CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 29909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2203/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende - controricorrent e - Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO diFIRENZE n. 623/2012 depositata il 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 2203/18Bozzi- Univ. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] si duole delle determinazioni adottate in suo danno dalla Corte d'Appello di Firenze con l'ordinanza riprodotta in esergo, che , definendo l'opposizione dal medesimo proposta avverso la stima dell'indennità di esproprio riconosciutagli dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a i terreni appresi pro quota dall'Università degli Studi di Firenze nel quadro degli interventi diretti alla realizzazione del Polo scientifico-tecnologico dell'ateneo, ha rideterminato la predetta indennità sulla scorta delle risultanze peritali integralmente condivise ed, in particolare, considerando che,sebbene le aree ablate avessero natura e destinazione urbanistica che ne escludevanola edificabilità, nondimeno il fatto che esse ricadessero in zone destinate ad attività pubbliche o di interesse collettivo ne giustificava la valutazione tenendo conto di tutte le loro possibili e lecite utilizzazioni,anche differenti da quella prettamente agricola. Per la cassazione di detta ordinanza insiste ora il Bozzi sulla base di sei motivi seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso l'intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercè il quale si insiste per la declaratoria di nullità dell'impugnata ordinanza perché il giudicante, richiesto di sostituire il nominato CTU ovvero di disporne la chiamata a chiarimenti, avrebbe omesso di statuire in ordine alle conclusioni declinate in via istruttoria,così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, è inammissibile, poiché, come a suo tempo precisato da SS.UU. 15982del 18/12/2001 – con affermazione rimasta immutata nel tempo (Cass., Sez. VI - I, 20/10/2017, n. 24830; Cass., Sez. IV, 18/03/2013, n. 6715; Cass., Sez. III, 11/02/2009, n. 3357) «il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. RG 2203/18Bozzi- Univ. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli proc. civ., ed è rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione». 3. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per aver il giudicante negato ogni conferenza al fatto che i terreni ablati fossero, nel quadro del più ampio intervento edificatorio operato dall'ente convenuto, destinati ad accogliere una vasca di contenimento delle acque meteoriche, escludendone cosi l'edificabilità, malgrado le norme della programmazione urbanistica localmente vigenti consentissero un utilizzo non esclusivamente agricolo dei medesimi; il terzo motivo di ricorso, mercè il quale si lamenta ancora l'erroneità dell'ordinanza in disamina, nonché la contraddittorietà della medesima, per aver il giudicante ritenuto di trovarsi, circa la predetta destinazione dei fondi, in presenza di un vincolo espropriativo quantunque essi dovessero essere considerati come aventi natura edificabile; ed il quarto motivo di ricorso, mercè il quale, si lamenta del pari l'erroneità dell'ordinanza per aver il giudicante liquidato l'indennità reclamata a prezzo vile non conforme ai prezzi di mercato, sono tutti inammissibili in quanto tutti intesi a sollecitare una rinnovazione dell'apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito. Questa Corte e il giudizio che si svolge avanti ad essa non sono infatti funzionali a riesaminare nel merito le determinazioni adottate dal provvedimento impugnato in quanto l'ufficio affidato dall'ordinamento processuale alla Corte di Cassazione è preordinato ad assicurare unicamente la legittimità della decisione adottata, valutandone la correttezza sotto il profilo della coerenza e della concludenza del procedimento logico che ha condotto al sua assunzione e la conformità RG 2203/18Bozzi- Univ. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli in punto di diritto del ragionamento decisorio sviluppato dal giudice di merito. In questo quadro l'apprezzamento delle risultanze istruttorie è compito che pertiene esclusivamente al giudice di merito, il cui responso è appunto censurabile in questa sede, secondo il modello del rimedio impugnatorio a critica vincolata, solo se esso sia infirmato da un vizio logico inficiante il procedimento deliberativo ovvero da un errore di diritto comportante una violazione o falsa applicazione di legge. In buona sostanza, ripetendo qui quanto si è più autorevolmente affermato altrove, il giudizio di cassazione non configura un terzo grado di giudizio in cui sia possibile mettere riparo, rivedendo segnatamente il giudizio in fatto reso dal decidente di merito, alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata. 4. Il quinto motivo di ricorso, mercè il quale si censura il deliberato in disamina per aver il giudicante ingiustamente negato, nel liquidare l'indennità di esproprio all'attualità, la rivalutazione del relativo credito, accordando i soli interessi compensativi del danno da ritardo in ragione della sua natura di obbligazione di valuta, e ciò malgrado l'indebitamento nel frattempo sofferto dal ricorrente che aveva dovuto contrarre un mutuo fondiario sostenendone il costo per gli interessi, è doppiamente inammissibile. Esso impinge, inizialmente, ancora, nella rimeditazione di profili di fatto della vicenda che non sono di pertinenza di questa Corte, si ché ove la circostanza oggi allegata sia stata effettivamente portata al vaglio del giudice di merito– il che non escluderebbe in contrario il rilievo della novità della questione –l'apprezzamento negativo di essa è espressione di un giudizio di fatto che si sottrae, per quanto innanzi precisato, al sindacato qui richiesto; per contro il motivo non si allinea, d'altro canto, al tenore del decisum, atteso che la Corte d'Appello ha escluso il maggior danno da svalutazione monetaria sul rilievo che RG 2203/18Bozzi- Univ. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nella specie l'istante era venuto meno all'onere di provare quale fosse stato il rendimento nel periodo dei BOT in rapporto al saggio degli interessi legali riconosciuti con l'ordinanza. 5. Il sesto motivo di ricorso, mercé il quale si impugna la statuizione in punto di spese adottata dalla Corte di merito, per averne essa disposto la compensazione sul presupposto della reciproca soccombenza di entrambe le parti, venendo a collocarsi il valore di stima in una linea mediana tra quanto preteso dall'istante e quanto offerto dall'ente convenuto, è inammissibile non essendo la predetta determinazione sindacabile in questa sede (Cass., Sez. III, 26/05/2021, n. 14459; Cass. Sez. II, 20/12/2017, n. 30592; Cass., Sez. II, 31/01/2014, n. 2149). 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma