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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18841/2026

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e d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 22 settembre 2010 al 30settembre 2010 in stato di custodia in carcere e dal 30 settembre 2010 al 24ottobre 2011 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel qualegli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 314 cod. pen. (capi a, b,c), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a1, b3, c3), 110 e 479cod. pen. (capi a2, b1, e c1), 110, 48 e 479 cod. pen. (capi a3, b2, c2).Secondo l’accusa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di agente della Polizia di Stato inservizio presso il commissariato di Napoli-Secondigliano, nel corso di alcuni arrestiin flagranza, in concorso con altri agenti appartenenti allo stesso commissariato,si era appropriato di parte dei quantitativi di sostanza stupefacente e del denarorinvenuti e aveva falsificato i verbali di sequestro.Con sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] era statoassolto in ordine al reato di cui al capo c3) per non avere commesso il fatto e inordine a tutte le restanti imputazioni perché il fatto non sussiste.

La Corte diAppello di Napoli aveva confermato la pronuncia assolutoria con sentenza del 12marzo 2021 divenuta irrevocabile il 26 giugno 2021.

Per quanto di interesse inrelazione al tema del ricorso, si osserva che in primo grado per il reato di spacciodi sostanza stupefacenti di cui al capo c3 era stato condannato il coimputatoMolinario e che tale reato era stato dichiarato estinto per prescrizione in grado diappello.La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel non avere egli segnalato ai superiorigerarchici alcuni “anomali” comportamenti dei componenti della sua squadrariguardanti la gestione dei confidenti (e in particolare la prassi di “ricompensarli”con dosi di sostanze stupefacenti) e in generale la conduzione delle operazioni enel non avere assunto iniziative idonee a interrompere o denunciare tali scorretticomportamenti.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione allasussistenza della colpa grave.

La Corte avrebbe dilatato la nozione di colpa gravefino a ricomprendervi valutazioni meramente ipotetiche, apprezzamenti ex post ditipo deontologico e asserite ambiguità interpretative della condotta dell’istante.Così facendo, la Corte avrebbe sostituito al parametro legale della colpa grave,un giudizio di rimproverabilità generico e indeterminato in aperto contrasto con ilprincipio di tassatività che governa le cause ostative al diritto all’indennizzo.La Corte, inoltre, avrebbe omesso di accertare se e in quale misura lecondotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] siano state effettivamente poste a fondamento dellamisura cautelare.

Dalla motivazione della ordinanza genetica non emerge alcunriferimento a una pretesa omissione di segnalazione o violazione di doveri diufficio.

Mancherebbe qualsiasi dimostrazione del fatto che, in assenza dellecondotte ritenute colpose, la misura non sarebbe stata adottata.L’ordinanza impugnata avrebbe operato una indebita sovrapposizione fra ilpiano della originaria ipotesi accusatoria e quello ontologicamente distinto delgiudizio di riparazione, finendo per riproporre gli stessi elementi indiziari che ilgiudice del merito aveva ritenuto infondati come attestato dalle pronunceassolutorie con formula piena.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per omessa etravisata valutazione delle risultanze dibattimentali decisive.La Corte avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza, confermata dalprocesso di merito, che [OSCURATO:PERSONA] mai si era appropriato, nel corso delle operazionidi servizio, di droga o denaro; avrebbe omesso di valutare il contenutodell'interrogatorio reso dal ricorrente innanzi al pubblico ministero il 25 settembre2010, nel corso del quale aveva fornito puntuale ricostruzione delle tempisticheoperative chiarendo come le presunte incongruenze temporali evidenziatenell'informativa di polizia giudiziaria (e segnatamente quelle relative all'episodiodel panino) fossero frutto di errate e approssimative indicazione degli orari noncorrispondente alla reale scansione temporale degli eventi; avrebbe omesso ognireale confronto con la rilettura delle conversazioni intercettate, valutate in sededibattimentale come “ambigue”, “polisemiche” e comunque non unicamentericonducibile a condotte penalmente rilevanti.Secondo il difensore l’ordinanza impugnata sarebbe, nel complesso, fondatasu un illegittimo “congelamento” del quadro indiziario nella sua fase genetica euna totale obliterazione della evoluzione processuale.2.3.Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Cortevalorizzato circostanze definitivamente smentite nel giudizio di merito.

Da un lato,la Corte ha dato atto dell’esito assolutorio e, dall'altro, tuttavia, ha continuatoa ritenere decisivi, ai fini della configurabilità di una colpa grave ostativaall'indennizzo, gli stessi elementi valorizzati nella fase genetica della misura esegnatamente la disponibilità di sostanza stupefacente e del denaro rinvenutipresso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le incongruenze temporali desuntedall'informativa in relazione alla conversazione in macchina in cui [OSCURATO:PERSONA] e icolleghi avevano parlato di un “panino”, il contenuto di alcune conversazioniisolate dal loro contesto e lette in chiave indiziaria, elementi tutti smentiti dalgiudizio di merito.

La sentenza di primo grado ha escluso qualsiasi disponibilità didroga e di denaro in capo a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto non attendibile la ricostruzionetemporali fondate sulle informativa, ha qualificato le conversazioni ambigue e nonunivocamente riconducibile a condotte penalmente rilevanti.2.4.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al nesso causale tra la condotta dell'istante e ilprovvedimento restrittivo.

L'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], nel delineare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti alricorrente, non aveva indicato alcun comportamento omissivo del [OSCURATO:PERSONA].

Solonel giudizio di riparazione la Corte d'appello avrebbe introdotto il riferimento apresunte condotte omissive, quali la mancata segnalazione ai superiori gerarchicio un atteggiamento passivo, elevandole a fattori ostativi.

Tuttavia tali profili nonrisultano essere stati valutati dal giudice della cautela e non possono, dunque,essere posti in relazione causale diretta con l'adozione della misura.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocaturadello Stato, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2.

La Corte di appello ha dato atto che nell’ordinanza applicativa della misuracautelare erano stati individuati tre distinti episodi in relazione ai quali erano statiravvisati, in capo, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di reità:-il 2 marzo 2010 la squadra di [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], resosi irreperibile, detenevapresso l’abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina; nella circostanza erastata sequestrata anche la somma di 3.240,01 e un bilancino di precisione.

Dalleconversazioni intercettate era emersa una discrasia tra quanto rinvenuto daglioperanti e quanto attestato nei verbali di sequestro: nel corso dei colloquiCeparano aveva esternato al figlio la propria rabbia e gli aveva chiesto di cercaredi ottenere la restituzione del denaro oggetto di illecita sottrazione;- il 23 marzo 2010, a seguito di una operazione nel rione “[OSCURATO:PERSONA]” diSecondigliano, [OSCURATO:PERSONA] ed altri colleghi avevano tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina (il correoCiro Saggese si era reso irreperibile); in tale occasione era stata posta in sequestrola somma di 300,00 euro.

Dai dialoghi fra [OSCURATO:PERSONA] e i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intercettati a bordo dell'auto di servizio, era emerso che i tre avevano effettuatouna sosta per l'espletamento di un bisogno fisiologico e, rientrati in auto, Molinarioaveva invitato i colleghi “a pigliare una cosa, un panino, dopo dai… due panini” ePetrillo aveva replicato “no sequestra tutto”, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato“sono tutti venti euro… pensa a camminare”;- il 21 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] ed altri colleghi avevano tratto in arresto GiuseppinaAprile e [OSCURATO:PERSONA] trovati in possesso di sostanza stupefacente; in alcuneconversazioni registrate i due avevano affermato che gli agenti avevanotrattenuto una parte della droga e del denaro rinvenuto.La Corte, indi, ha rilevato che le sentenze assolutorie avevano evidenziato eribadito la diffusione fra i componenti della squadra di modalità operative ai limitidel lecito e di comportamenti scorretti focalizzati esclusivamente sul risultatoinvestigativo, senza l'assistenza di un codice etico, di cui [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza.Indicativi in tale senso sono state ritenute:- le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, con cuiaveva affermato di essere al corrente che spesso gli informatori venivanocompensati per le loro notizie con sostanza stupefacente;- i dialoghi intercettati in occasione della operazione del 23 marzo 2010, quandodopo che [OSCURATO:PERSONA] in macchina lo aveva invitato a “pigliare una cosa un panino”,[OSCURATO:PERSONA] aveva esclamato “no sequestra tutto quanto”;- quanto accaduto in occasione della vicenda del 10 marzo 2010, quandoMolinario, operando insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di redigere il verbale disequestro e di elevare la contestazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n.309/90: il Tribunale di Napoli, in relazione a tale episodio, aveva trasmesso glireato di cui all'art. 323 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall'art.361 cod. pen.3.

Il ricorrente, a tale percorso argomentativo, con i motivi su indicati, datrattare unitariamente in quanto attinenti alla sussistenza della condizioneostativa, contrappone, nella sostanza, tre diversi ordini di censure: il primoassolutoria non avrebbe accertato; il secondo attinente alla valutazione dicondotte che erano state ritenute insufficienti ai fini della affermazione dellapenale responsabilità; il terzo attinente alla mancata verifica della efficaciasinergica delle condotte indicate rispetto alla adozione della misura cautelare e lavalutazione di condotte diverse e non coincidenti con quelle oggetto dicontestazione.Le censure colgono effettivamente nel segno in relazione alla indicazione dialcuni episodi, ma non già in relazione a quanto accertato in occasione dellaoperazione del 23 marzo 2010.4.

Vero è che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilirese chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082).

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione delcompendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verificadell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito aconfigurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì unavalutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del27/05/2010, Rv.247663).

A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non puòvalorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice dimerito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, conla conseguenza che non possono essere considerate ostative al dirittoall’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientementeprovate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).4.1.

La Corte, nel caso in esame, impropriamente ha richiamato alcunecondotte che, pur accertate in sede di cognizione, non erano state prese inconsiderazione dal giudice della cautela.

In particolare la Corte ha valorizzato leviolazioni penalmente rilevanti di [OSCURATO:PERSONA] riscontrante in occasione dellaoperazione del 10 marzo 2010, nonostante tale episodio non figurasse fra quelli inrelazione ai quali erano state formulate le ipotesi di reato e non fosse statovalutato in alcun modo nella ordinanza di applicazione della misura cautelare.4.2.

Epurata da tale riferimento, la motivazione della Corte, nella parte in cuipone l’accento sui dialoghi intercettati in occasione dell’operazione del 23 ottobre2010, appare coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica.La Corte ha ricordato che in tale occasione il collega [OSCURATO:PERSONA], condannatonello stesso processo in relazione al reato di spaccio di stupefacenti (capo c3,originariamente collegato, nella prospettiva accusatoria, alla presunta apprensionedella droga che avrebbe effettuato nella operazione di polizia e poi ritenuto,invece, in sentenza autonomo rispetto ad essa), aveva esortato i colleghi aprendere “un panino” (da intendersi come riferito alla droga o ad una mazzetta disoldi) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato di “sequestrare tutto”.

La sentenzaassolutoria aveva riportato tale dialogo, ma lo aveva ritenuto insufficiente afondare l’affermazione della penale responsabilità, rilevando che non vi era provaalcuna che gli agenti si fossero appropriati del denaro o della droga e che laconversazione al più valeva a provare una esortazione di [OSCURATO:PERSONA] non accoltadai colleghi.La Corte ha ritenuto rilevante lo scambio di battute, sotto il profilo dellacondizione ostativa, in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel limitarsi a non dare seguito allaproposta del collega, in luogo di denunciare l’accaduto ai superiori gerarchici,sarebbe venuto meno agli obblighi imposti, se non altro, da doveri deontologici(in ordine al principio per cui la violazione di regole deontologiche, proprie di unaprofessione, vale a qualificare come colposa la condotta dell'agente risolvendosinella inosservanza di una data disciplina, si vedano, tra le molte, Sez. 4 n. 26925del 15/5/2019, Rv. 276293; Sez. 4 n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv.269034; Sez. 4 n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685).Il ricorrente, nell’obiettare che lo scambio di battute fosse stato ritenutopenalmente irrilevante, confonde il piano del giudizio di cognizione con quello delgiudizio di riparazione.

Stante l’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quellodel merito, nessun rilievo può essere attribuito alla neutralizzazione da parte delgiudice dell’assoluzione della portata dimostrativa del compendio probatorio,sicché il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello penale dicognizione possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzatodall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013,Rv. 256764).Infondata è la doglianza per cui la Corte della riparazione avrebbe valorizzatouna condotta, ovvero l’avere tollerato comportamenti di colleghi non corretti nellagestione delle operazioni di polizia (emersi dal dialogo riferito e poi ammessi insede di interrogatorio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), priva di efficacia sinergica rispetto allarestrizione della libertà personale.

Assume, in tal senso, il ricorrente che i graviindizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare erano relativi acomportamenti attivi, mentre la Corte avrebbe dato rilievo a condotte omissive.In proposito deve osservarsi che la Corte della riparazione ben può valutare,ai fini della sussistenza della condizione ostativa, condotte diverse da quelleoggetto di contestazione, purchè, come detto, dette condotte siano stateaccertate nel giudizio di merito e siano state valorizzate nel provvedimento direstrizione della libertà personale come elementi del quadro indiziario.Nel caso in esame, in maniera non irragionevole, la Corte, a fronte dellacontestazione di un reato concorsuale, ha dato rilievo ad una condotta di“connivenza”, consistita nell’avere il ricorrente assistito, passivamente, ad unasorta di “istigazione al delitto”.

In proposito occorre ricordare che questa Corteha reiteratamente affermato che la colpa può essere integrata da atteggiamentodi connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) siaindice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire ilverificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in unmero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato,ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado diimpedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione dellasua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effettoe vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez.4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv.275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del17/11/2011, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Rv. 242538; Sez. 4,n. 40297 del 10/06/2008, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Rv.223688).

E’ sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili,per ritenere che non si possa dare luogo alla riparazione.La Corte, nel caso in esame, ha valorizzato l’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto allesollecitazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rilevando, in maniera non illogica, cometale inerzia fosse stata interpretata dal giudice della cautela come coinvolgimentonelle fattispecie contestate.5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese al ministero resistente.Deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento alla detenzione da costui subita (dal 22 settembre 2010 al 30settembre 2010 in stato di custodia in carcere e dal 30 settembre 2010 al 24ottobre 2011 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel qualegli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 314 cod. pen. (capi a, b,c), 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi a1, b3, c3), 110 e 479cod. pen. (capi a2, b1, e c1), 110, 48 e 479 cod. pen. (capi a3, b2, c2).Secondo l’accusa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di agente della Polizia di Stato inservizio presso il commissariato di Napoli-Secondigliano, nel corso di alcuni arrestiin flagranza, in concorso con altri agenti appartenenti allo stesso commissariato,si era appropriato di parte dei quantitativi di sostanza stupefacente e del denarorinvenuti e aveva falsificato i verbali di sequestro.Con sentenza del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] era statoassolto in ordine al reato di cui al capo c3) per non avere commesso il fatto e inordine a tutte le restanti imputazioni perché il fatto non sussiste. La Corte diAppello di Napoli aveva confermato la pronuncia assolutoria con sentenza del 12marzo 2021 divenuta irrevocabile il 26 giugno 2021. Per quanto di interesse inrelazione al tema del ricorso, si osserva che in primo grado per il reato di spacciodi sostanza stupefacenti di cui al capo c3 era stato condannato il coimputatoMolinario e che tale reato era stato dichiarato estinto per prescrizione in grado diappello.La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel non avere egli segnalato ai superiorigerarchici alcuni “anomali” comportamenti dei componenti della sua squadrariguardanti la gestione dei confidenti (e in particolare la prassi di “ricompensarli”con dosi di sostanze stupefacenti) e in generale la conduzione delle operazioni enel non avere assunto iniziative idonee a interrompere o denunciare tali scorretticomportamenti.2.La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore,formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione allasussistenza della colpa grave. La Corte avrebbe dilatato la nozione di colpa gravefino a ricomprendervi valutazioni meramente ipotetiche, apprezzamenti ex post ditipo deontologico e asserite ambiguità interpretative della condotta dell’istante.Così facendo, la Corte avrebbe sostituito al parametro legale della colpa grave,un giudizio di rimproverabilità generico e indeterminato in aperto contrasto con ilprincipio di tassatività che governa le cause ostative al diritto all’indennizzo.La Corte, inoltre, avrebbe omesso di accertare se e in quale misura lecondotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] siano state effettivamente poste a fondamento dellamisura cautelare. Dalla motivazione della ordinanza genetica non emerge alcunriferimento a una pretesa omissione di segnalazione o violazione di doveri diufficio. Mancherebbe qualsiasi dimostrazione del fatto che, in assenza dellecondotte ritenute colpose, la misura non sarebbe stata adottata.L’ordinanza impugnata avrebbe operato una indebita sovrapposizione fra ilpiano della originaria ipotesi accusatoria e quello ontologicamente distinto delgiudizio di riparazione, finendo per riproporre gli stessi elementi indiziari che ilgiudice del merito aveva ritenuto infondati come attestato dalle pronunceassolutorie con formula piena.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per omessa etravisata valutazione delle risultanze dibattimentali decisive.La Corte avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza, confermata dalprocesso di merito, che [OSCURATO:PERSONA] mai si era appropriato, nel corso delle operazionidi servizio, di droga o denaro; avrebbe omesso di valutare il contenutodell'interrogatorio reso dal ricorrente innanzi al pubblico ministero il 25 settembre2010, nel corso del quale aveva fornito puntuale ricostruzione delle tempisticheoperative chiarendo come le presunte incongruenze temporali evidenziatenell'informativa di polizia giudiziaria (e segnatamente quelle relative all'episodiodel panino) fossero frutto di errate e approssimative indicazione degli orari noncorrispondente alla reale scansione temporale degli eventi; avrebbe omesso ognireale confronto con la rilettura delle conversazioni intercettate, valutate in sededibattimentale come “ambigue”, “polisemiche” e comunque non unicamentericonducibile a condotte penalmente rilevanti.Secondo il difensore l’ordinanza impugnata sarebbe, nel complesso, fondatasu un illegittimo “congelamento” del quadro indiziario nella sua fase genetica euna totale obliterazione della evoluzione processuale.2.3.Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Cortevalorizzato circostanze definitivamente smentite nel giudizio di merito. Da un lato,la Corte ha dato atto dell’esito assolutorio e, dall'altro, tuttavia, ha continuatoa ritenere decisivi, ai fini della configurabilità di una colpa grave ostativaall'indennizzo, gli stessi elementi valorizzati nella fase genetica della misura esegnatamente la disponibilità di sostanza stupefacente e del denaro rinvenutipresso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le incongruenze temporali desuntedall'informativa in relazione alla conversazione in macchina in cui [OSCURATO:PERSONA] e icolleghi avevano parlato di un “panino”, il contenuto di alcune conversazioniisolate dal loro contesto e lette in chiave indiziaria, elementi tutti smentiti dalgiudizio di merito. La sentenza di primo grado ha escluso qualsiasi disponibilità didroga e di denaro in capo a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto non attendibile la ricostruzionetemporali fondate sulle informativa, ha qualificato le conversazioni ambigue e nonunivocamente riconducibile a condotte penalmente rilevanti.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione al nesso causale tra la condotta dell'istante e ilprovvedimento restrittivo. L'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], nel delineare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti alricorrente, non aveva indicato alcun comportamento omissivo del [OSCURATO:PERSONA]. Solonel giudizio di riparazione la Corte d'appello avrebbe introdotto il riferimento apresunte condotte omissive, quali la mancata segnalazione ai superiori gerarchicio un atteggiamento passivo, elevandole a fattori ostativi. Tuttavia tali profili nonrisultano essere stati valutati dal giudice della cautela e non possono, dunque,essere posti in relazione causale diretta con l'adozione della misura.3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocaturadello Stato, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato.2. La Corte di appello ha dato atto che nell’ordinanza applicativa della misuracautelare erano stati individuati tre distinti episodi in relazione ai quali erano statiravvisati, in capo, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di reità:-il 2 marzo 2010 la squadra di [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], resosi irreperibile, detenevapresso l’abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina; nella circostanza erastata sequestrata anche la somma di 3.240,01 e un bilancino di precisione. Dalleconversazioni intercettate era emersa una discrasia tra quanto rinvenuto daglioperanti e quanto attestato nei verbali di sequestro: nel corso dei colloquiCeparano aveva esternato al figlio la propria rabbia e gli aveva chiesto di cercaredi ottenere la restituzione del denaro oggetto di illecita sottrazione;- il 23 marzo 2010, a seguito di una operazione nel rione “[OSCURATO:PERSONA]” diSecondigliano, [OSCURATO:PERSONA] ed altri colleghi avevano tratto in arresto [OSCURATO:PERSONA] quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina (il correoCiro Saggese si era reso irreperibile); in tale occasione era stata posta in sequestrola somma di 300,00 euro. Dai dialoghi fra [OSCURATO:PERSONA] e i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intercettati a bordo dell'auto di servizio, era emerso che i tre avevano effettuatouna sosta per l'espletamento di un bisogno fisiologico e, rientrati in auto, Molinarioaveva invitato i colleghi “a pigliare una cosa, un panino, dopo dai… due panini” ePetrillo aveva replicato “no sequestra tutto”, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato“sono tutti venti euro… pensa a camminare”;- il 21 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] ed altri colleghi avevano tratto in arresto GiuseppinaAprile e [OSCURATO:PERSONA] trovati in possesso di sostanza stupefacente; in alcuneconversazioni registrate i due avevano affermato che gli agenti avevanotrattenuto una parte della droga e del denaro rinvenuto.La Corte, indi, ha rilevato che le sentenze assolutorie avevano evidenziato eribadito la diffusione fra i componenti della squadra di modalità operative ai limitidel lecito e di comportamenti scorretti focalizzati esclusivamente sul risultatoinvestigativo, senza l'assistenza di un codice etico, di cui [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza.Indicativi in tale senso sono state ritenute:- le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, con cuiaveva affermato di essere al corrente che spesso gli informatori venivanocompensati per le loro notizie con sostanza stupefacente;- i dialoghi intercettati in occasione della operazione del 23 marzo 2010, quandodopo che [OSCURATO:PERSONA] in macchina lo aveva invitato a “pigliare una cosa un panino”,[OSCURATO:PERSONA] aveva esclamato “no sequestra tutto quanto”;- quanto accaduto in occasione della vicenda del 10 marzo 2010, quandoMolinario, operando insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di redigere il verbale disequestro e di elevare la contestazione amministrativa ex art. 75 d.P.R. n.309/90: il Tribunale di Napoli, in relazione a tale episodio, aveva trasmesso glireato di cui all'art. 323 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall'art.361 cod. pen.3. Il ricorrente, a tale percorso argomentativo, con i motivi su indicati, datrattare unitariamente in quanto attinenti alla sussistenza della condizioneostativa, contrappone, nella sostanza, tre diversi ordini di censure: il primoassolutoria non avrebbe accertato; il secondo attinente alla valutazione dicondotte che erano state ritenute insufficienti ai fini della affermazione dellapenale responsabilità; il terzo attinente alla mancata verifica della efficaciasinergica delle condotte indicate rispetto alla adozione della misura cautelare e lavalutazione di condotte diverse e non coincidenti con quelle oggetto dicontestazione.Le censure colgono effettivamente nel segno in relazione alla indicazione dialcuni episodi, ma non già in relazione a quanto accertato in occasione dellaoperazione del 23 marzo 2010.4. Vero è che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilirese chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpagrave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, convalutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione delcompendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verificadell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito aconfigurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì unavalutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione delprovvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non puòvalorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice dimerito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, conla conseguenza che non possono essere considerate ostative al dirittoall’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientementeprovate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350).4.1. La Corte, nel caso in esame, impropriamente ha richiamato alcunecondotte che, pur accertate in sede di cognizione, non erano state prese inconsiderazione dal giudice della cautela. In particolare la Corte ha valorizzato leviolazioni penalmente rilevanti di [OSCURATO:PERSONA] riscontrante in occasione dellaoperazione del 10 marzo 2010, nonostante tale episodio non figurasse fra quelli inrelazione ai quali erano state formulate le ipotesi di reato e non fosse statovalutato in alcun modo nella ordinanza di applicazione della misura cautelare.4.2. Epurata da tale riferimento, la motivazione della Corte, nella parte in cuipone l’accento sui dialoghi intercettati in occasione dell’operazione del 23 ottobre2010, appare coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica.La Corte ha ricordato che in tale occasione il collega [OSCURATO:PERSONA], condannatonello stesso processo in relazione al reato di spaccio di stupefacenti (capo c3,originariamente collegato, nella prospettiva accusatoria, alla presunta apprensionedella droga che avrebbe effettuato nella operazione di polizia e poi ritenuto,invece, in sentenza autonomo rispetto ad essa), aveva esortato i colleghi aprendere “un panino” (da intendersi come riferito alla droga o ad una mazzetta disoldi) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato di “sequestrare tutto”. La sentenzaassolutoria aveva riportato tale dialogo, ma lo aveva ritenuto insufficiente afondare l’affermazione della penale responsabilità, rilevando che non vi era provaalcuna che gli agenti si fossero appropriati del denaro o della droga e che laconversazione al più valeva a provare una esortazione di [OSCURATO:PERSONA] non accoltadai colleghi.La Corte ha ritenuto rilevante lo scambio di battute, sotto il profilo dellacondizione ostativa, in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel limitarsi a non dare seguito allaproposta del collega, in luogo di denunciare l’accaduto ai superiori gerarchici,sarebbe venuto meno agli obblighi imposti, se non altro, da doveri deontologici(in ordine al principio per cui la violazione di regole deontologiche, proprie di unaprofessione, vale a qualificare come colposa la condotta dell'agente risolvendosinella inosservanza di una data disciplina, si vedano, tra le molte, Sez. 4 n. 26925del 15/5/2019, Rv. 276293; Sez. 4 n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv.269034; Sez. 4 n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685).Il ricorrente, nell’obiettare che lo scambio di battute fosse stato ritenutopenalmente irrilevante, confonde il piano del giudizio di cognizione con quello delgiudizio di riparazione. Stante l’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quellodel merito, nessun rilievo può essere attribuito alla neutralizzazione da parte delgiudice dell’assoluzione della portata dimostrativa del compendio probatorio,sicché il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello penale dicognizione possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stessomateriale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzatodall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013,Rv. 256764).Infondata è la doglianza per cui la Corte della riparazione avrebbe valorizzatouna condotta, ovvero l’avere tollerato comportamenti di colleghi non corretti nellagestione delle operazioni di polizia (emersi dal dialogo riferito e poi ammessi insede di interrogatorio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), priva di efficacia sinergica rispetto allarestrizione della libertà personale. Assume, in tal senso, il ricorrente che i graviindizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare erano relativi acomportamenti attivi, mentre la Corte avrebbe dato rilievo a condotte omissive.In proposito deve osservarsi che la Corte della riparazione ben può valutare,ai fini della sussistenza della condizione ostativa, condotte diverse da quelleoggetto di contestazione, purchè, come detto, dette condotte siano stateaccertate nel giudizio di merito e siano state valorizzate nel provvedimento direstrizione della libertà personale come elementi del quadro indiziario.Nel caso in esame, in maniera non irragionevole, la Corte, a fronte dellacontestazione di un reato concorsuale, ha dato rilievo ad una condotta di“connivenza”, consistita nell’avere il ricorrente assistito, passivamente, ad unasorta di “istigazione al delitto”. In proposito occorre ricordare che questa Corteha reiteratamente affermato che la colpa può essere integrata da atteggiamentodi connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) siaindice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire ilverificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in unmero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato,ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado diimpedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione dellasua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontàcriminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effettoe vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez.4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv.275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del17/11/2011, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Rv. 242538; Sez. 4,n. 40297 del 10/06/2008, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Rv.223688). E’ sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili,per ritenere che non si possa dare luogo alla riparazione.La Corte, nel caso in esame, ha valorizzato l’inerzia del [OSCURATO:PERSONA] rispetto allesollecitazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rilevando, in maniera non illogica, cometale inerzia fosse stata interpretata dal giudice della cautela come coinvolgimentonelle fattispecie contestate.5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento allespese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n.877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004,Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del24/03/2021, Rv. 281713). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese al ministero resistente.Deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris