CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10575-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8679/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava all'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «Associazione»), individuando quali coobbligati destinatari dell'atto anche tutti i membri del Consiglio Direttivo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avviso di accertamento con il quale, riconoscendo la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente, recuperava a tassazione per l'anno 2010 maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, irrogando le relative sanzioni. Contro tale atto impositivo l'Associazione e gli associati componenti del Consiglio Direttivo proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 10 dicembre 2018, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'avviso di accertamento nei soli confronti dell'Associazione. Osservava, in particolare, che l'Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova che gli associati nei cui confronti era stato emesso l'atto impugnato avessero agito in nome e per conto dell'Associazione, non essendo rilevante la mera titolarità della rappresentanza dell'Associazione o la carica sociale ricoperta, bensì l'attività negoziale svolta per conto della stessa. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Ric. 2020 n. 10575 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. I controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell'attività negoziale svolta dai componenti del [OSCURATO:PERSONA] per conto dell'Associazione essendo sufficiente dimostrare il ruolo rivestito dal soggetto all'interno dell'ente ed il mancato adempimento degli obblighi fiscali. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di merito si è svolto anche nei confronti degli altri associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali deve pertanto essere integrato il contradditorio. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]