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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 30901/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con medesimo atto, hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza dell'8 ottobre 2025 della Corte di appello di Torino, la quale ha confermato la sentenza di primo grado, con cui erano stati condannati, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, poiché, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], omettevano di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, secondo le aliquote vigenti; che, con un primo motivo di ricorso, si denuncia l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento dell'omesso pagamento delle ricevute previdenziali per cui si procede, sul rilievo che questa sarebbe stata effettuata ad un collaboratore presso la sede della società, senza essere seguita da una raccomandata, come richiesto dalla giurisprudenza in caso di notifica a mezzo posta consegnata a mani di un terzo; che, di conseguenza, gli effettivi destinatari dell'avviso non sarebbero stati messi in condizione di pagare il dovuto entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso e, dunque, non avrebbero potuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dalla legge; in ragione di ciò, secondo la prospettazione difensiva, gli imputati sarebbero stati effettivamente messi a conoscenza dell'omissione del versamento delle quote solo alla ricezione del decreto di citazione a giudizio; che, con un secondo motivo di doglianza, i ricorrenti censurano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione del modesto scostamento delle somme oggetto di contestazione rispetto alla soglia di non punibilità; che, con un terzo motivo, si censura l'entità delle pene irrogate, le quali sarebbero eccessivamente penalizzanti e pregiudizievoli, giacché un'attenta valutazione dei fatti avrebbe dovuto portare all'applicazione del minimo edittale della pena, nonché al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, infine, le parti rilevano il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, nonostante nel caso di specie sussistessero tutti i presupposti di legge per la sua applicazione; in data 10 aprile 2026, la difesa ha presentato memoria, con cui insiste per l'ammissibilità dei motivi di impugnazione.

Considerato che il ricorso è presentato per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, contenenti doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, volte a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori, nonché concernenti il trattamento sanzionatorio, laddove questo risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione; 2che, in merito al primo motivo, parte ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui viene esaminata la natura del reato per cui si procede, nonché l'ambito di applicazione della speciale causa di non punibilità ad esso connessa, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità di riferimento; che la sentenza ha evidenziato che il pagamento dei contributi dovuti entro il termine di tre mesi dalla ricezione della contestazione da parte dell'INPS o della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro rappresenta una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità del reato, il quale deve comunque ritenersi perfezionato stante la natura istantanea del stesso; che, di conseguenza, l'eventuale omessa notifica al destinatario dell'avviso di accertamento ad adempiere al pagamento non incide sulla sussistenza e dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato; che, in ogni caso, il giudice di merito ha valorizzato il principio della libertà della forma della contestazione dell'accertamento, la quale può quindi essere effettuata mediante verbale, lettera raccomandata o notificazione giudiziaria, ad opera di funzionari dell'ufficio previdenziale o di ufficiali di polizia giudiziaria; che, in ragione di ciò, il Tribunale ha correttamente valutato come regolare la contestazione della violazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata, nonché ritenuto possibile il pagamento delle ricevute previdenziali; che la motivazione utilizzata per escludere la particolare tenuità del fatto è pienamente adeguata, perché fa riferimento al rilevante superamento della soglia di punibilità, oltre che all'assenza di pagamenti; che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si deve osservare che questo risulta sorretto da idonee e logiche argomentazioni; che, infatti, la sentenza, in primo luogo, ha determinato l'entità della pena in osservanza dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., valorizzando il numero e l'importo delle contribuzioni dovute ed omesse; che, in secondo luogo, ha rigettato la richiesta sospensione della pena in ragione dei precedenti penali di entrambi gli imputati; che, in definitiva, i presunti vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti non emergono dal provvedimento impugnato.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 3versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con medesimo atto, hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza dell'8 ottobre 2025 della Corte di appello di Torino, la quale ha confermato la sentenza di primo grado, con cui erano stati condannati, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, poiché, in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], omettevano di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, secondo le aliquote vigenti; che, con un primo motivo di ricorso, si denuncia l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento dell'omesso pagamento delle ricevute previdenziali per cui si procede, sul rilievo che questa sarebbe stata effettuata ad un collaboratore presso la sede della società, senza essere seguita da una raccomandata, come richiesto dalla giurisprudenza in caso di notifica a mezzo posta consegnata a mani di un terzo; che, di conseguenza, gli effettivi destinatari dell'avviso non sarebbero stati messi in condizione di pagare il dovuto entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso e, dunque, non avrebbero potuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dalla legge; in ragione di ciò, secondo la prospettazione difensiva, gli imputati sarebbero stati effettivamente messi a conoscenza dell'omissione del versamento delle quote solo alla ricezione del decreto di citazione a giudizio; che, con un secondo motivo di doglianza, i ricorrenti censurano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione del modesto scostamento delle somme oggetto di contestazione rispetto alla soglia di non punibilità; che, con un terzo motivo, si censura l'entità delle pene irrogate, le quali sarebbero eccessivamente penalizzanti e pregiudizievoli, giacché un'attenta valutazione dei fatti avrebbe dovuto portare all'applicazione del minimo edittale della pena, nonché al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, infine, le parti rilevano il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, nonostante nel caso di specie sussistessero tutti i presupposti di legge per la sua applicazione; in data 10 aprile 2026, la difesa ha presentato memoria, con cui insiste per l'ammissibilità dei motivi di impugnazione. Considerato che il ricorso è presentato per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, contenenti doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, volte a prefigurare una rivalutazione degli elementi probatori, nonché concernenti il trattamento sanzionatorio, laddove questo risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione; 2che, in merito al primo motivo, parte ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui viene esaminata la natura del reato per cui si procede, nonché l'ambito di applicazione della speciale causa di non punibilità ad esso connessa, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità di riferimento; che la sentenza ha evidenziato che il pagamento dei contributi dovuti entro il termine di tre mesi dalla ricezione della contestazione da parte dell'INPS o della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro rappresenta una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità del reato, il quale deve comunque ritenersi perfezionato stante la natura istantanea del stesso; che, di conseguenza, l'eventuale omessa notifica al destinatario dell'avviso di accertamento ad adempiere al pagamento non incide sulla sussistenza e dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato; che, in ogni caso, il giudice di merito ha valorizzato il principio della libertà della forma della contestazione dell'accertamento, la quale può quindi essere effettuata mediante verbale, lettera raccomandata o notificazione giudiziaria, ad opera di funzionari dell'ufficio previdenziale o di ufficiali di polizia giudiziaria; che, in ragione di ciò, il Tribunale ha correttamente valutato come regolare la contestazione della violazione effettuata a mezzo di lettera raccomandata, nonché ritenuto possibile il pagamento delle ricevute previdenziali; che la motivazione utilizzata per escludere la particolare tenuità del fatto è pienamente adeguata, perché fa riferimento al rilevante superamento della soglia di punibilità, oltre che all'assenza di pagamenti; che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si deve osservare che questo risulta sorretto da idonee e logiche argomentazioni; che, infatti, la sentenza, in primo luogo, ha determinato l'entità della pena in osservanza dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., valorizzando il numero e l'importo delle contribuzioni dovute ed omesse; che, in secondo luogo, ha rigettato la richiesta sospensione della pena in ragione dei precedenti penali di entrambi gli imputati; che, in definitiva, i presunti vizi motivazionali dedotti dai ricorrenti non emergono dal provvedimento impugnato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del 3versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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