Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36188/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2023 dal Giudice di pace di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di percosse a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 581 cod. pen e al trattamento sanzionatorio, risultano essere manifestamente infondati in quanto è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello su tutti i profili oggetto di censura; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 27 novembre 2023 dal Giudice di pace di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di percosse a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente si duole della carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 581 cod. pen e al trattamento sanzionatorio, risultano essere manifestamente infondati in quanto è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello su tutti i profili oggetto di censura; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 36188/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris