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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15583/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il difensore dell'imputato ha depositato memorie con le quali insiste nelle ragioni di ricorso del primo motivo proposto, censurando la decisione della Corte d'Appello di non procedere a perizia sul contatore e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per disporre l'accertamento tecnico. 2.

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, relativi alla denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale avuto riguardo agli artt. 495 comma 2 e 603 comma 1, per mancata assunzione di una prova decisiva, nonché alla contraddittorietà della motivazione in ordine agli artt. 624 e 625 c.p. ed all'affermazione di responsabilità in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono inammissibili.

Ed infatti, oltre ad essere fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sicchè si svelano estrinsecamente generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, sono anche costruiti in fatto, volti ad ottenere una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, e manifestamente infondati.

Invero, è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte d'Appello ha dato ampiamente conto dell'inutilità della perizia sui magneti che servirono a ridurre la contabilizzazione dell'energia elettrica consumata, incidendo sulla corretta misurazione del contatore di cui era fruitore l'imputato (cfr. pag. 2, 3, 4 della sentenza impugnata soprattutto): erano state effettuate ben tre prove che avevano dato contezza di come, quando sul contatore erano posizionati i due magneti sequestrati al ricorrente, il contatore segnava il 53,7% in meno rispetto ai consumi reali.

3. Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 62, comma 4, cod. pen. nonché la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'art. 62-bis cod. pen., si rivelano, oltre che reiterativi di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici del merito con corrette argomentazioni giuridiche, anche manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ed anzi puntuale nel ricostruire le ragioni in base alle quali non si è ritenuto possibile riconoscere l'attenuante del danno di lieve entità (il danno provocato è, invece, significativo tanto che ha dato luogo ad una transazione tra ENEL e ricorrente per un valore di 757,73 euro) né le attenuanti generiche (in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'adeguatezza della dosimetria sanzionatoria al disvalore del fatto).

Del resto, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche, è noto che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come accaduto nel caso di specie - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 27:L269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Il difensore dell'imputato ha depositato memorie con le quali insiste nelle ragioni di ricorso del primo motivo proposto, censurando la decisione della Corte d'Appello di non procedere a perizia sul contatore e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per disporre l'accertamento tecnico. 2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, relativi alla denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale avuto riguardo agli artt. 495 comma 2 e 603 comma 1, per mancata assunzione di una prova decisiva, nonché alla contraddittorietà della motivazione in ordine agli artt. 624 e 625 c.p. ed all'affermazione di responsabilità in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono inammissibili. Ed infatti, oltre ad essere fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, sicchè si svelano estrinsecamente generici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, sono anche costruiti in fatto, volti ad ottenere una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, e manifestamente infondati. Invero, è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'Appello ha dato ampiamente conto dell'inutilità della perizia sui magneti che servirono a ridurre la contabilizzazione dell'energia elettrica consumata, incidendo sulla corretta misurazione del contatore di cui era fruitore l'imputato (cfr. pag. 2, 3, 4 della sentenza impugnata soprattutto): erano state effettuate ben tre prove che avevano dato contezza di come, quando sul contatore erano posizionati i due magneti sequestrati al ricorrente, il contatore segnava il 53,7% in meno rispetto ai consumi reali. 3. Rilevato che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 62, comma 4, cod. pen. nonché la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'art. 62-bis cod. pen., si rivelano, oltre che reiterativi di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici del merito con corrette argomentazioni giuridiche, anche manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ed anzi puntuale nel ricostruire le ragioni in base alle quali non si è ritenuto possibile riconoscere l'attenuante del danno di lieve entità (il danno provocato è, invece, significativo tanto che ha dato luogo ad una transazione tra ENEL e ricorrente per un valore di 757,73 euro) né le attenuanti generiche (in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'adeguatezza della dosimetria sanzionatoria al disvalore del fatto). Del resto, quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche, è noto che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - come accaduto nel caso di specie - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 27:L269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 15583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris