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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31588/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'artt. 42, 43 e 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale è ben compatibile con l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284330 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'artt. 42, 43 e 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale è ben compatibile con l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284330 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio
Sentenza Cassazione n. 31588/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris