CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 12 Marzo 2019 dal tribunale di Bologna che ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di frode informatica e falsi meglio indicati in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di ricorso contesta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte desume la partecipazione del Cesarini a titolo di concorso nei reati di falso contestati ai capi 4 e 5 dell'imputazione dalla comprovata partecipazione dello stesso alla più grave condotta fraudolenta contestata al capo 3 e non indica gli elementi fattuali da cui fa discendere la responsabilità del ricorrente. La censura è manifestamente infondata poiché la Corte con motivazione sintetica ma esaustiva ha osservato che la falsificazione di documenti era strettamente collegata e funzionale alla truffa e rientrava in un complessivo disegno criminoso di cui l'imputato si è fatto materiale esecutore anche in relazione alla condotta a lui contestata al capo 6. Alla stregua di questi elementi è logico ritenere che questi abbia consapevolmente contribuito all'esecuzione dei reati di falso che costituivano presupposto indispensabile per la consumazione della truffa. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che i giudici di merito hanno negato con un'argomentazione illogica nonostante l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato; lamenta altresì l'eccessiva entità della pena inflitta che risulta sproporzionata al fatto contestato. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto la Corte ha reso sul punto adeguata e congrua motivazione sottolineando le plurime condanne per reati contro il patrimonio dell'imputato, la sostanziale irrilevanza processuale delle confessioni rese, e il ruolo centrale assunto nella consumazione dell'articolata manovra fraudolenta, che non lo rendono meritevole di alcun beneficio. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] le tenso