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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 25735/2026

Testo disponibile della fonte

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a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di misura alternativa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che deve espiare una pena residua di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per truffa e guida in stato di ebbrezza commessi nel 2010 e 2012 in Romania.

Il Tribunale premette che la condanna rumena è stata resa esecutiva in Italia su espressa istanza del condannato, il quale aveva chiesto che la pena fosse eseguita nel nostro paese.

Al momento della notifica del titolo esecutivo, era stata presentata istanza di misura alternativa, ma successivamente in data 18.9.2025è stato modificato il luogo di esecuzione dell'affidamento richiesto, indicandolo in Romania, paese in cui nel frattempo il condannato si è ritrasferito e conduce un'attività di gestione di un bar; è stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] anche la richiesta subordinata di detenzione domiciliare in Ladispoli presso il domicilio della sorella.

La richiesta di svolgimento della misura alternativa in Romania è stata rigettata per la ragione che è stato il condannato stesso ad adire l'autorità giudiziaria italiana, chiedendo l'esecuzione della sentenza straniera nel nostro paese; peraltro, non vi è prova di reciprocità tra misure alternative analoghe tra Italia e Romania e non si comprende in che modo sarebbero effettuati i controlli sull'esecuzione della misura in Romania.

Il Tribunale, invece, ha accolto l'istanza subordinata di detenzione domiciliare in Ladispoli, considerato che non risultano commessi reati successivi in Italia.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 47, 47-ter ord. pen., nonché del D.L. n. 38 del 2016 attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI, e vizio di motivazione.

Il ricorso premette che, a seguito della irrevocabilità in data 24.7.2020 della sentenza di condanna rumena, veniva emesso mandato di arresto europeo il 10.8.2020, in forza del quale il ricorrente era tratto in arresto.

La Corte d'appello di Roma convalidava l'arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA], il quale non consentiva alla consegna e chiedeva di espiare la pena in Italia: di conseguenza, con sentenza n. 130 nel 2020 la Corte di appello di Roma riconosceva la sentenza di condanna rumena.

A seguito della emissione dell'ordine di esecuzione, il condannato chiedeva una misura alternativa nel 2021 e, in vista dell'udienza fissata soltanto nel 2025, inoltrava al Tribunale di sorveglianza due note, in cui faceva presente che il suo nucleo familiare si era nel frattempo trasferito in Romania e che in patria aveva aperto un piccolo bar, potendo contare su un reddito certo.

La decisione impugnata di rigetto - secondo il ricorso - è viziata innanzitutto in diritto, perché la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che è consentita l'ammissione all'affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'Unione europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 38 del 2016.

Peraltro, dal sito ufficiale Eur-lex dell'Unione europea emerge che anche la Romania ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI.

Di conseguenza, la richiesta di eseguire la misura alternativa in Romania non aveva alcun impedimento sul piano normativo. tíV 2Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato neppure l'istanza, limitandosi ad opporre pregiudizialmente che, essendo stato il condannato a chiedere l'esecuzione della pena in Italia, ciò costituisse causa preclusiva all'esecuzione della misura in altro paese dell'unione europea.

Ma l'esigenza di modificare il luogo di esecuzione della misura alternativa è insorta nelle more di un procedimento di sorveglianza durato circa quattro anni, durante i quali la situazione del condannato si era modificata, perché, per cause contingenti, il nucleo affettivo e il centro di interessi di [OSCURATO:PERSONA] si erano radicati in Romania.

Il provvedimento impugnato - prosegue il ricorso - è viziato anche quando afferma che non vi è prova di reciprocità tra Italia e Romania e che vi è incertezza sui controlli relativi all'esecuzione della misura.

A questo proposito, la Corte di cassazione ha già affermato che il tribunale di sorveglianza non può opporre la mancanza di uffici dediti al controllo sul corso della misura nello stato straniero.

La legge consente l'esecuzione della misura nello stato estero e il condannato non ha l'onere di indicare a quali condizioni i controlli dovranno essere effettuati.

L'unico limite previsto è quello della eventuale incompatibilità delle disposizioni dei singoli stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

Inoltre, deve aggiungersi che il condannato non ha ulteriori pendenze giudiziarie, sicché è indiscutibilmente attestato che abbia intrapreso un processo di revisione in chiave critica, palesando la propria intenzione di non sottrarsi all'esecuzione della pena benché trasferitosi in Romania.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 9.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la richiesta del condannato di eseguire la pena in Romania si pone in contrasto insanabile con la decisione dei giudici italiani, emessa su richiesta dell'interessato, di negare la consegna al paese d'origine per l'esecuzione della pena in Italia: la scelta espressa all'epoca dall'interessato è tendenzialmente irrevocabile, al pari di altre scelte concernenti l'esecuzione dei MAE, quali ad esempio prestare il consenso alla consegna, espressamente ritenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge 69/2005. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1.

Va premesso, in generale, che non è in discussione che una misura alternativa alla detenzione possa essere eseguita in un uno stato membro dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38 - il quale ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - e sempre che lo Stato in questione abbia dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 16942 del 25/5/2020, Mancinelli, Rv. 279144 - 01; Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807 - 01).

In particolare, è stato affermato che l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e), D.Igs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni del tutto compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere».

Si tratta di obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi, ecc.

Di conseguenza, si è ritenuto che, per come ne sono strutturati i contenuti, non vi siano effettivi impedimenti alla esecuzione della misura alternativa nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi (art. 6, comma 1); e ciò conformemente all'obiettivo perseguito dalla decisione quadro, che è quello di garantire l'esecuzione delle misure nel luogo di residenza, favorendo, al contempo, il rafforzamento della possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, il mantenimento dei legami con il paese di abituale dimora dove è posto il suo centro di interessi e il superamento delle difficoltà di espletamento dell'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartite dai singoli Stati membri. 2 Ciò premesso, nel caso di specie è stato ritenuto dal Tribunale di sorveglianza che tale conclusione non sia applicabile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto,4 )2‘raggiunto da un mandato di arresto europeo nel 2020, egli aveva rifiutato il consenso alla consegna allo Stato richiedente e chiesto l'esecuzione della sentenza straniera in Italia.

Anche il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha motivato la sua richiesta di rigetto del ricorso con la osservazione che l'originario rifiuto alla consegna al paese d'origine sia irrevocabile.

Ora, la L. n. 69 del 2005 non prevede, in realtà, che l'interessato possa rifiutare la consegna o chiedere l'esecuzione della condanna in Itaia; prevede solo che possa esprimere il consenso alla consegna.

Tra i motivi per cui ai sensi dell'art. 18 della legge lo stato italiano può rifiutare la consegna, non è compreso affatto il diniego del consenso alla consegna da parte dell'interessato.

Dunque, non si può fare questione della irrevocabilità della rinuncia prevista dalla L. n. 69 del 2005, che riguarda altro (l'art. 10, comma 1, peraltro modificato nel 2021, riguarda la rinuncia della persona, non alla consegna, ma "al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta").

A seguito del rifiuto dell'autorità giudiziaria alla consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Romania, lo stato italiano ha quindi proceduto al riconoscimento della sentenza straniera di condanna del ricorrente, ma ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, attuativo della decisione 2008/909/GAI.

Per effetto del provvedimento di riconoscimento della sentenza straniera, l'esecuzione della pena avviene secondo le regole proprie della legislazione italiana, come previsto dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 161 del 2010.

L'equiparazione a tutti gli effetti della pronuncia straniera a quella italiana comporta l'applicabilità di tutte le disposizioni che regolano l'esecuzione della pena.

Sé è così, non ci sono ragioni ostative di carattere normativo - e, infatti, il provvedimento impugnato non le indica esplicitamente - a che, una volta disposta l'esecuzione della pena in Italia, non si possa, conformemente alla decisione 2008/947/GAI e al d.lgs. n. 38 del 2016, consentire lo svolgimento dell'affidamento in prova all'estero, come consentito a qualsiasi altro condannato la cui pena debba essere eseguita in Italia, ove lo stato estero - ma questo il Tribunale di sorveglianza non lo ha accertato - abbia dato attuazione alla decisione quadro e il condannato abbia residenza legale e abituale nello stato estero (condizione che dovrebbe ricorrere nel caso di specie).

53. Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda ad un nuovo giudizio sulla base dei principi sopra indicati.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima c;e1.112,-2Peacje_ Depositata in Canc., eria oggi Rornii, lì O 9 LUG., [OSCURATO:PERSONA] UDiZiARIO [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9.10.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di misura alternativa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che deve espiare una pena residua di un anno, sette mesi e quindici giorni di reclusione per truffa e guida in stato di ebbrezza commessi nel 2010 e 2012 in Romania. Il Tribunale premette che la condanna rumena è stata resa esecutiva in Italia su espressa istanza del condannato, il quale aveva chiesto che la pena fosse eseguita nel nostro paese. Al momento della notifica del titolo esecutivo, era stata presentata istanza di misura alternativa, ma successivamente in data 18.9.2025è stato modificato il luogo di esecuzione dell'affidamento richiesto, indicandolo in Romania, paese in cui nel frattempo il condannato si è ritrasferito e conduce un'attività di gestione di un bar; è stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] anche la richiesta subordinata di detenzione domiciliare in Ladispoli presso il domicilio della sorella. La richiesta di svolgimento della misura alternativa in Romania è stata rigettata per la ragione che è stato il condannato stesso ad adire l'autorità giudiziaria italiana, chiedendo l'esecuzione della sentenza straniera nel nostro paese; peraltro, non vi è prova di reciprocità tra misure alternative analoghe tra Italia e Romania e non si comprende in che modo sarebbero effettuati i controlli sull'esecuzione della misura in Romania. Il Tribunale, invece, ha accolto l'istanza subordinata di detenzione domiciliare in Ladispoli, considerato che non risultano commessi reati successivi in Italia. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 47, 47-ter ord. pen., nonché del D.L. n. 38 del 2016 attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI, e vizio di motivazione. Il ricorso premette che, a seguito della irrevocabilità in data 24.7.2020 della sentenza di condanna rumena, veniva emesso mandato di arresto europeo il 10.8.2020, in forza del quale il ricorrente era tratto in arresto. La Corte d'appello di Roma convalidava l'arresto provvisorio di [OSCURATO:PERSONA], il quale non consentiva alla consegna e chiedeva di espiare la pena in Italia: di conseguenza, con sentenza n. 130 nel 2020 la Corte di appello di Roma riconosceva la sentenza di condanna rumena. A seguito della emissione dell'ordine di esecuzione, il condannato chiedeva una misura alternativa nel 2021 e, in vista dell'udienza fissata soltanto nel 2025, inoltrava al Tribunale di sorveglianza due note, in cui faceva presente che il suo nucleo familiare si era nel frattempo trasferito in Romania e che in patria aveva aperto un piccolo bar, potendo contare su un reddito certo. La decisione impugnata di rigetto - secondo il ricorso - è viziata innanzitutto in diritto, perché la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che è consentita l'ammissione all'affidamento in prova la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro dell'Unione europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 38 del 2016. Peraltro, dal sito ufficiale Eur-lex dell'Unione europea emerge che anche la Romania ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI. Di conseguenza, la richiesta di eseguire la misura alternativa in Romania non aveva alcun impedimento sul piano normativo. tíV 2Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato neppure l'istanza, limitandosi ad opporre pregiudizialmente che, essendo stato il condannato a chiedere l'esecuzione della pena in Italia, ciò costituisse causa preclusiva all'esecuzione della misura in altro paese dell'unione europea. Ma l'esigenza di modificare il luogo di esecuzione della misura alternativa è insorta nelle more di un procedimento di sorveglianza durato circa quattro anni, durante i quali la situazione del condannato si era modificata, perché, per cause contingenti, il nucleo affettivo e il centro di interessi di [OSCURATO:PERSONA] si erano radicati in Romania. Il provvedimento impugnato - prosegue il ricorso - è viziato anche quando afferma che non vi è prova di reciprocità tra Italia e Romania e che vi è incertezza sui controlli relativi all'esecuzione della misura. A questo proposito, la Corte di cassazione ha già affermato che il tribunale di sorveglianza non può opporre la mancanza di uffici dediti al controllo sul corso della misura nello stato straniero. La legge consente l'esecuzione della misura nello stato estero e il condannato non ha l'onere di indicare a quali condizioni i controlli dovranno essere effettuati. L'unico limite previsto è quello della eventuale incompatibilità delle disposizioni dei singoli stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. Inoltre, deve aggiungersi che il condannato non ha ulteriori pendenze giudiziarie, sicché è indiscutibilmente attestato che abbia intrapreso un processo di revisione in chiave critica, palesando la propria intenzione di non sottrarsi all'esecuzione della pena benché trasferitosi in Romania. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 9.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la richiesta del condannato di eseguire la pena in Romania si pone in contrasto insanabile con la decisione dei giudici italiani, emessa su richiesta dell'interessato, di negare la consegna al paese d'origine per l'esecuzione della pena in Italia: la scelta espressa all'epoca dall'interessato è tendenzialmente irrevocabile, al pari di altre scelte concernenti l'esecuzione dei MAE, quali ad esempio prestare il consenso alla consegna, espressamente ritenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge 69/2005. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Va premesso, in generale, che non è in discussione che una misura alternativa alla detenzione possa essere eseguita in un uno stato membro dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38 - il quale ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio europeo del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive - e sempre che lo Stato in questione abbia dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 16942 del 25/5/2020, Mancinelli, Rv. 279144 - 01; Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807 - 01). In particolare, è stato affermato che l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e), D.Igs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni del tutto compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Si tratta di obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi, ecc. Di conseguenza, si è ritenuto che, per come ne sono strutturati i contenuti, non vi siano effettivi impedimenti alla esecuzione della misura alternativa nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi (art. 6, comma 1); e ciò conformemente all'obiettivo perseguito dalla decisione quadro, che è quello di garantire l'esecuzione delle misure nel luogo di residenza, favorendo, al contempo, il rafforzamento della possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, il mantenimento dei legami con il paese di abituale dimora dove è posto il suo centro di interessi e il superamento delle difficoltà di espletamento dell'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartite dai singoli Stati membri. 2 Ciò premesso, nel caso di specie è stato ritenuto dal Tribunale di sorveglianza che tale conclusione non sia applicabile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto,4 )2‘raggiunto da un mandato di arresto europeo nel 2020, egli aveva rifiutato il consenso alla consegna allo Stato richiedente e chiesto l'esecuzione della sentenza straniera in Italia. Anche il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha motivato la sua richiesta di rigetto del ricorso con la osservazione che l'originario rifiuto alla consegna al paese d'origine sia irrevocabile. Ora, la L. n. 69 del 2005 non prevede, in realtà, che l'interessato possa rifiutare la consegna o chiedere l'esecuzione della condanna in Itaia; prevede solo che possa esprimere il consenso alla consegna. Tra i motivi per cui ai sensi dell'art. 18 della legge lo stato italiano può rifiutare la consegna, non è compreso affatto il diniego del consenso alla consegna da parte dell'interessato. Dunque, non si può fare questione della irrevocabilità della rinuncia prevista dalla L. n. 69 del 2005, che riguarda altro (l'art. 10, comma 1, peraltro modificato nel 2021, riguarda la rinuncia della persona, non alla consegna, ma "al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta"). A seguito del rifiuto dell'autorità giudiziaria alla consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Romania, lo stato italiano ha quindi proceduto al riconoscimento della sentenza straniera di condanna del ricorrente, ma ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, attuativo della decisione 2008/909/GAI. Per effetto del provvedimento di riconoscimento della sentenza straniera, l'esecuzione della pena avviene secondo le regole proprie della legislazione italiana, come previsto dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 161 del 2010. L'equiparazione a tutti gli effetti della pronuncia straniera a quella italiana comporta l'applicabilità di tutte le disposizioni che regolano l'esecuzione della pena. Sé è così, non ci sono ragioni ostative di carattere normativo - e, infatti, il provvedimento impugnato non le indica esplicitamente - a che, una volta disposta l'esecuzione della pena in Italia, non si possa, conformemente alla decisione 2008/947/GAI e al d.lgs. n. 38 del 2016, consentire lo svolgimento dell'affidamento in prova all'estero, come consentito a qualsiasi altro condannato la cui pena debba essere eseguita in Italia, ove lo stato estero - ma questo il Tribunale di sorveglianza non lo ha accertato - abbia dato attuazione alla decisione quadro e il condannato abbia residenza legale e abituale nello stato estero (condizione che dovrebbe ricorrere nel caso di specie). 53. Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda ad un nuovo giudizio sulla base dei principi sopra indicati. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima c;e1.112,-2Peacje_ Depositata in Canc., eria oggi Rornii, lì O 9 LUG., [OSCURATO:PERSONA] UDiZiARIO [OSCURATO:PERSONA] 6
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