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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34327/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1115/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio, alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè, Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/06/1993 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1115/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, al trattamento sanzionatorio, alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè, Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
Sentenza Cassazione n. 34327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris