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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45391/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sbe_ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, ridotta la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), e 223 legge fall.

Ritenuto che l'unica doglianza, proposta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, alle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, ;n quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogala in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sbe_ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, ridotta la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), e 223 legge fall. Ritenuto che l'unica doglianza, proposta per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, e non prevalenti, alle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, ;n quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogala in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 45391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris