CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale LucaSciarretta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenutaprescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile A.O.R.N. “A.[OSCURATO:PERSONA]”, che ha concluso chiedendo il rigetto o l’inammissibilità del ricorso e lacondanna alle spese di difesa in favore della parte civile, come da nota speseallegata;udito l’[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d’appello di Napoli,in parziale riforma della sentenza emessa in data 26 gennaio 2023 dalTribunale di Napoli, ha dichiarato la prescrizione dei reati di peculato dall’anno2010 fino al 15 marzo 2012, ed ha ridotto la pena inflitta per la residuaimputazione relativa al peculato correlato alla fattura emessa in data 28 marzo2012, a tre anni di reclusione con la pena accessoria dell’interdizione temporaneadai pubblici uffici per la durata di cinque anni e la conferma delle statuizioni civili,con la condanna alle spese in favore della parte civile costituita.L’imputato era stato condannato con la sentenza del Tribunale diNapoli del 26 gennaio 2023 per i reati di cui agli artt. 81, 314 cod. pen., peravere trattenuto negli anni dal 2010 al 2012 le somme incassate dai pazienti dalui operati presso cliniche private, in particolare interventi di chirurgia estetica ericostruttiva, omettendo di versare alla propria [OSCURATO:PERSONA] diNapoli tali somme, essendo prevista l’attribuzione in suo favore di una quota pariad una percentuale variabile tra l’8 e il 38 % dell’incasso per tali prestazioniautorizzate in forza del rapporto di lavoro esclusivo intercorrente con l’ospedale.Con la sentenza emessa dalla Corte di appello, preso atto dellaprescrizione di tutti i reati di peculato meno quello relativo al peculato correlatoalla fattura emessa in data 28 marzo 2012, e ridotta conseguentemente la penanella misura sopra indicata, venivano confermate le statuizioni civili emesse infavore della parte civile AORN [OSCURATO:PERSONA] di Napoli oltre alla rifusione delle spesedi costituzione e difesa per il grado di appello.2. Tramite i propri difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] della Pietra eBruno [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi, articolando imotivi di seguito indicati.Ricorso Avv. della Petra2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.417 cod. proc. pen. per nullità della richiesta di rinvio a giudizio dovutaall’indeterminatezza della imputazione, non essendo precisati il quantum e l’andelle somme di cui è stato omesso il versamento all’azienda ospedaliera, indicatein percentuali variabili.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in meritoalla rilevanza della illegittimità del provvedimento con cui l’azienda ospedalieraha autorizzato prestazioni sanitarie non eseguibili in regime A.L.P.I. (attivitàlibero professionale intramuraria), trattandosi di interventi di chirurgia esteticanon erogabili dal [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che nonpossono ritenersi pubbliche le somme versate dai pazienti al professionista.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dilegge in relazione alla natura degli interventi di chirurgia estetica qualificati comedi natura ricostruttiva funzionale e quindi erogabili dal servizio sanitarionazionale, implicando la valutazione operata dalla Corte di appello una inversionedell’onere della prova che è a carico dell’accusa.2.4. Con il quarto e quinto motivo deduce vizio di motivazione perindeterminatezza dell’importo oggetto dell’appropriazione indebita in mancanzadi accertamenti sulle quote spettanti al medico dell’azienda ospedaliera e lamancata rinnovazione dell’istruttoria in relazione alla verifica della legittimitàdell’autorizzazione per l’effettuazione in regime di A.L.P.I. (attività liberoprofessionale intramuraria) di interventi di chirurgia estetica.3. Con il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] oltre a reiterare con ilprimo motivo le medesime questioni per la mancata determinazione dell’importodelle somme indebitamente trattenute e della tipologia degli interventi dichirurgia estetica non rientranti tra i servizi essenziali erogabili dal ServizioSanitario [OSCURATO:PERSONA] secondo i livelli essenziali di assistenza (LEA), con il secondomotivo deduce la prescrizione del reato relativamente alla fattura del 28 marzo2012, unica imputazione ritenuta non prescritta, perché si è attribuito rilevanzaalla data della fattura e non a quella dell’intervento chirurgico e del relativopagamento avvenuti verosimilmente in data anteriore.Si deduce, infine, la illogicità e carenza di motivazione in punto dideterminazione della pena per la mancata considerazione dell’offerta transattivada parte dell’imputato in rapporto all’unica condotta di peculato residua anche aifini dell’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 323-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per genericità ditutti i motivi dedotti nei due atti di impugnazione proposti nell’interessedell’imputato.Quanto al motivo relativo alla dedotta nullità della richiesta di rinvio agiudizio per indeterminatezza della imputazione non essendo precisati il quantume l’an delle somme dovute indicate in percentuali variabili, si deve osservare chela questione è stata adeguatamente affrontata da entrambi i giudici di primo esecondo grado, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità secondocui occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere la nullitàdel decreto di citazione a giudizio ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo diindividuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stataformulata in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pienoesercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato (ex multis, Sez. 3, n.9314del 16/11/2023 dep. 2024, P., Rv. 286023).È stato osservato al riguardo che la difesa ha prodotto anche unapropria consulenza di parte per quantificare le somme dovute all’enteospedaliero, avendo a disposizione per effetto della descrizione dei fatti-reatocontenuta nell’imputazione tutti i parametri necessari per quantificare gli importidei peculati contestati, essendo il riferimento all’importo complessivo indicatonell’imputazione il risultato di una stima operata per difetto rispetto all’elevatonumero di prestazioni mediche eseguite nel periodo temporale riferito agli anni2010 e 2012, con specifica indicazione delle cliniche e dei pazienti interessati.Rispetto a tali argomenti, il ricorrente non ha formulato una criticapuntuale e ciò solo rende evidente la carenza di specificità della deduzionedifensiva qui riproposta pedissequamente senza alcun riferimento alla concretaed effettiva lesione del diritto di difesa.2. Passando alla questione centrale, oggetto delle comuni censurededotte nei distinti atti di impugnazione proposti dai due difensori di fiducia,relativa alla pretesa illegittimità dell’autorizzazione con cui l’azienda ospedalieraavrebbe consentito l’effettuazione di prestazioni sanitarie non eseguibili in regimeA.L.P.I. (attività libero professionale intramuraria), trattandosi di interventi dichirurgia estetica non erogabili dal [OSCURATO:PERSONA], è sufficienteosservare che le doglianze sono del tutto generiche rispetto al profilo fattualerelativo all’inquadramento degli interventi tra quelli non erogabili in quantogiustificati da mere finalità estetiche e non anche ricostruttive.Nella sentenza di merito ai fini dell’integrazione del delitto di peculatoè stata ravvisata la sussistenza del nesso funzionale che qualifica come dipertinenza pubblica le somme incassate dal medico e non versate all’enteospedaliero per un duplice ordine di ragioni, evidenziandosi in primo luogo chenon tutti gli interventi eseguiti dall’imputato avessero esclusivamente finalitàestetiche ed in secondo luogo adducendo la mancanza di una palese illegittimitàdell’autorizzazione all’attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I.) estesaanche agli interventi di chirurgia estetica e non solo a quelli aventi finalitàricostruttive erogabili dal [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto dedotto nel terzo motivo del ricorso dell’Avv.della Pietra, era onere del ricorrente a fronte di prestazioni mediche nonqualificabili esclusivamente come eseguite per finalità estetiche dare conto deglielementi di fatto specifici da cui desumere che gli interventi per i quali sono statetrattenute indebitamente da parte del medico le quote degli incassi spettantiall’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] fossero qualificabili come interventi di chirurgiaestetica e non anche come interventi giustificati da finalità ricostruttive, comeevidenziato nel corso dell’istruttoria dal dirigente del reparto in cui il [OSCURATO:PERSONA] la propria attività professionale (vedi pag. 16 della sentenza di primogrado).Avendo messo in dubbio la legittimità dell’autorizzazione posta a basedell’attività medica intramoenia svolta dall’imputato, era onere del ricorrentedare conto della effettiva natura degli interventi praticati, non solo censurando laquestione sul piano della normativa di settore dell’ordinamento del ServizioSanitario [OSCURATO:PERSONA], ma innanzitutto specificando ed allegando gli elementi difatto da cui poter desumere in concreto che gli interventi di chirurgia eseguiti inregime di attività libero professionale intramuraria, oggetto della contestazione,fossero connotati da finalità esclusivamente estetiche.Ciò in considerazione del fatto che sono state escusse le persone che atali interventi si sono sottoposte e che nulla è stato specificato al riguardo daparte del ricorrente.La carenza di specificità rispetto alla tipologia in concreto degli interventichirurgici praticati dall’imputato cui si riferiscono i peculati esonera il Collegiodalla valutazione della questione sotto il diverso profilo della verifica della validitàsul piano amministrativo e contabile dell’autorizzazione rilasciata anche per gliinterventi di chirurgia estetica e non solo per quelli di chirurgia ricostruttiva, aifini della ipotizzata esclusione del nesso funzionale tra le condotte diappropriazione indebita e la natura pubblica delle prestazioni sanitarie eseguite,sotto il profilo del loro carattere abusivo e conseguente negazione della vestesoggettiva di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale in capoall’agente.3. I restanti motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e la mancataconcessione dell’attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen. sono anch’essigenerici rispetto alla motivazione del tutto esaustiva con la quale la Corteterritoriale ha dato conto della irrogazione di una pena di poco superiore alminimo edittale e della riduzione inferiore al massimo per le riconosciutecircostanze attenuanti generiche, avendo giustificato il diniego di detta specialearrecato all’[OSCURATO:PERSONA], sottolineando come l’incensuratezzadell'imputato e le parziali ammissioni degli addebiti siano state già apprezzateper riconoscergli le circostanze attenuanti generiche.Peraltro, appare manifestamente infondata la pretesa applicazionedell’attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 323-bis cod.pen. valorizzando la prescrizione dei peculati e limitando l’apprezzamento dellagravità all’unico peculato per il quale la prescrizione non è maturata, nonpotendo la prescrizione dei reati incidere sulla valutazione della gravità dell’unicofatto non prescritto, che si colloca nel contesto di una sistematica condottaillecita di appropriazione della quota degli incassi spettante all’aziendaospedaliera [OSCURATO:PERSONA], assumendo rilievo il carattere sistematico delleappropriazioni e la conseguente gravità del pregiudizio arrecato al buonandamento dell'azione amministrativa, profili di fatto del tutto incompatibili conla circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. proc. pen., cheimpone di valutare la vicenda nel suo complesso e non solo l'entità patrimonialedella singola violazione considerata.4. Infine, va rilevata anche l’assoluta genericità del motivo di ricorso con ilquale è stata censurata la decisione della Corte territoriale in riferimento allaprescrizione di tutti i peculati ad eccezione di quello relativo all’interventochirurgico effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il quale risulta esserestata emessa in data 28 marzo 2012 la fattura relativa all’incasso delle sommeversate dalla predetta paziente e trattenute indebitamente dall’imputato ancheper la quota spettante all’[OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, senza tenere conto dei periodi di sospensione, ha addotto laprescrizione anche dell’unico peculato per il quale è intervenuta la condannapenale, evidenziando unicamente il mancato accertamento della data in cuisarebbe avvenuto l’effettivo incasso della somma versata dalla paziente,ritenendola antecedente alla data della fattura.A tale riguardo deve ritenersi che il riferimento alla data di emissione dellafattura non assume di per sé rilevanza ai fini della determinazione del momentoconsumativo del reato di peculato, essendo stato chiarito (vedi pag. 6 dellasentenza di primo grado) che l’obbligo del medico di versare all’aziendaospedaliera le somme riscosse scadeva il giorno dieci del mese successivoall’incasso, sicchè la data di consumazione del reato deve essere collocata per gliimporti fatturati nel marzo del 2012 al giorno 10 aprile del 2012.Inoltre, sebbene la Corte di appello abbia fatto riferimento ad un periodo disospensione di sei mesi e giorni dieci, che porterebbe a ritenere decorso iltermine di prescrizione massimo di dodici anni e sei mesi previsto per il peculatosecondo la normativa penale vigente al tempo di commissione del reato (penamassima anni dieci di reclusione) alla data del 20 aprile 2024, quindi, quattrogiorni prima della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 24aprile 2024, tuttavia, dalla stessa motivazione della sentenza, nella partedescrittiva dello svolgimento del processo emerge che nel solo giudizio di appellosono stati disposti due rinvii delle udienze su richiesta della difesa non motivatada legittimo impedimento con conseguente sospensione operante ipso iure deltermine di prescrizione per l’intero periodo, per un totale di giorni 287 (per giorni112, dal 25 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 e, per ulteriori 175 giorni, dal 15ottobre 2024 all’8 aprile 2025) già di per sé sufficiente a ritenere non ancoradecorso il termine di prescrizione alla data di pronuncia della sentenza disecondo grado (il termine di prescrizione massimo di dodici anni e mesi sei adecorrere dal 10 aprile 2012, considerato il periodo di sospensione di gg. 287,sarebbe scaduto il 24 luglio 2025).Pertanto, dovendosi tenere conto degli effettivi periodi di sospensione dellaprescrizione il reato non può ritenersi prescritto prima della pronuncia dellasentenza del grado di appello.Il riferimento del ricorrente ad un presumibile pagamento anticipato rispettoalla data della fattura appare generico in mancanza della specificazione deglielementi da cui trarre una tale presunzione, considerato che secondo laricostruzione del fatto operata, invece, nella sentenza di primo grado (vedi pag.12 della sentenza), l’intervento chirurgico di cui si tratta sarebbe avvenuto nelmarzo del 2012, con la conseguenza che il pagamento della somma di 4.500euro, di importo superiore a quello di 400 euro indicato nella fattura emessa indata 28 marzo 2012, deve essere logicamente collocato in quello stesso contestotemporale, assumendo rilievo ai fini della consumazione la scadenza del giornodieci del mese successivo al pagamento.Va da sé che l'inammissibilità del ricorso dovuta alla genericità di tutti imotivi dedotti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitàa norma dell'art. 129 cod. proc., nella specie la prescrizione del reato maturatasuccessivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in tremila euro.Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa della parte civile, in questo grado, che, in considerazionedella natura e qualità delle questioni trattate, e dell'attività svolta, appare equodeterminare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AORNA. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]