla scrittura di ricognizione del 23 dicembre 2016;21.i motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili perché insistono nel censurare la selezione e valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, purché con motivazione adeguata e logica come nel caso di specie, proponendo una propria diversa valutazione, al di fuori del circoscritto perimetro del giudizio di legittimità; 22.nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi diprova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento ancheprove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi digiudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, non comportando ciò la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la produzione ingiudizio (in termini Cass. n. 9507/2023, n. 2947/2023); 23.pertanto, non integra la denunciata violazione di legge l’utilizzo di sentenza resa in altro giudizio similare tra le parti, perché il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (cfr. Cass. n. 25067/2018, n. 840/2015); 24.con il quinto motivo, viene dedotto omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., ed alla valutazione della CTU linguistica svolta; 25.il motivo non è ammissibile; 26.nel caso di specie, la Corte d'Appello di Genova ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado; in ipotesi di cd. doppia conforme il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.) , con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 27.con il sesto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di valutare le conseguenze della mancata contestazione di cui controparte era onerata in ordine a circostanze decisive; 28.il motivo è inammissibile, per le ragioni espresse con riferimento al secondo e quarto motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino (v. supra §§8, 13); 29.nuovamente parte ricorrente prospetta questioni di fatto e di selezione delle prove, come operate nel merito, insindacabili in sede di legittimità; 30.non emergono, infatti, le dedotte nullità procedimentali, non potendosi configurare nel procedimento di valutazione delle prove nel merito i vincoli configurati da parte ricorrente (con sequenza produzione tardiva di documento – non contestazione – prova del diritto con travolgimento di tutto il restante materiale istruttorio), ma il diverso principio di libero e prudente apprezzamento, congruamente motivato, del complessivo materiale probatorio a norma dell’art. 116, comma 1, c.p.c.;31.le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (in riferimento a ciascun ricorso: cfr., tra le molte, Cass. n. 1954/2006, n. 27295/2022), seguono la soccombenza; al rigetto delle impugnazioni consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte, disposta la riunione dei procedimenti, dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida, in relazione a ciascun ricorso, in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per