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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10849/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11689/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1618 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 2 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − l a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l’«avviso di pagamento prima della riscossione coattiva» (cosiddetto “avviso bonario”) notificatole dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano e recante l’invito al versamento dell’importo di Euro 341,00, derivante da un verbale d’accertamento di infrazione al codice della strada; la società affermava di aver già pagato il predetto verbale e, dunque, contestava la pretesa dell’Amministrazione, avanzando altresì richiesta risarcitoria; − i l Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la domanda «in quanto l’atto impugnato non costituisce atto autonomamente impugnabile … [nonché] per carenza di interesse ad agire» della società attrice; − i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1618 del 18/4/2023, accoglieva l’appello della società per le seguenti ragioni: «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile l’azione di opposizione che andrebbe meglio qualificata come accertamento negativo del credito … L’interesse ad agire, nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo giudice dunque sussiste, in quanto la notifica del predetto atto prelude alla successiva notifica di una cartella di pagamento, con relativi costi aggiuntivi per il creditore. … Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell’art. 92. comma 2, c.p.c., attesa la novità della questione prospettata.»; − a vvers o tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano ; − all ’ esito della camera di consiglio del 26 / 2 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione o comunque falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.»;− col secondo motivo deduce: «Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc civ. in relazione all’art 111 Cost. comma 6 e 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza per motivazione apparente»; − le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed attinenti alle ragioni poste a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite –sono fondate; − questa Corte ha statuito che, « i n tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo”in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); − n ella specie, la motivazione addotta dal giudice d ’ appello per disporre la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento dell’impugnazione consiste nella pretesa novità della questione esaminata, riguardante l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito recato da un “avviso bonario”; − i n proposito si osserva che – proprio in relazione ad un avviso bonario avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al Codice della strada – Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20919 del 21/07/2021, Rv. 662019-01, aveva statuito che non è ammessa la contestazione per soli vizi formali propri dell’atto, ma aveva precisato che «il mancato inizio dell’esecuzione e l’assenza della notifica del precetto, non consentono la prospettazione dell’impugnazione dell’avviso bonario quale opposizione all’esecuzione, ma potrebbero legittimare un’eventuale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (in tal senso si veda Cass. n. 16821/2016, secondo cui, avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un’azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva, ma sempre che si contesti l’esistenza del diritto vantato).»; − pertanto, già in forza di un precedente di legittimità anteriore alla decisione qui impugnata, l’iniziale domanda della società –riqualificata dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come azione di accertamento negativo –era da reputarsi ammissibile; − per quanto esposto, la motivazione addotta dal Tribunale per compensare le spese di lite è manifestamente erronea e soltanto apparente, perché apoditticamente fa riferimento alla novità della questione esaminata senza confrontarsi col citato precedente giurisprudenziale; − si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della decisione sui costi del giudizio, inclusi quelli del grado di legittimità; p. q. m. la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11689/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1618 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 2 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − l a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l’«avviso di pagamento prima della riscossione coattiva» (cosiddetto “avviso bonario”) notificatole dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano e recante l’invito al versamento dell’importo di Euro 341,00, derivante da un verbale d’accertamento di infrazione al codice della strada; la società affermava di aver già pagato il predetto verbale e, dunque, contestava la pretesa dell’Amministrazione, avanzando altresì richiesta risarcitoria; − i l Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile la domanda «in quanto l’atto impugnato non costituisce atto autonomamente impugnabile … [nonché] per carenza di interesse ad agire» della società attrice; − i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1618 del 18/4/2023, accoglieva l’appello della società per le seguenti ragioni: «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile l’azione di opposizione che andrebbe meglio qualificata come accertamento negativo del credito … L’interesse ad agire, nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo giudice dunque sussiste, in quanto la notifica del predetto atto prelude alla successiva notifica di una cartella di pagamento, con relativi costi aggiuntivi per il creditore. … Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell’art. 92. comma 2, c.p.c., attesa la novità della questione prospettata.»; − a vvers o tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano ; − all ’ esito della camera di consiglio del 26 / 2 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − col primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «Violazione o comunque falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.»;− col secondo motivo deduce: «Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc civ. in relazione all’art 111 Cost. comma 6 e 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza per motivazione apparente»; − le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse ed attinenti alle ragioni poste a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite –sono fondate; − questa Corte ha statuito che, « i n tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo”in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); − n ella specie, la motivazione addotta dal giudice d ’ appello per disporre la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento dell’impugnazione consiste nella pretesa novità della questione esaminata, riguardante l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo del credito recato da un “avviso bonario”; − i n proposito si osserva che – proprio in relazione ad un avviso bonario avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al Codice della strada – Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20919 del 21/07/2021, Rv. 662019-01, aveva statuito che non è ammessa la contestazione per soli vizi formali propri dell’atto, ma aveva precisato che «il mancato inizio dell’esecuzione e l’assenza della notifica del precetto, non consentono la prospettazione dell’impugnazione dell’avviso bonario quale opposizione all’esecuzione, ma potrebbero legittimare un’eventuale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (in tal senso si veda Cass. n. 16821/2016, secondo cui, avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un’azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva, ma sempre che si contesti l’esistenza del diritto vantato).»; − pertanto, già in forza di un precedente di legittimità anteriore alla decisione qui impugnata, l’iniziale domanda della società –riqualificata dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] come azione di accertamento negativo –era da reputarsi ammissibile; − per quanto esposto, la motivazione addotta dal Tribunale per compensare le spese di lite è manifestamente erronea e soltanto apparente, perché apoditticamente fa riferimento alla novità della questione esaminata senza confrontarsi col citato precedente giurisprudenziale; − si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della decisione sui costi del giudizio, inclusi quelli del grado di legittimità; p. q. m. la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così dec
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