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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1972

Cassazione n. 47609/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1972 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza, commesso in concorso con la propria figlia giudicata separatamente.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

In particolare, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale confermato la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) anche se l'imputato, a detta dello stesso ricorrente, avrebbe semplicemente approfittato della distrazione della persona offesa, consistita nell'aver lasciato incustodito il cellulare (oggetto della condotta) sul bancone dell'esercizio commerciale ove prestava la propria attività lavorativa.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza.

2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver ritenuto sussistente l'aggravante in ragione del mero approfittannento da parte dell'imputato di una temporanea distrazione della persona offesa.

La destrezza è stata difatti argomentata dalla provocata distrazione della venditrice a opera della correa di Oddenino, la di lui figlia giudicata separatamente, mediante la richiesta di visionare un bene in vendita ma situato in luogo lontano da quello ove era invece posizionato il cellulare.

È stata così resa possibile la repentina azione dell'imputato volta a sottrarre il telefono il cui impossessamento è stato impedito solo dall'intervento della titolare dell'esercizio commerciale.

In ciò, e non nel mero approfittamento di una situazione di distrazione, non provocata, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, è stata quindi correttamente identificata la condotta, caratterizzante l'aggravante in oggetto, connotata da particolari abilità, astuzia e avvedutezza tali da eludere ovvero sorprendere o attenuate la vigilanza della vittima (in adesione a consolidato principio di legittimità per cui si veda Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1972 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato furto aggravato dalla destrezza, commesso in concorso con la propria figlia giudicata separatamente. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. In particolare, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale confermato la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) anche se l'imputato, a detta dello stesso ricorrente, avrebbe semplicemente approfittato della distrazione della persona offesa, consistita nell'aver lasciato incustodito il cellulare (oggetto della condotta) sul bancone dell'esercizio commerciale ove prestava la propria attività lavorativa. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver ritenuto sussistente l'aggravante in ragione del mero approfittannento da parte dell'imputato di una temporanea distrazione della persona offesa. La destrezza è stata difatti argomentata dalla provocata distrazione della venditrice a opera della correa di Oddenino, la di lui figlia giudicata separatamente, mediante la richiesta di visionare un bene in vendita ma situato in luogo lontano da quello ove era invece posizionato il cellulare. È stata così resa possibile la repentina azione dell'imputato volta a sottrarre il telefono il cui impossessamento è stato impedito solo dall'intervento della titolare dell'esercizio commerciale. In ciò, e non nel mero approfittamento di una situazione di distrazione, non provocata, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, è stata quindi correttamente identificata la condotta, caratterizzante l'aggravante in oggetto, connotata da particolari abilità, astuzia e avvedutezza tali da eludere ovvero sorprendere o attenuate la vigilanza della vittima (in adesione a consolidato principio di legittimità per cui si veda Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 47609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris