CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la decisione di primo grado limitatamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando in mitius la pena; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato in quanto: - nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante; difatti, in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio dì primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv.282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); - la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gìampà, Rv 271163 - 01); - tali lacune non sono riscontrabili nell'ambito del provvedimento impugnato, che ha dato conto dei motivi per cui non si è dato corso alla chiesta integrazione istruttoria (cfr. spec. p. 10 s. e 14 s.), non oggetto di puntuale censura difensiva; considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha indicato gli elementi che la Corte di merito ha apprezzato per corroborare il narrato del medesimo propalante (tra cui, anzitutto, il ritiro della contabilità presso il consulente da parte del Franconetti); e rispetto a tale iter il ricorso si limita a riproporre irritualmente il medesimo ordine di allegazioni in fatto già disattese; considerato che il terzo motivo, con cui sì adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando i precedenti, anche specifici, dell'imputato e negando la sussistenza di elementi favorevoli passibili di favorevole valutazione, argomentazione rispetto alla quale non può dirsi costituire rituale censura di legittimità il diverso apprezzamento da attribuire a versamenti eseguiti da parte di altra società amministrata dall'imputato in ragione dei rapporti di essa con la fallita (che la stessa difesa riconduce all'adempimento di obbligazioni nonché a un'offerta di acquisto di ramo di azienda, rispetto al quale si sarebbe verificata una decadenza per inadempimento, così non chiarendo in che termini sotto tale profilo sarebbe meritevole di critica la decisione impugnata) né quelle relative al comportamento processuale collaborativo del Franconetti (in relazione al quale la Corte di merito ha correttamente affermato che il legittimo silenzio sulla propria responsabilità non integra un contegno passibile di favorevole valutazione); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas