CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 29 aprile 2024, con la quale la Corte di Appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, che lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, a fini di spaccio, con un bilancino di precisione e materiale da confezionamento; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione, la quale non renderebbe conto della sussistenza della finalità di spaccio - erroneamente dedotta dalle modalità di occultamento della sostanza da parte del ricorrente, a seguito della notifica di un'ordinanza di custodia cautelare emessa in altro procedimento - né del mancato sequestro di una somma di danaro; che, con un secondo motivo, la difesa adduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta, non avendo il giudice del merito tenuto conto dell'esigenza di commisurarla in modo adeguato e proporzionato alla condotta, come prescritto dall'art. 27 Cost. Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianza in punto di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché manifestamente infondato perché inerente ad un asserito vizio della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; che la motivazione correttamente evidenzia che, oltre alle dosi di stupefacente, il ricorrente risultava in possesso dei materiali tipici dell'attività di spaccio (il bilancino e i ritagli di cellophane), i quali uniti alle modalità di occultamento della cocaina, e all'assenza di altri mezzi di sostentamento, avevano permesso di dedurre logicamente la sussistenza di un'attività di spaccio (pp. 2-3 del provvedimento impugnato); che il secondo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, comunque, il giudice del merito ha adeguatamente commisurato la pena, tenendo conto, in modo espresso, delle circostanze fattuali di cui sopra e dei precedenti della stessa indole a carico del ricorrente; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17