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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20477/2026

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RZMSM65P16D024A,rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- Pec: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura alle liti in calce alricorso, con domicilio eletto presso la pec/domicilio digitale del difensore.- ricorrenti -controAvv.

Andrea NOCERA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in SantaMarinella alla [OSCURATO:PERSONA], 24/H, nella sua qualità di CommissarioGiudiziale nella procedura di concordato minore P.U. n. 4–1/2025,rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio sito in Cerveteri, alla [OSCURATO:PERSONA], nr. 41.- controricorrente -Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2025 dal giudicedelegato in favore del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di concordatominore PU 1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con istanza presentata il 20.09.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] domandava laliquidazione del compenso per l’attività eseguita quale commissario giudizialecon funzioni di OCC nell’ambito del P.U. n. 20 - 1/2025 concernente ladomanda ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. presentata da [OSCURATO:PERSONA], RobertoBorzacchi e [OSCURATO:PERSONA].2.Con decreto del 14.04.2025 il Giudice delegato aveva infatti dispostol’apertura del procedimento di concordato ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. enominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] commissario giudiziale con funzioni di OCC.3.Con nota presentata il 28.06.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità dicommissario giudiziale con funzioni di OCC - aveva prodotto la relazionesull’esito del voto dei creditori e aveva dato riscontro alle osservazioni fattepervenire dai creditori sulla proposta di concordato minore.4.Con decreto del 07.08.2025 il Tribunale di Civitavecchia – in ragionedell’esito negativo del voto e delle osservazioni presentate dai creditori –aveva respinto la domanda di omologa della proposta di concordato minore.4.1 Tanto premesso, il giudice monocratico ha osservato, nel provvedimentodi liquidazione, che: - la disposizione ex art. 78, secondo comma bis, c.c.i.i.individua i casi nei quali il Giudice - nelle procedure di concordato minore -può nominare un commissario giudiziale precisando che quest’ultimo dal quelmomento svolge le funzioni di OCC in sostituzione del gestore della crisi; - ladisposizione ex art. 81, quarto comma, c.c.i.i. disciplina il procedimento diliquidazione del compenso del gestore della crisi nella fase esecutiva delconcordato minore omologato, mentre nulla è previsto per il caso di diniegodell’omologa; - detta lacuna deve essere colmata relativamente allaNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026determinazione del compenso del commissario giudiziale nella fase anterioreall’omologa del concordato minore, considerando: ⎯ che si tratta di organo dinomina giudiziale e che al potere di nomina viene normalmente associatoquello di liquidazione del compenso, siccome ricavabile, per il commissariogiudiziale del concordato preventivo in ragione della disposizione ex art. 92,secondo comma, c.c.i.i. e per il curatore della liquidazione giudiziale nelladisposizione ex art. 137 c.c.i.i.; ⎯ che non è estensibile al commissariogiudiziale del concordato minore la procedura di formazione dell’accordo sulcompenso prevista, per il gestore della crisi nominato dall’OCC, dalladisposizione ex art. 10 DM 202 del 2014; ⎯ che dunque in caso di diniegodell’omologa del concordato minore - dovendo ritenersi cessato l’incarico delcommissario giudiziale e non esistendo accordo fra quest’ultimo e ilproponente - la determinazione è rimessa al Giudice del procedimento; ⎯ chetanto può desumersi anche dalla disposizione ex art. 168 d.P.R. n. 115 del2002 che - in linea generale e quale che sia l’esito del procedimento -del proprio ausiliario.4.2 [OSCURATO:PERSONA] monocratico ha altresì rilevato che: - per quanto concerne iparametri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, essivanno determinati - per analogia - con il DM 202 del 2014 svolgendo ilcommissario giudiziale – a partire dalla nomina – funzioni sostitutive delgestore della crisi; - il compenso deve essere determinato: ⎯ tenendo contodell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, dellasollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessitàdelle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura disoddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del pianodel consumatore omologato ovvero con la liquidazione; ⎯ secondo lepercentuali di cui al DM 30 del 2012 ridotte in misura compresa tra il 15% eil 40% in ragione del DM 2002 del 2014; ⎯ applicando, a fronte delcondivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le percentuali didetto DM non sull’attivo realizzato bensì su quello inventariato,indipendentemente dalla circostanza che il procedimento disovraindebitamento preveda o meno forme di liquidazione dell’attivo e tenutoNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026conto degli specifici compiti di vigilanza che il commissario giudiziale è in ognicaso tenuto a svolgere (Cass. 06.06.2023 n. 15790); tanto più è neiprocedimenti che si arrestano anticipatamente e non prevedano una faseesecutiva che il compenso così determinato deve tener conto di talecircostanza.4.3 [OSCURATO:PERSONA] liquidava pertanto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] 12.179,08 perla proposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA], Euro 8.104,39 per laproposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA] ed Euro 10.838,34 per laproposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA], ponendo gli importi acarico del proponente.5.

Il decreto di liquidazione dei compensi datato 7.10.2025 è stato impugnatoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, cui l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea interpretazione di unanorma di diritto ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 16 delD.M. 202/2014.1.1 Sostengono i ricorrenti che la decisione impugnata sarebbe erronea sottoun duplice punto di vista.

In primo luogo, in ordine alla determinazione deicompensi previsti in tema di procedure di sovraindebitamento, come oggiconfluite nel CCII, troverebbe espressa applicazione il D.M. 202/2014, qualedisciplina autonoma rubricata “Regolamento recante i requisiti di iscrizionenel registro degli organismi di composizione della crisi dasovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 legge 27 gennaio 2012, n. 3”,come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il richiamo al D.m.25.01.2012, n. 30 solo in ordine all’art. 1, ovvero per le percentualiapplicabili.Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/20261.2 Si sostiene che l’art. 16 del D.m. 202/2014 detta una disciplina specificain ordine ai criteri di determinazione del compenso, prevedendo che: “Nelleprocedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II,sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni,il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamenteall'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresatra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo unapercentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano delconsumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).1.3 Secondo i ricorrenti, in mancanza di liquidazione dei beni, il concetto dimessa a disposizione dei creditori, derivante, in questa tipologia di concordatominore, dai flussi di cassa, ovverosia dal reddito disponibile dei debitoriproponenti detratte le necessarie spese di sostentamento.

Aggiungono che lascelta terminologica utilizzata dal legislatore non sarebbe casuale.L'espressione "attivo risultante dal piano" non potrebbe che riferirsi al valoredelle utilità che il piano stesso mette concretamente a disposizione deicreditori, e non al valore meramente statico e patrimoniale di beni che, perdefinizione, non vengono liquidati e non concorrono al soddisfacimento delceto creditorio.

Se il legislatore avesse voluto riferirsi al patrimonio deldebitore, avrebbe utilizzato la dicitura "attivo inventariato", come fatto inaltre normative.1.4 La correttezza di tale interpretazione troverebbe una confermainequivocabile nel comma 5 dello stesso art. 16, che funge da norma dichiusura del sistema.

Tale disposizione fissa un tetto massimo al compenso,stabilendo che esso "non può comunque essere superiore [...] al 10%dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori" per leprocedure con passivo inferiore al milione di euro.

Questa norma legherebbeindissolubilmente il compenso al beneficio effettivo ricevuto dai creditori,dimostrando che l'unica interpretazione logicamente e sistematicamenteNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026sostenibile è quella che identifica l'"attivo risultante dal piano" con le sommee i valori effettivamente offerti nel piano stesso.1.5 [OSCURATO:PERSONA], nel suo decreto di liquidazione, avrebbe dunquecompletamente omesso di considerare questa norma fondamentale,pervenendo a una liquidazione che, oltre a basarsi su un parametro errato,risulterebbe sproporzionata e potenzialmente in contrasto con il tetto legale.1.6 Le censure proposte dalla parte ricorrente colgono nel segno, con leprecisazioni qui di seguito riportate.1.6.1 I ricorrenti censurano, invero, il decreto nella parte in cui lo stessoaveva ritenuto che, in assenza di liquidazione di beni, l’attivo da considerarsiai sensi del calcolo fosse “l’attivo inventariato”.In assenza di una norma specifica regolatrice del compenso del commissariogiudiziale, sostituitosi all’OCC (ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i),occorre in primo luogo verificare il regime di compatibilità della normativadettata per il concordato preventivo (contenuta nel capo III) al concordatominore, secondo il paradigma applicativo dettato, in prima regola, dal quartocomma dell’art. 74 c.i.i.i.1.6.2 Ebbene, la disciplina del compenso del commissario giudiziale nelconcordato preventivo si fonda sull’art. 92 CCII che rinvia all'art. 137 CCII(compenso del curatore), il quale a sua volta rimanda al decreto ministeriale,oggi il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, confermando che il compenso è liquidatodal tribunale "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dellagiustizia."Sul punto va sottolineato che nel concordato minore, invece, l'art. 78, comma2-bis CCII prevede sì la nomina del commissario giudiziale, ma non contieneun rinvio analogo ad una norma che determini le modalità del compenso.

Lanorma in esame, invero, si limita a stabilire che il commissario giudiziale ènominato "perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC."1.6.3 La quaestio iuris sottesa al motivo di ricorso in esame pone dunque ilquesito relativo alla possibile applicazione, attraverso il richiamo contenutonell’art. 74, 4 comma, CCII (con il limite della compatibilità), al concordatominore della disciplina prevista per il concordato preventivo in tema diliquidazione del compenso al commissario.Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026Quesito la cui soluzione dipende dall’ambito di applicazione della clausolafinale contenuta nell'art. 74, comma 4 CCII, in base alla quale, "per quantonon previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano ledisposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), appunto"in quanto compatibili".In realtà, l'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo alconcordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, CCII, è subordinataalla sussistenza di due presupposti: (i) la mancanza di una specifica disciplinanella sezione dedicata al concordato minore; e (ii) la compatibilità delledisposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la ratio dell'istitutodi riferimento (così, anche: Cass. 30.6.2025, n.17721; conf.

Cass.28574/2025).Ebbene, la presenza di questo esplicito criterio regolatore supera, invero, ilpiù generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12,comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può esseredecisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi delcomma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico estorico – il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine diestendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili omaterie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogiaiuris, attingendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico (ex multis,Cass. 15790/2023).

Difatti, lo strumento della interpretazione analogicapresuppone l’individuazione di una lacuna nell’ordinamento e la conseguentenecessità di colmarla, ricorrendo all’applicazione di una norma che disciplinaun caso simile, di cui si possa argomentare un’associazione secondo il criteriodella eadem ratio (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella specie è lastessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affinecui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni casoall’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nelcomparto di riferimento (così, espressamente: Cass. 17721/2025, cit. supra).Al quesito posto nell’incipit del ragionamento deve allora fornirsi rispostanegativa, non essendo richiamabile, per il tramite del rinvio contenutonell’art. 74, 4 comma, c.c.i.i., la normativa (secondaria) dettata per ilNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026concordato preventivo per la liquidazione del compenso al commissarioliquidatore.1.6.4 In realtà, va ricordato che l’istituto del concordato minore, pur essendostato dal legislatore delle riforme differenziato dall'accordo di ristrutturazionedei debiti disciplinato dalla l. n. 3 del 2012 sulla composizione della crisi dasovraindebitamento, e progressivamente assimilato al concordato preventivonel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, risulta tuttaviacaratterizzato, rispetto a quest'ultimo, da una significativa semplificazioneprocedurale, giustificata dalla minore entità o comunque tipologia della crisiche si prefigge di regolare, quale strumento dedicato alle imprese minori, alleimprese agricole e alle start-up innovative, oltre che ai professionisti.1.6.5 Come ben evidenziato dalla Procura generale nella sua requisitoriascritta (che qui si riprende), il primo tratto della sopra evidenziata diversitàrisiede proprio nella netta distinzione di ruolo tra l'organo tramite il quale ildebitore è tenuto a presentare la proposta di concordato minore - l'OCC - e ilcommissario giudiziale che deve essere necessariamente nominato nelconcordato preventivo, i cui compiti e funzioni divergono notevolmente dalprimo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Ed invero, nel concordatopreventivo il commissario può essere nominato sin dalla fase del depositodella domanda "con riserva", per svolgere i compiti di cui all'art. 44, comma1, lett. b) c.c.i.i., ed è gravato da numerose e complesse funzioni lungo tuttol'iter e nelle varie fasi della procedura (v. artt. 92, 94, 95, 99, 103, 104, 105,106, 107, 110, 114, 118, 118-bis, 119, 120).Al contrario, nel concordato minore, il commissario giudiziale può esserenominato solo ai sensi dell'art. 78, comma 2 - bis c.c.i.i. - comma introdottoal dichiarato scopo di dare attuazione anche nel concordato minore all'art. 5,par. 3 della direttiva (UE) 2019/1023, di cui ripete sostanzialmente i casi dellecorrispondenti lettere a), b) e c) - e cioè quando "a) è stata disposta lasospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina apparenecessaria per tutelare gli interessi delle parti", o "b) è proposta domanda diconcordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensidell'articolo 112, comma 2" o infine "c) la nomina è richiesta dal debitore".

Inrealtà, la nomina del commissario nel concordato minore non determina unoNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026stravolgimento di ruoli, poiché, "a partire da quel momento", il commissariogiudiziale dovrà semplicemente svolgere, né più né meno, "le funzionidell'OCC", che, peraltro, avrà già provveduto a redigere la fondamentale"relazione particolareggiata" da allegare alla domanda del debitore, ai sensidell'art. 76, comma 2, c.c.i.i.Sul punto risultano dunque condivisibili le osservazioni svolte dalla Procuragenerale.

E cioè, i compiti del commissario giudiziale così nominato insostituzione dell'OCC si circoscrivono, sostanzialmente, alla vigilanzasull'esecuzione del piano omologato, effettuata a cura e spese del debitore -che provvede "alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano (... ) tramiteprocedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto ilsuo controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate,salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione epartecipazione degli interessati"- dovendo egli riferire per iscritto al giudiceogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione, fornire eventualmente parere sullaconformità degli atti compiuti al piano e, terminata l'esecuzione, presentarela relazione finale.1.6.6 Sul punto, va poi evidenziato che l'esecuzione del concordato minore èaffidata al debitore, non essendo nemmeno previsto che il tribunale possa"attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogodel debitore al compimento degli atti a questo richiesti", come prevede l'art.118 comma 4 c.c.i.i. nel concordato preventivo.1.6.7 Ne consegue che la diversità di funzioni e compiti svolti dal commissariogiudiziale nel concordato preventivo e nel concordato minore esclude chedebba essere necessariamente importato in quest'ultimo l'intero “statutonormativo” riservato nel primo all'organo concorsuale, specie sotto il profilodei compensi, attraverso il paradigma applicativo declinato dall’art. 74, 4comma, c.c.i.i.

E ciò proprio in ragione della maggiore semplicità dellaprocedura di concordato minore e dei ben più penetranti compiti svolti dalcommissario giudiziale nel concordato preventivo che giustificano undifferente regime sulle spese e i compensi spettanti al commissario stesso (v.Cass. 17721/2025).Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/20261.6.8 Esclusa pertanto l’applicazione del D.M. 30/2012, applicabile per laliquidazione dei compensi nel concordato preventivo, occorre rintracciare lanormativa più consona e più vicina alla figura del commissario giudiziale nelconcordato minore per la liquidazione dei suoi compensi.Ritiene la Corte che la liquidazione del compenso del commissario giudizialenominato ai sensi dell’art. 78 comma 2-bis c.c.i.i. debba comunque esseredeterminata secondo i parametri dell'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014, ove iriferimenti sono al compenso dell’organismo ed alla legge n. 3 del 2012,riferimenti da trasferire, dunque, al compenso del commissario giudizialenella corrispondente procedura di concordato minore disciplinata dal c.c.i.i.Sul punto non possono infatti sorgere ostacoli alla possibilità di applicare talicriteri, dettati per la legge n. 3 del 2012, anche al concordato minore postoche tale procedura, come chiaramente espresso nella relazione illustrativa ald.lgs. 14/2019, si pone in linea di sostanziale continuità normativa conl’accordo disciplinato dagli artt. 10 e segg. della legge 3 del 2012, in tema dicomposizione della crisi da sovraindebitamento.1.6.9 Occorre, a questo punto, ricordare che l'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014così dispone: “1.

Nelle procedure di composizione della crisi dasovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sonopreviste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche perl'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola,sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentualesull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1,comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 esuccessivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare delpassivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologatocompresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministrodella giustizia di cui alla lettera a)”.

Ma per quanto riguarda piùspecificatamente le questioni qui in discussione, il secondo comma cosìaggiunge espressamente: “2.

Nelle procedure di composizione della crisi dasovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse daquelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'operaprestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesimeNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivorisultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".1.6.10 Ne consegue che, inevitabilmente, se il concordato minore è fondatosu un piano liquidatorio (ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 74 c.c.i.i.) siapplica il primo comma; se invece il concordato minore è in continuità, siapplica il secondo comma sopra riportato, per il quale il compenso èdeterminato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, edunque, nel caso di specie, sull’attivo indicato nella proposta di concordatominore e non su quello “inventariato”, come invece erroneamente statuito dalgiudice di merito.Peraltro, nel concordato minore non è prevista una fase di inventariazione delpatrimonio analoga a quella del concordato preventivo.Nel caso di specie, poi, diventa dirimente - come già sopra accennato - ilprofilo delle attività esecutive (e dunque distributive) affidate dall’art. 81c.c.i.i. al debitore, per questo assumendo valore, come parametro diliquidazione del compenso del commissario (quale organo di vigilanza dellaesecuzione, l’attivo ipotizzato come assegnabile ai creditori (e dunque, noninventariato ma nemmeno realizzato), perché su di esso, cioè sulla suaintangibilità (che diviene lo scopo del concordato minore), si concretizza lavigilanza del commissario.Va dunque accolto il primo motivo ed espresso il seguente principio di diritto:“Nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale,subentrato nelle funzioni dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i,deve essere parametrato ai criteri fissati dall’art. 16 del d.m. n. 202/2014 e,nel caso di concordato in continuità, si applica il secondo comma del predettoart. 16, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo edel passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull’attivo indicato nella propostae non su quello inventariato”.2.

Con il secondo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,5 d.m. n. 30/2012, dell’art.4 l. n. 319/1980 e dell’art. 1 d.m. 30 maggio 2022, nel momento in cui,nell’applicare i criteri di liquidazione del compenso, il giudice non avrebbeNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che lo stesso debba essere liquidato in proporzione dell’operaeffettivamente prestata.3.Con il terzo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc.Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per laloro stretta connessione: i ricorrenti deducono la violazione del principio diproporzionalità e l'omessa o apparente motivazione del decreto, asserendoche il Giudice non avrebbe considerato la limitata attività svolta dalCommissario.3.1 Anche il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati perché la riduzionepur operata dal giudice è rimasta nella “forbice” già prevista per il“sovraindebitamento”, ma non ha trovato radice espressa nella parzialitàdell’incarico svolto rispetto a quello espletato dall’OCC nella non completezzadella procedura, che – si ripete – non è pervenuta alla fase esecutiva.4.

Con il quarto motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.M. 202/2014, nelmomento in cui il Giudice non avrebbe considerato che nell’ambito delleprocedure di sovraindebitamento disciplinate dal CCII, tra le quali ilconcordato minore, quando vi sia alternanza tra gestori, o tra originariogestore e figure successive (commissario giudiziale) il compenso deve essereunitario e suddiviso tra le parti, non potendosi, come nel caso in esame,escludere dal compenso il Gestore che aveva svolto la maggior partedell’incarico.4.1 Sul punto risultano condivisibili, ancora una volta, le osservazioni svoltedalla Procura generale.Invero, con riferimento alla liquidazione dei compensi occorre richiamare duedisposizioni contenute, rispettivamente, nella disciplina della ristrutturazionedei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata del sovraindebitato:l’art. 71, comma 4, CCII e l’art. 275, comma 3, CCII.

In entrambi i casi lenorme fanno riferimento al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto diquanto eventualmente pattuito dall’organismo con il debitore.Orbene, la formulazione delle norme appena richiamate consente di avallarela soluzione interpretativa, secondo cui il giudice debba tenere conto deiparametri indicati dall’art. 16, D.M. n. 202/2014 e sia vincolato dallaNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026pattuizione del debitore con l’OCC solo entro i limiti del compenso liquidabilein base a tali parametri.Peraltro, l’unicità del compenso in caso di successione dello stesso soggettoin fasi diverse di una procedura è prevista dalla legge, ma solo nel caso in cuiil gestore (nominato dall'OCC) per la predisposizione di una domanda diliquidazione controllata sia nominato anche liquidatore della procedura (art.275, comma 3, c.c.i.i.), ma una norma simile o analoga non si rinviene nelladisciplina del concordato minore.

Pur tuttavia deve ritenersi che la sostanzialericonducibilità delle funzioni del commissario giudiziale a quelle dell’OCCimponga analoga soluzione interpretativa.Il d.m. 202/2014, come detto, disciplina il principio di “unicità” del compenso,prevedendo all’art. 17, comma 2, il criterio di “ripartizione proporzionale”nell’ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesimafunzione, norma applicabile al caso di specie trattandosi pur sempre diapplicare lo stesso principio, quello della successione nello stesso incarico dipiù professionisti, pur a fronte della diversità formale delle funzioni (OCC eCommissario Giudiziale).Tuttavia, osserva la Corte che, pur ritenendosi applicabile al caso di speciel’art. 17 del d.m. 202/2014, risulta evidente la carenza d’interesse deiricorrenti a far valere la mancata liquidazione del compenso del Gestore.

Inrealtà, la norma di cui al richiamato art. 17 non fissa alcun parametroquantitativo del compenso “unico”, per cui anche ritenendo (correttamente)che la liquidazione del Commissario resa dal giudice si “sommi” al compensodeterminato e concordato dall’OCC (Gestore) con i debitori, gli stessiavrebbero dovuto dedurre e provare che il compenso complessivo dei dueprofessionisti eccedesse i limiti del compenso liquidabile in base ai parametridi cui al ricordato dm. n. 202/2014.

Onere della prova non assolto.Si impone pertanto l’accoglimento del primo, secondo e terzo motivo diricorso per un riesame dell’intera vicenda processuale alla luce dei principi didiritto qui sopra richiamati.

P.Q.MNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilquarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinviainnanzi al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso giudice, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RZMSM65P16D024A,rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- Pec: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura alle liti in calce alricorso, con domicilio eletto presso la pec/domicilio digitale del difensore.- ricorrenti -controAvv. Andrea NOCERA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in SantaMarinella alla [OSCURATO:PERSONA], 24/H, nella sua qualità di CommissarioGiudiziale nella procedura di concordato minore P.U. n. 4–1/2025,rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio sito in Cerveteri, alla [OSCURATO:PERSONA], nr. 41.- controricorrente -Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2025 dal giudicedelegato in favore del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di concordatominore PU 1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con istanza presentata il 20.09.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] domandava laliquidazione del compenso per l’attività eseguita quale commissario giudizialecon funzioni di OCC nell’ambito del P.U. n. 20 - 1/2025 concernente ladomanda ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. presentata da [OSCURATO:PERSONA], RobertoBorzacchi e [OSCURATO:PERSONA].2.Con decreto del 14.04.2025 il Giudice delegato aveva infatti dispostol’apertura del procedimento di concordato ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. enominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] commissario giudiziale con funzioni di OCC.3.Con nota presentata il 28.06.2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità dicommissario giudiziale con funzioni di OCC - aveva prodotto la relazionesull’esito del voto dei creditori e aveva dato riscontro alle osservazioni fattepervenire dai creditori sulla proposta di concordato minore.4.Con decreto del 07.08.2025 il Tribunale di Civitavecchia – in ragionedell’esito negativo del voto e delle osservazioni presentate dai creditori –aveva respinto la domanda di omologa della proposta di concordato minore.4.1 Tanto premesso, il giudice monocratico ha osservato, nel provvedimentodi liquidazione, che: - la disposizione ex art. 78, secondo comma bis, c.c.i.i.individua i casi nei quali il Giudice - nelle procedure di concordato minore -può nominare un commissario giudiziale precisando che quest’ultimo dal quelmomento svolge le funzioni di OCC in sostituzione del gestore della crisi; - ladisposizione ex art. 81, quarto comma, c.c.i.i. disciplina il procedimento diliquidazione del compenso del gestore della crisi nella fase esecutiva delconcordato minore omologato, mentre nulla è previsto per il caso di diniegodell’omologa; - detta lacuna deve essere colmata relativamente allaNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026determinazione del compenso del commissario giudiziale nella fase anterioreall’omologa del concordato minore, considerando: ⎯ che si tratta di organo dinomina giudiziale e che al potere di nomina viene normalmente associatoquello di liquidazione del compenso, siccome ricavabile, per il commissariogiudiziale del concordato preventivo in ragione della disposizione ex art. 92,secondo comma, c.c.i.i. e per il curatore della liquidazione giudiziale nelladisposizione ex art. 137 c.c.i.i.; ⎯ che non è estensibile al commissariogiudiziale del concordato minore la procedura di formazione dell’accordo sulcompenso prevista, per il gestore della crisi nominato dall’OCC, dalladisposizione ex art. 10 DM 202 del 2014; ⎯ che dunque in caso di diniegodell’omologa del concordato minore - dovendo ritenersi cessato l’incarico delcommissario giudiziale e non esistendo accordo fra quest’ultimo e ilproponente - la determinazione è rimessa al Giudice del procedimento; ⎯ chetanto può desumersi anche dalla disposizione ex art. 168 d.P.R. n. 115 del2002 che - in linea generale e quale che sia l’esito del procedimento -del proprio ausiliario.4.2 [OSCURATO:PERSONA] monocratico ha altresì rilevato che: - per quanto concerne iparametri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, essivanno determinati - per analogia - con il DM 202 del 2014 svolgendo ilcommissario giudiziale – a partire dalla nomina – funzioni sostitutive delgestore della crisi; - il compenso deve essere determinato: ⎯ tenendo contodell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, dellasollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessitàdelle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura disoddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del pianodel consumatore omologato ovvero con la liquidazione; ⎯ secondo lepercentuali di cui al DM 30 del 2012 ridotte in misura compresa tra il 15% eil 40% in ragione del DM 2002 del 2014; ⎯ applicando, a fronte delcondivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le percentuali didetto DM non sull’attivo realizzato bensì su quello inventariato,indipendentemente dalla circostanza che il procedimento disovraindebitamento preveda o meno forme di liquidazione dell’attivo e tenutoNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026conto degli specifici compiti di vigilanza che il commissario giudiziale è in ognicaso tenuto a svolgere (Cass. 06.06.2023 n. 15790); tanto più è neiprocedimenti che si arrestano anticipatamente e non prevedano una faseesecutiva che il compenso così determinato deve tener conto di talecircostanza.4.3 [OSCURATO:PERSONA] liquidava pertanto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] 12.179,08 perla proposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA], Euro 8.104,39 per laproposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA] ed Euro 10.838,34 per laproposta di concordato minore di [OSCURATO:PERSONA], ponendo gli importi acarico del proponente.5. Il decreto di liquidazione dei compensi datato 7.10.2025 è stato impugnatoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi, cui l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea interpretazione di unanorma di diritto ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 16 delD.M. 202/2014.1.1 Sostengono i ricorrenti che la decisione impugnata sarebbe erronea sottoun duplice punto di vista. In primo luogo, in ordine alla determinazione deicompensi previsti in tema di procedure di sovraindebitamento, come oggiconfluite nel CCII, troverebbe espressa applicazione il D.M. 202/2014, qualedisciplina autonoma rubricata “Regolamento recante i requisiti di iscrizionenel registro degli organismi di composizione della crisi dasovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 legge 27 gennaio 2012, n. 3”,come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il richiamo al D.m.25.01.2012, n. 30 solo in ordine all’art. 1, ovvero per le percentualiapplicabili.Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/20261.2 Si sostiene che l’art. 16 del D.m. 202/2014 detta una disciplina specificain ordine ai criteri di determinazione del compenso, prevedendo che: “Nelleprocedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II,sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni,il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamenteall'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresatra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo unapercentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano delconsumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).1.3 Secondo i ricorrenti, in mancanza di liquidazione dei beni, il concetto dimessa a disposizione dei creditori, derivante, in questa tipologia di concordatominore, dai flussi di cassa, ovverosia dal reddito disponibile dei debitoriproponenti detratte le necessarie spese di sostentamento. Aggiungono che lascelta terminologica utilizzata dal legislatore non sarebbe casuale.L'espressione "attivo risultante dal piano" non potrebbe che riferirsi al valoredelle utilità che il piano stesso mette concretamente a disposizione deicreditori, e non al valore meramente statico e patrimoniale di beni che, perdefinizione, non vengono liquidati e non concorrono al soddisfacimento delceto creditorio. Se il legislatore avesse voluto riferirsi al patrimonio deldebitore, avrebbe utilizzato la dicitura "attivo inventariato", come fatto inaltre normative.1.4 La correttezza di tale interpretazione troverebbe una confermainequivocabile nel comma 5 dello stesso art. 16, che funge da norma dichiusura del sistema. Tale disposizione fissa un tetto massimo al compenso,stabilendo che esso "non può comunque essere superiore [...] al 10%dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori" per leprocedure con passivo inferiore al milione di euro. Questa norma legherebbeindissolubilmente il compenso al beneficio effettivo ricevuto dai creditori,dimostrando che l'unica interpretazione logicamente e sistematicamenteNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026sostenibile è quella che identifica l'"attivo risultante dal piano" con le sommee i valori effettivamente offerti nel piano stesso.1.5 [OSCURATO:PERSONA], nel suo decreto di liquidazione, avrebbe dunquecompletamente omesso di considerare questa norma fondamentale,pervenendo a una liquidazione che, oltre a basarsi su un parametro errato,risulterebbe sproporzionata e potenzialmente in contrasto con il tetto legale.1.6 Le censure proposte dalla parte ricorrente colgono nel segno, con leprecisazioni qui di seguito riportate.1.6.1 I ricorrenti censurano, invero, il decreto nella parte in cui lo stessoaveva ritenuto che, in assenza di liquidazione di beni, l’attivo da considerarsiai sensi del calcolo fosse “l’attivo inventariato”.In assenza di una norma specifica regolatrice del compenso del commissariogiudiziale, sostituitosi all’OCC (ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i),occorre in primo luogo verificare il regime di compatibilità della normativadettata per il concordato preventivo (contenuta nel capo III) al concordatominore, secondo il paradigma applicativo dettato, in prima regola, dal quartocomma dell’art. 74 c.i.i.i.1.6.2 Ebbene, la disciplina del compenso del commissario giudiziale nelconcordato preventivo si fonda sull’art. 92 CCII che rinvia all'art. 137 CCII(compenso del curatore), il quale a sua volta rimanda al decreto ministeriale,oggi il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, confermando che il compenso è liquidatodal tribunale "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dellagiustizia."Sul punto va sottolineato che nel concordato minore, invece, l'art. 78, comma2-bis CCII prevede sì la nomina del commissario giudiziale, ma non contieneun rinvio analogo ad una norma che determini le modalità del compenso. Lanorma in esame, invero, si limita a stabilire che il commissario giudiziale ènominato "perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC."1.6.3 La quaestio iuris sottesa al motivo di ricorso in esame pone dunque ilquesito relativo alla possibile applicazione, attraverso il richiamo contenutonell’art. 74, 4 comma, CCII (con il limite della compatibilità), al concordatominore della disciplina prevista per il concordato preventivo in tema diliquidazione del compenso al commissario.Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026Quesito la cui soluzione dipende dall’ambito di applicazione della clausolafinale contenuta nell'art. 74, comma 4 CCII, in base alla quale, "per quantonon previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano ledisposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), appunto"in quanto compatibili".In realtà, l'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo alconcordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, CCII, è subordinataalla sussistenza di due presupposti: (i) la mancanza di una specifica disciplinanella sezione dedicata al concordato minore; e (ii) la compatibilità delledisposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la ratio dell'istitutodi riferimento (così, anche: Cass. 30.6.2025, n.17721; conf. Cass.28574/2025).Ebbene, la presenza di questo esplicito criterio regolatore supera, invero, ilpiù generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12,comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può esseredecisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi delcomma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico estorico – il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine diestendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili omaterie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogiaiuris, attingendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico (ex multis,Cass. 15790/2023). Difatti, lo strumento della interpretazione analogicapresuppone l’individuazione di una lacuna nell’ordinamento e la conseguentenecessità di colmarla, ricorrendo all’applicazione di una norma che disciplinaun caso simile, di cui si possa argomentare un’associazione secondo il criteriodella eadem ratio (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella specie è lastessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affinecui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni casoall’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nelcomparto di riferimento (così, espressamente: Cass. 17721/2025, cit. supra).Al quesito posto nell’incipit del ragionamento deve allora fornirsi rispostanegativa, non essendo richiamabile, per il tramite del rinvio contenutonell’art. 74, 4 comma, c.c.i.i., la normativa (secondaria) dettata per ilNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026concordato preventivo per la liquidazione del compenso al commissarioliquidatore.1.6.4 In realtà, va ricordato che l’istituto del concordato minore, pur essendostato dal legislatore delle riforme differenziato dall'accordo di ristrutturazionedei debiti disciplinato dalla l. n. 3 del 2012 sulla composizione della crisi dasovraindebitamento, e progressivamente assimilato al concordato preventivonel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, risulta tuttaviacaratterizzato, rispetto a quest'ultimo, da una significativa semplificazioneprocedurale, giustificata dalla minore entità o comunque tipologia della crisiche si prefigge di regolare, quale strumento dedicato alle imprese minori, alleimprese agricole e alle start-up innovative, oltre che ai professionisti.1.6.5 Come ben evidenziato dalla Procura generale nella sua requisitoriascritta (che qui si riprende), il primo tratto della sopra evidenziata diversitàrisiede proprio nella netta distinzione di ruolo tra l'organo tramite il quale ildebitore è tenuto a presentare la proposta di concordato minore - l'OCC - e ilcommissario giudiziale che deve essere necessariamente nominato nelconcordato preventivo, i cui compiti e funzioni divergono notevolmente dalprimo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Ed invero, nel concordatopreventivo il commissario può essere nominato sin dalla fase del depositodella domanda "con riserva", per svolgere i compiti di cui all'art. 44, comma1, lett. b) c.c.i.i., ed è gravato da numerose e complesse funzioni lungo tuttol'iter e nelle varie fasi della procedura (v. artt. 92, 94, 95, 99, 103, 104, 105,106, 107, 110, 114, 118, 118-bis, 119, 120).Al contrario, nel concordato minore, il commissario giudiziale può esserenominato solo ai sensi dell'art. 78, comma 2 - bis c.c.i.i. - comma introdottoal dichiarato scopo di dare attuazione anche nel concordato minore all'art. 5,par. 3 della direttiva (UE) 2019/1023, di cui ripete sostanzialmente i casi dellecorrispondenti lettere a), b) e c) - e cioè quando "a) è stata disposta lasospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina apparenecessaria per tutelare gli interessi delle parti", o "b) è proposta domanda diconcordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensidell'articolo 112, comma 2" o infine "c) la nomina è richiesta dal debitore". Inrealtà, la nomina del commissario nel concordato minore non determina unoNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026stravolgimento di ruoli, poiché, "a partire da quel momento", il commissariogiudiziale dovrà semplicemente svolgere, né più né meno, "le funzionidell'OCC", che, peraltro, avrà già provveduto a redigere la fondamentale"relazione particolareggiata" da allegare alla domanda del debitore, ai sensidell'art. 76, comma 2, c.c.i.i.Sul punto risultano dunque condivisibili le osservazioni svolte dalla Procuragenerale. E cioè, i compiti del commissario giudiziale così nominato insostituzione dell'OCC si circoscrivono, sostanzialmente, alla vigilanzasull'esecuzione del piano omologato, effettuata a cura e spese del debitore -che provvede "alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano (... ) tramiteprocedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto ilsuo controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate,salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione epartecipazione degli interessati"- dovendo egli riferire per iscritto al giudiceogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione, fornire eventualmente parere sullaconformità degli atti compiuti al piano e, terminata l'esecuzione, presentarela relazione finale.1.6.6 Sul punto, va poi evidenziato che l'esecuzione del concordato minore èaffidata al debitore, non essendo nemmeno previsto che il tribunale possa"attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogodel debitore al compimento degli atti a questo richiesti", come prevede l'art.118 comma 4 c.c.i.i. nel concordato preventivo.1.6.7 Ne consegue che la diversità di funzioni e compiti svolti dal commissariogiudiziale nel concordato preventivo e nel concordato minore esclude chedebba essere necessariamente importato in quest'ultimo l'intero “statutonormativo” riservato nel primo all'organo concorsuale, specie sotto il profilodei compensi, attraverso il paradigma applicativo declinato dall’art. 74, 4comma, c.c.i.i. E ciò proprio in ragione della maggiore semplicità dellaprocedura di concordato minore e dei ben più penetranti compiti svolti dalcommissario giudiziale nel concordato preventivo che giustificano undifferente regime sulle spese e i compensi spettanti al commissario stesso (v.Cass. 17721/2025).Numero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/20261.6.8 Esclusa pertanto l’applicazione del D.M. 30/2012, applicabile per laliquidazione dei compensi nel concordato preventivo, occorre rintracciare lanormativa più consona e più vicina alla figura del commissario giudiziale nelconcordato minore per la liquidazione dei suoi compensi.Ritiene la Corte che la liquidazione del compenso del commissario giudizialenominato ai sensi dell’art. 78 comma 2-bis c.c.i.i. debba comunque esseredeterminata secondo i parametri dell'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014, ove iriferimenti sono al compenso dell’organismo ed alla legge n. 3 del 2012,riferimenti da trasferire, dunque, al compenso del commissario giudizialenella corrispondente procedura di concordato minore disciplinata dal c.c.i.i.Sul punto non possono infatti sorgere ostacoli alla possibilità di applicare talicriteri, dettati per la legge n. 3 del 2012, anche al concordato minore postoche tale procedura, come chiaramente espresso nella relazione illustrativa ald.lgs. 14/2019, si pone in linea di sostanziale continuità normativa conl’accordo disciplinato dagli artt. 10 e segg. della legge 3 del 2012, in tema dicomposizione della crisi da sovraindebitamento.1.6.9 Occorre, a questo punto, ricordare che l'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014così dispone: “1. Nelle procedure di composizione della crisi dasovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sonopreviste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche perl'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola,sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentualesull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1,comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 esuccessivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare delpassivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologatocompresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministrodella giustizia di cui alla lettera a)”. Ma per quanto riguarda piùspecificatamente le questioni qui in discussione, il secondo comma cosìaggiunge espressamente: “2. Nelle procedure di composizione della crisi dasovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse daquelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'operaprestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesimeNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivorisultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".1.6.10 Ne consegue che, inevitabilmente, se il concordato minore è fondatosu un piano liquidatorio (ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 74 c.c.i.i.) siapplica il primo comma; se invece il concordato minore è in continuità, siapplica il secondo comma sopra riportato, per il quale il compenso èdeterminato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, edunque, nel caso di specie, sull’attivo indicato nella proposta di concordatominore e non su quello “inventariato”, come invece erroneamente statuito dalgiudice di merito.Peraltro, nel concordato minore non è prevista una fase di inventariazione delpatrimonio analoga a quella del concordato preventivo.Nel caso di specie, poi, diventa dirimente - come già sopra accennato - ilprofilo delle attività esecutive (e dunque distributive) affidate dall’art. 81c.c.i.i. al debitore, per questo assumendo valore, come parametro diliquidazione del compenso del commissario (quale organo di vigilanza dellaesecuzione, l’attivo ipotizzato come assegnabile ai creditori (e dunque, noninventariato ma nemmeno realizzato), perché su di esso, cioè sulla suaintangibilità (che diviene lo scopo del concordato minore), si concretizza lavigilanza del commissario.Va dunque accolto il primo motivo ed espresso il seguente principio di diritto:“Nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale,subentrato nelle funzioni dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i,deve essere parametrato ai criteri fissati dall’art. 16 del d.m. n. 202/2014 e,nel caso di concordato in continuità, si applica il secondo comma del predettoart. 16, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo edel passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull’attivo indicato nella propostae non su quello inventariato”.2. Con il secondo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,5 d.m. n. 30/2012, dell’art.4 l. n. 319/1980 e dell’art. 1 d.m. 30 maggio 2022, nel momento in cui,nell’applicare i criteri di liquidazione del compenso, il giudice non avrebbeNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026considerato che lo stesso debba essere liquidato in proporzione dell’operaeffettivamente prestata.3.Con il terzo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc.Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per laloro stretta connessione: i ricorrenti deducono la violazione del principio diproporzionalità e l'omessa o apparente motivazione del decreto, asserendoche il Giudice non avrebbe considerato la limitata attività svolta dalCommissario.3.1 Anche il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati perché la riduzionepur operata dal giudice è rimasta nella “forbice” già prevista per il“sovraindebitamento”, ma non ha trovato radice espressa nella parzialitàdell’incarico svolto rispetto a quello espletato dall’OCC nella non completezzadella procedura, che – si ripete – non è pervenuta alla fase esecutiva.4. Con il quarto motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.M. 202/2014, nelmomento in cui il Giudice non avrebbe considerato che nell’ambito delleprocedure di sovraindebitamento disciplinate dal CCII, tra le quali ilconcordato minore, quando vi sia alternanza tra gestori, o tra originariogestore e figure successive (commissario giudiziale) il compenso deve essereunitario e suddiviso tra le parti, non potendosi, come nel caso in esame,escludere dal compenso il Gestore che aveva svolto la maggior partedell’incarico.4.1 Sul punto risultano condivisibili, ancora una volta, le osservazioni svoltedalla Procura generale.Invero, con riferimento alla liquidazione dei compensi occorre richiamare duedisposizioni contenute, rispettivamente, nella disciplina della ristrutturazionedei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata del sovraindebitato:l’art. 71, comma 4, CCII e l’art. 275, comma 3, CCII. In entrambi i casi lenorme fanno riferimento al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto diquanto eventualmente pattuito dall’organismo con il debitore.Orbene, la formulazione delle norme appena richiamate consente di avallarela soluzione interpretativa, secondo cui il giudice debba tenere conto deiparametri indicati dall’art. 16, D.M. n. 202/2014 e sia vincolato dallaNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026pattuizione del debitore con l’OCC solo entro i limiti del compenso liquidabilein base a tali parametri.Peraltro, l’unicità del compenso in caso di successione dello stesso soggettoin fasi diverse di una procedura è prevista dalla legge, ma solo nel caso in cuiil gestore (nominato dall'OCC) per la predisposizione di una domanda diliquidazione controllata sia nominato anche liquidatore della procedura (art.275, comma 3, c.c.i.i.), ma una norma simile o analoga non si rinviene nelladisciplina del concordato minore. Pur tuttavia deve ritenersi che la sostanzialericonducibilità delle funzioni del commissario giudiziale a quelle dell’OCCimponga analoga soluzione interpretativa.Il d.m. 202/2014, come detto, disciplina il principio di “unicità” del compenso,prevedendo all’art. 17, comma 2, il criterio di “ripartizione proporzionale”nell’ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesimafunzione, norma applicabile al caso di specie trattandosi pur sempre diapplicare lo stesso principio, quello della successione nello stesso incarico dipiù professionisti, pur a fronte della diversità formale delle funzioni (OCC eCommissario Giudiziale).Tuttavia, osserva la Corte che, pur ritenendosi applicabile al caso di speciel’art. 17 del d.m. 202/2014, risulta evidente la carenza d’interesse deiricorrenti a far valere la mancata liquidazione del compenso del Gestore. Inrealtà, la norma di cui al richiamato art. 17 non fissa alcun parametroquantitativo del compenso “unico”, per cui anche ritenendo (correttamente)che la liquidazione del Commissario resa dal giudice si “sommi” al compensodeterminato e concordato dall’OCC (Gestore) con i debitori, gli stessiavrebbero dovuto dedurre e provare che il compenso complessivo dei dueprofessionisti eccedesse i limiti del compenso liquidabile in base ai parametridi cui al ricordato dm. n. 202/2014. Onere della prova non assolto.Si impone pertanto l’accoglimento del primo, secondo e terzo motivo diricorso per un riesame dell’intera vicenda processuale alla luce dei principi didiritto qui sopra richiamati. P.Q.MNumero registro generale 26179/2025Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 20477/2026Data pubblicazione 17/06/2026accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilquarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinviainnanzi al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso giudice, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro
Decreto Cassazione n. 20477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris