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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1992

Cassazione n. 14230/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1992 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, proposti in ordine alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza: il numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato; la disponibilità di un bilancino di precisione; la violenta reazione dell'imputato al momento del controllo; si veda anche pagina 3 in cui si è rimarcato che difettavano elementi positivamente valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01, secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); considerato che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è stata dedotta in appello e, ad ogni modo, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i fatti erano connotati da rilevante concreta offensività, specie la condotta di resistenza, posta in essere con gravi minacce e aggressione fisica; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia I!, proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1992 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, proposti in ordine alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza: il numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato; la disponibilità di un bilancino di precisione; la violenta reazione dell'imputato al momento del controllo; si veda anche pagina 3 in cui si è rimarcato che difettavano elementi positivamente valorizzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01, secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); considerato che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è stata dedotta in appello e, ad ogni modo, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i fatti erano connotati da rilevante concreta offensività, specie la condotta di resistenza, posta in essere con gravi minacce e aggressione fisica; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia I!, proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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