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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07560/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento, che ha confermato la decisione del locale Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche a fini civili, per lesioni personali volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Con il primo argomento di censura, la parte pone varie questioni processuali, dolendosi, in primo luogo, della risposta che la Corte di merito ha fornito all'eccezione riguardante la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al difensore e non già al domicilio eletto.

La Corte di appello aveva ritenuto fondata l'eccezione ed aveva rinnovato la citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto, ma, quanto alla portata dell'eccezione rispetto al primo grado, l'aveva ritenuta intempestiva, trattandosi di nullità a regime intermedio, senza avvedersi che il difensore di fiducia aveva rifiutato le notifiche per l'imputato.

Si tratterebbe — sostiene il ricorrente — di nullità assoluta che sarebbe soggetta alle regole di deducibilità di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. e non a quelle di cui all'art. 181 cod. proc. pen.

Quand'anche si volesse ritenere la nullità a regime intermedio, quella relativa al rinvio disposto fuori udienza il 16 maggio 2017 per l'udienza del 28 novembre 2017 di ufficio dal Giudice poteva essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (l'appello) a quella in cui si era verificata (il primo grado).

I difetti sopra detti si sono riverberati anche sulla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, avvenuto fuori termine, che comporterebbe la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (secondo Cass. 2 n. 42590 del 10.10.19).

Inoltre l'imputato ad oggi conserva ancora il potere di impugnare la sentenza del Giudice di pace.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

Dopo un riepilogo delle censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello e delle relative argomentazioni del Giudice monocratico, il ricorrente lamenta che la sentenza di appello non abbia riconosciuto la legittima difesa, pur dando atto che vi furono spintoni reciproci e che Geloso aveva invitato la persona offesa a moderare i toni.

Ancora il ricorrente cita testimonianze che comproverebbero l'atteggiamento aggressivo di Bardaro.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1. In particolare, deve trovare accoglimento — siccome in parte fondato — il primo motivo di ricorso, che pone varie questioni processuali, l'una relativa alla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'altra concernente la notifica di un rinvio di ufficio disposto dal giudicante di prime cure e la terza avente ad oggetto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, depositata fuori termine dal Giudice di pace.1.1.

Dall'esame del fascicolo processuale — possibile in ragione della natura della doglianza — e degli allegati al ricorso si evince che: - in data 14 febbraio 2014, Geloso ha eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato contestualmente dall'organo procedente; - in data 30 giugno 2014, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario dell'imputato; - il 4 luglio 2014 risulta depositata la nomina fiduciaria all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con incorporata l'elezione di domicilio dell'imputato presso l'indirizzo di residenza, la revoca di precedenti elezioni di domicilio e la dichiarazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di non accettare le notifiche per conto del proprio assistito ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.; - in pari data è stata depositata una dichiarazione a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in cui questi dà atto di avere ricevuto, il 30 giugno 2014, la notifica del decreto di citazione a giudizio e di non accettarla ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., chiedendo di notificare l'atto al proprio assistito alla residenza nota; - alla prima udienza dell'Il novembre 2014, presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nulla è stato eccepito; - il 16 maggio 2017 il processo è stato rinviato al 28 novembre 2017 per astensione del difensore dell'imputato; risulta che la Cancelleria abbia dato avviso del rinvio all'imputato, indicandolo come elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - all'udienza del 28 novembre 2017, nulla è stato eccepito; - l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato il 24 settembre 2019 alla segretaria di studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario dell'imputato.

1.2. Orbene, fatta questa premessa, il Collegio osserva che: la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado presso il difensore domiciliatario è stata ritualmente effettuata, dal momento che, alla data del 30 giugno 2014, era ancora operativa l'elezione di domicilio del 14 febbraio 2014 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; solo il 4 luglio 2014, infatti, come emerge dall'incarto processuale e come affermato dallo stesso ricorrente, era stata depositata la nuova elezione di domicilio con revoca della precedente; a ciò si aggiunga che a nulla potevano rilevare le due dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] circa l'indisponibilità ad accettare le notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sia perché successive alla notifica già perfezionatasi il 30 giugno, sia perché concernenti il meccanismo di notifica di cui alla norma citata e non quello ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., operativo sulla scorta dell'elezione di domicilio dell'imputato avvenuta il precedente 14 febbraio; quanto al rinvio del 16 maggio 2017, esso era stato determinato dall'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, sicché non rileva come l'avviso sia stato dato, perché esso non era dovuto; in caso di rinvio dell'udienza per adesione del difensore dell'imputato all'astensione, infatti, non è dovuto alcun avviso, né al difensore né, per quanto interessa in questa sede, all'imputato; quello disposto dalla Cancelleria del Giudice di pace era, pertanto, superfluo, sicché gli eventuali vizi che lo abbiano riguardato non hanno alcuna valenza demolitiva rispetto alla sequenza processuale.

1.3. Esclusa la fondatezza delle altre eccezioni formulate dal ricorrente, il vizio che ha condotto all'odierno annullamento è quello che riguarda la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dovuto ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la motivazione è stata depositata il 10 settembre 2019, a fronte di una decisione deliberata il 22 gennaio 2019.

Nonostante il tema sia stato posto nell'atto di appello, infatti, il Tribunale nulla ha detto a tal proposito, mentre può rilevarsi che l'avviso predetto è stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario dell'imputato benché, alla data dell'avviso, come sopra precisato, tale domiciliazione non fosse più valida, essendo stata sostituita da altra elezione (presso l'indirizzo di residenza) nell'atto di nomina depositato il 4 luglio 2014.

Orbene, come già affermato da questa Corte, detta anomalia si risolve in una nullità di ordine generale a regime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti — alla luce del dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 — non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314, proprio con riferimento all'avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.).

In particolare, come condivisibilmente sancito dalla sentenza Prudentino, l'imputato ha diritto ad avere conoscenza della pronunzia per esercitare il proprio diritto ad appellare, non pregiudicato o "consumato" dalla proposizione di appello da parte del difensore e tale anomalia si ripercuote sul decreto di citazione per il giudizio di appello e sulla sentenza che segue; ciò in quanto, a norma dell'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., il presidente della Corte di appello "la citazione dell'imputato appellante", e poiché — secondo il sistema derivato dalla pronuncia della Corte costituzionale — "appellante" può ritenersi soltanto: - l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione; - quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente; - quello, infine, il cui difensore abbia proposto l'impugnazione e che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i termini previsti dalla legge; ne deriva che, ove non sia stato notificato il menzionato avviso di deposito, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi.

Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi invalidamente emesso proprio perché destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa.

Ad analoga conclusione, sia circa la natura della nullità che per quanto concerne l'irrilevanza sanante della proposizione di appello da parte del difensore, il Giudice di legittimità era già giunto a proposito dell'avviso di deposito dovuto all'imputato contumace (Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Santonocito, Rv. 277770; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato e altro, Rv. 261763; Sez. 6, n. 36684 del 28/09/2010, Dubenskyy, Rv. 248521; Sez. 5, Ordinanza n. 11911 del 22/01/2010, Zonca, Rv. 246553; Sez. 1, n. 43711 del 07/11/2007, Ciancaleoni, Rv. 238415), affermando principi perfettamente spendibili — ed effettivamente spesi già nella sentenza Prudentino — anche nel caso di avviso ex art. 548, comma 2, codice di rito, data l'identica funzione assegnata ai due atti, quali momenti informativi, per l'imputato, circa l'esito del procedimento.

Se di nullità a regime intermedio si tratta, dunque, nel presente procedimento non vi è stata alcuna acquiescenza che possa avere un'efficacia sanante, giacché il vizio era stato denunziato nel primo momento utile successivo all'omissione dell'avviso, vale a dire nell'appello a firma del difensore, con una doglianza ignorata dal Giudice di appello.

Fatta applicazione dei principi sopra richiamati, va pertanto rilevata la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello e, quale nullità derivata, quella della sentenza di appello; gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace affinché provveda alla corretta notificazione dell'avviso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. all'imputato, sì da consentire l'esercizio del diritto di appellare al prevenuto.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Trento perché provveda a rituale notifica dell'avviso di deposito.

Così deciso il 10/1/2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 2 febbraio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento, che ha confermato la decisione del locale Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche a fini civili, per lesioni personali volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo argomento di censura, la parte pone varie questioni processuali, dolendosi, in primo luogo, della risposta che la Corte di merito ha fornito all'eccezione riguardante la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al difensore e non già al domicilio eletto. La Corte di appello aveva ritenuto fondata l'eccezione ed aveva rinnovato la citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto, ma, quanto alla portata dell'eccezione rispetto al primo grado, l'aveva ritenuta intempestiva, trattandosi di nullità a regime intermedio, senza avvedersi che il difensore di fiducia aveva rifiutato le notifiche per l'imputato. Si tratterebbe — sostiene il ricorrente — di nullità assoluta che sarebbe soggetta alle regole di deducibilità di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. e non a quelle di cui all'art. 181 cod. proc. pen. Quand'anche si volesse ritenere la nullità a regime intermedio, quella relativa al rinvio disposto fuori udienza il 16 maggio 2017 per l'udienza del 28 novembre 2017 di ufficio dal Giudice poteva essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (l'appello) a quella in cui si era verificata (il primo grado). I difetti sopra detti si sono riverberati anche sulla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, avvenuto fuori termine, che comporterebbe la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (secondo Cass. 2 n. 42590 del 10.10.19). Inoltre l'imputato ad oggi conserva ancora il potere di impugnare la sentenza del Giudice di pace. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. Dopo un riepilogo delle censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello e delle relative argomentazioni del Giudice monocratico, il ricorrente lamenta che la sentenza di appello non abbia riconosciuto la legittima difesa, pur dando atto che vi furono spintoni reciproci e che Geloso aveva invitato la persona offesa a moderare i toni. Ancora il ricorrente cita testimonianze che comproverebbero l'atteggiamento aggressivo di Bardaro. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. In particolare, deve trovare accoglimento — siccome in parte fondato — il primo motivo di ricorso, che pone varie questioni processuali, l'una relativa alla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'altra concernente la notifica di un rinvio di ufficio disposto dal giudicante di prime cure e la terza avente ad oggetto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, depositata fuori termine dal Giudice di pace.1.1. Dall'esame del fascicolo processuale — possibile in ragione della natura della doglianza — e degli allegati al ricorso si evince che: - in data 14 febbraio 2014, Geloso ha eletto domicilio presso lo studio del difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato contestualmente dall'organo procedente; - in data 30 giugno 2014, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario dell'imputato; - il 4 luglio 2014 risulta depositata la nomina fiduciaria all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con incorporata l'elezione di domicilio dell'imputato presso l'indirizzo di residenza, la revoca di precedenti elezioni di domicilio e la dichiarazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di non accettare le notifiche per conto del proprio assistito ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.; - in pari data è stata depositata una dichiarazione a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in cui questi dà atto di avere ricevuto, il 30 giugno 2014, la notifica del decreto di citazione a giudizio e di non accettarla ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., chiedendo di notificare l'atto al proprio assistito alla residenza nota; - alla prima udienza dell'Il novembre 2014, presente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nulla è stato eccepito; - il 16 maggio 2017 il processo è stato rinviato al 28 novembre 2017 per astensione del difensore dell'imputato; risulta che la Cancelleria abbia dato avviso del rinvio all'imputato, indicandolo come elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - all'udienza del 28 novembre 2017, nulla è stato eccepito; - l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato notificato il 24 settembre 2019 alla segretaria di studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario dell'imputato. 1.2. Orbene, fatta questa premessa, il Collegio osserva che: la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado presso il difensore domiciliatario è stata ritualmente effettuata, dal momento che, alla data del 30 giugno 2014, era ancora operativa l'elezione di domicilio del 14 febbraio 2014 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; solo il 4 luglio 2014, infatti, come emerge dall'incarto processuale e come affermato dallo stesso ricorrente, era stata depositata la nuova elezione di domicilio con revoca della precedente; a ciò si aggiunga che a nulla potevano rilevare le due dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] circa l'indisponibilità ad accettare le notifiche ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sia perché successive alla notifica già perfezionatasi il 30 giugno, sia perché concernenti il meccanismo di notifica di cui alla norma citata e non quello ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., operativo sulla scorta dell'elezione di domicilio dell'imputato avvenuta il precedente 14 febbraio; quanto al rinvio del 16 maggio 2017, esso era stato determinato dall'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, sicché non rileva come l'avviso sia stato dato, perché esso non era dovuto; in caso di rinvio dell'udienza per adesione del difensore dell'imputato all'astensione, infatti, non è dovuto alcun avviso, né al difensore né, per quanto interessa in questa sede, all'imputato; quello disposto dalla Cancelleria del Giudice di pace era, pertanto, superfluo, sicché gli eventuali vizi che lo abbiano riguardato non hanno alcuna valenza demolitiva rispetto alla sequenza processuale. 1.3. Esclusa la fondatezza delle altre eccezioni formulate dal ricorrente, il vizio che ha condotto all'odierno annullamento è quello che riguarda la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, dovuto ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. in quanto la motivazione è stata depositata il 10 settembre 2019, a fronte di una decisione deliberata il 22 gennaio 2019. Nonostante il tema sia stato posto nell'atto di appello, infatti, il Tribunale nulla ha detto a tal proposito, mentre può rilevarsi che l'avviso predetto è stato notificato al solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario dell'imputato benché, alla data dell'avviso, come sopra precisato, tale domiciliazione non fosse più valida, essendo stata sostituita da altra elezione (presso l'indirizzo di residenza) nell'atto di nomina depositato il 4 luglio 2014. Orbene, come già affermato da questa Corte, detta anomalia si risolve in una nullità di ordine generale a regime intermedio che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato; in tal caso, infatti — alla luce del dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 — non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314, proprio con riferimento all'avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.). In particolare, come condivisibilmente sancito dalla sentenza Prudentino, l'imputato ha diritto ad avere conoscenza della pronunzia per esercitare il proprio diritto ad appellare, non pregiudicato o "consumato" dalla proposizione di appello da parte del difensore e tale anomalia si ripercuote sul decreto di citazione per il giudizio di appello e sulla sentenza che segue; ciò in quanto, a norma dell'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., il presidente della Corte di appello "la citazione dell'imputato appellante", e poiché — secondo il sistema derivato dalla pronuncia della Corte costituzionale — "appellante" può ritenersi soltanto: - l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione; - quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente; - quello, infine, il cui difensore abbia proposto l'impugnazione e che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i termini previsti dalla legge; ne deriva che, ove non sia stato notificato il menzionato avviso di deposito, il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che quell'adempimento sia stato regolarmente effettuato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi invalidamente emesso proprio perché destinato a coinvolgere direttamente, compromettendolo, l'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, a sua volta espressione del diritto di difesa. Ad analoga conclusione, sia circa la natura della nullità che per quanto concerne l'irrilevanza sanante della proposizione di appello da parte del difensore, il Giudice di legittimità era già giunto a proposito dell'avviso di deposito dovuto all'imputato contumace (Sez. 2, n. 42590 del 10/10/2019, Santonocito, Rv. 277770; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato e altro, Rv. 261763; Sez. 6, n. 36684 del 28/09/2010, Dubenskyy, Rv. 248521; Sez. 5, Ordinanza n. 11911 del 22/01/2010, Zonca, Rv. 246553; Sez. 1, n. 43711 del 07/11/2007, Ciancaleoni, Rv. 238415), affermando principi perfettamente spendibili — ed effettivamente spesi già nella sentenza Prudentino — anche nel caso di avviso ex art. 548, comma 2, codice di rito, data l'identica funzione assegnata ai due atti, quali momenti informativi, per l'imputato, circa l'esito del procedimento. Se di nullità a regime intermedio si tratta, dunque, nel presente procedimento non vi è stata alcuna acquiescenza che possa avere un'efficacia sanante, giacché il vizio era stato denunziato nel primo momento utile successivo all'omissione dell'avviso, vale a dire nell'appello a firma del difensore, con una doglianza ignorata dal Giudice di appello. Fatta applicazione dei principi sopra richiamati, va pertanto rilevata la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello e, quale nullità derivata, quella della sentenza di appello; gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace affinché provveda alla corretta notificazione dell'avviso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. all'imputato, sì da consentire l'esercizio del diritto di appellare al prevenuto. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Trento perché provveda a rituale notifica dell'avviso di deposito. Così deciso il 10/1/2022. Il Consigliere estensore
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