CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 19140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Eddao9di, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiannento emessa il 7 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Verona, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2); fatti commessi in Peschiera del Garda il 30 ottobre 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M