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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21992/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1961, avverso la sentenza emessa il 7 maggio 2021 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita all'udienza del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha replicato ai rilievi del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 maggio 2021, depositata originariamente il 16 giugno 2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha concesso ad entrambi la sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di favoreggiamento personale di cui al capo B) ed era stato assolto dal reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo A) per non aver commesso il fatto.

3. Per entrambi i Giudici del merito la prova del reato di cui all'art. 378 cod. pen. era fornita dalle intercettazioni delle telefonate, avvenute il 16 dicembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva che il primo doveva comunicare al secondo delle notizie urgenti, nonché dalla conversazione in presenza tra i due, registrata da [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio cellulare e il cui contenuto è stato reso conoscibile nell'odierno giudizio tramite estrapolazione dei dati con l'ausilio di un consulente informatico, incaricato dal Pubblico ministero.

4. A seguito di ricorso per cassazione, con sentenza del 13 giugno 2022 la Sesta Sezione di questa Corte, risultando l'anzidetta pronuncia d'appello sottoscritta solo dal Consigliere estensore e non anche dal Presidente, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina per la rinnovazione dell'atto nullo.

5. La sentenza di appello è stata, quindi, nuovamente depositata il 12 settembre 2022 e avverso essa il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 5.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 270, 360 cod. proc. pen., 117 disp. att. cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e della registrazione tra presenti.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche del 16 dicembre, perché disposte in altro procedimento e autorizzate per un fatto diverso da quello ascritto all'imputato, non connesso ex art. 12 cod. proc. pen. ai reati per cui si procede, avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina relativa all'uso processuale del corpo di reato.

Ciò in quanto la condotta favoreggiatrice, secondo la stessa sentenza impugnata, si sarebbe esplicata ben al di là delle conversazioni in questione, andando ad esplicarsi principalmente nell'incontro in presenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], sicché le intercettazioni non si sarebbero potute utilizzare oltre i limiti dell'art. 270 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità del file audio Voce 012, contenente la registrazione di alcuni dialoghi, estrapolata dal cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato dato l'avviso al ricorrente, raggiunto da indizi di reità, essendo già stato denunciato e indicato come indagato in due C.N.R. ed informative precedenti.

L'omesso avviso al ricorrente comporterebbe l'inopponibilità al medesimo della prova in questione, definita dalla stessa Corte d'appello come la prova regina a suo carico con conseguente impossibilità di pervenire all'affermazione della sua responsabilità penale; 5.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 535 cod. proc. pen. e 378 cod. pen. nonché vizi della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato.

Secondo il ricorrente, gli elementi probatori acquisiti non sarebbero idonei ad affermare la sua responsabilità: le telefonate intercettate la sera del 16 dicembre 2015, ammesso che fossero intervenute tra iI ricorrente e Piscitello, proverebbero solo che il primo aveva qualcosa da dire al secondo ma non dimostrerebbero nulla circa il contenuto della notizia da riferire.

Tale contenuto potrebbe desumersi esclusivamente dalla trascrizione della registrazione ma mancherebbe la prova che la voce della registrazione, estrapolata dal telefonino di [OSCURATO:PERSONA], fosse quella dell'imputato e che la registrazione fosse avvenuta la sera del 16 dicembre 2015; 5.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 603, 533 e 535 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in relazione alla ritenuta superfluità della perizia, diretta ad accertare l'attribuibilità delle voci dei conversanti nelle intercettazioni e registrazioni in atti.

Se è vero, infatti, che l'attribuibilità delle voci ai conversanti non deve avvenire necessariamente attraverso una perizia fonica ma può essere effettuata sulla base di altri elementi, comprese le testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria, sarebbe altresì vero che la Corte d'appello non avrebbe indicato in base a quali elementi, diversi dalla perizia fonica, ha ritenuto di attribuire al ricorrente le conversazioni in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.

2. Il primo motivo del ricorso è in parte fondato. 2.1 Per la migliore comprensione delle doglianze, formulate in tale motivo, giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, il presente procedimento ha tratto origine da una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata il 16 dicembre 2015, mentre erano in corso indagini nell'ambito di un procedimento in cui erano state disposte intercettazioni all'interno dello studio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dalla telefonata si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] doveva comunicare a [OSCURATO:PERSONA] delle notizie urgenti, non riferibili né per telefono né presso lo studio di quest'ultimo.

I due, pertanto, avevano concordato di incontrarsi nella giornata seguente presso un bar.

Dopo la prima telefonata, nei minuti successivi, gli stessi interlocutori, si erano risentiti due volte per telefono ed erano tornati sull'argomento della notizia da dare, concordando anche di vedersi nella stessa giornata.

La conversazione, avvenuta nel corso dell'incontro, era stata registrata da [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio cellulare e il suo contenuto è stato reso conoscibile nell'odierno giudizio tramite estrapolazione dei dati con l'ausilio di un consulente informatico, incaricato dal Pubblico ministero.

La registrazione (c.d. file audio Voce 012) è stata integralmente trascritta dalla Polizia giudiziaria nel corpo dell'informativa del 5 luglio 2017. 2.2 Con il primo motivo del ricorso il ricorrente ha dedotto, innanzitutto, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche, effettuate il 16 dicembre 2015, perché disposte in un altro procedimento e autorizzate per un fatto diverso da quello ascrittogli e non connesso ex art. 12 cod. proc. pen..

Nel rigettare l'eccezione, la Corte territoriale, ha affermato che le conversazioni intercettate integravano esse stesse una condotta criminosa, sicché la loro acquisizione andava inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, con conseguente non applicazione delle limitazioni stabilite dall'art. 270 cod. proc. pen. 2.3 L'assunto del collegio territoriale è errato.

Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali da utilizzare in altri procedimenti, il massimo Consesso di questa Corte, nella sentenza n. 32697 del 26 giugno 2014 (Floris ed altro, Rv. 259776 - 01), ha precisato che «la comunicazione o conversazione, oggetto di registrazione, costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o una conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo».

In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che «risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza (Sez. 5, n. 6 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719; Sez. 5, n. 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486; Sez. 1, n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790; Sez. 6, n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501; Sez. 5, n. 5061 del 14/11/1997, Paolini, Rv. 210110) che in dottrina, in relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo (falsità ideologica; falsa testimonianza e falsità analoghe; calunnia; simulazione di reato ed altri), che il supporto cartaceo o la registrazione, che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate, costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all'art. 235 cod. proc. pen.

Si deve, pertanto, affermare che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale» (così nella motivazione della sentenza Floris).

In altri termini, ai fini dell'utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca - rectius sostanzi in sé - la condotta prevista dalla legge come reato.

E ciò è possibile soltanto allorché si tratti di incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche con la sola interlocuzione, oggetto di registrazione, e non anche nel - diverso - caso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato.

L'intercettazione costituisce, dunque, "corpo del reato" e può essere utilizzata oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. soltanto qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per sé lesive di un precetto penale (Sez. 6, n. 13166 del 29/11/2011 - dep. 2012, Alessio, Rv. 252578-01; Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 - 01) e, quindi, siano tali da integrare il reato, e non anche nel diverso caso in cui costituisca soltanto una "prova" della condotta costituente reato o di frammenti di essa.

Esempi tipici di tale situazione sono quelli in cui, nel corso della conversazione intercettata, l'agente riveli un segreto d'ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all'interessato integrando il favoreggiamento personale, diffami, minacci o molesti una persona, nei quali appunto l'interlocuzione monitorata costituisce in sé il reato, avente contenuto dichiarativo.

Diversamente, non potrà ritenersi corpo di reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in sé un reato, ma - soltanto - una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.4 Di tali indicazioni ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio di merito là dove ha considerato "corpo di reato" e, quindi, utilizzabili oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. le intercettazioni delle telefonate del 16 dicembre 2015.

Di contro, quelle dichiarazioni intercettate, da cui si evinceva che uno dei due interlocutori doveva comunicare all'altro delle notizie urgenti, non riferibili né per telefono né presso lo studio di quest'ultimo, non integravano il reato contestato all'imputato, così che non costituivano corpo del reato.

Esse, pertanto, erano sottoposte ai limiti indicati dall'art. 270 cod. proc. pen. e, non essendosi al cospetto di un reato per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio, già solo per tale rilievo, non potevano essere utilizzate nel caso in esame. 2.5 E' invece infondata la doglianza, formulata sempre nel primo motivo del ricorso, relativa all'inutilizzabilità del file audio Voce 012, contenente la registrazione di alcuni dialoghi, estrapolata dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA].

Giova premettere che questa Corte, anche di recente (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Rv. 283977 - 01), ha ribadito il principio, espresso nella pronuncia delle Sezioni unite n. 36747 del 28/05/2003 (Torcasio, Rv. 225465 - 01), secondo cui «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa» (Sez. 2, n. 40148 del 6/07/2022, Rv. 283977 - 01).

Ciò posto, con specifico riguardo alla doglianza del ricorrente, relativa all'omesso avviso, asseritamente dovuto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. peli., deve rilevarsi che è corretta la motivazione adottata dalla Corte del merito, che ha ritenuto che non avesse rilievo la qualifica data all'atto dal Pubblico ministero, atteso che la trascrizione del file è attività ripetibile, con conseguente non necessarietà degli avvisi alla parte, che può far valere ogni imprecisione della trascrizione nel corso del procedimento.

Siffatta conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'estrazione di copie di files da un computer non rientra tra le attività irripetibili, potendo, invece, essere sempre ripetuta (Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, Rv. 280618 - 02).

D'altra parte, pur a volere far dipendere la ripetibilità o l'irreperibilità dell'estrazione dalle concrete circostanze del caso (per esempio, la peculiarità del software, il suo stato, le vicende del procedimento), deve nondimeno rilevarsi che il ricorrente non ha fornito elementi per valutare perché, in concreto, in questo specifico procedimento, l'atto di estrazione di copia dovesse considerarsi atto irripetibile.

3. E' fondato invece il rilievo censorio del ricorrente, formulato nel secondo e nel terzo motivo, concernente la ritenuta attribuibilità a sé della voce della registrazione, estrapolata dal telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA].

Deve rilevarsi, infatti, che la declaratoria di inutilizzabilità, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 2.3 e 2.4, delle telefonate intercettate il 16 dicembre 2015, pone un problema di tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla identificazione del soggetto protagonista della conversazione in presenza, registrata da [OSCURATO:PERSONA].

Eliminato l'antecedente fattuale della conversazione registrata, da cui potere desumere sul piano logico elementi per l'identificazione dei colloquianti della conversazione registrata, si impone la necessità di individuare altri elementi atti a individuare nel ricorrente uno dei due interlocutori dell'anzidetta conversazione: elementi che non si desumono dalla lettura della sentenza impugnata.

Né a colmare siffatta lacuna soccorre la sentenza di primo grado, che si limita anch'essa a ricostruire la vicenda dando conto delle telefonate intercorse prima della conversazione registrata, senza nulla aggiungere in merito ad altri elementi utili al fine di accertare se la voce registrata da [OSCURATO:PERSONA] fosse quella del ricorrente.

4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà ad eliminare le rilevate lacune della motivazione, eventualmente procedendo ad attività istruttoria integrativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 settembre 1961, avverso la sentenza emessa il 7 maggio 2021 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita all'udienza del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha replicato ai rilievi del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, depositata originariamente il 16 giugno 2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2020, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha concesso ad entrambi la sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza di primo grado, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di favoreggiamento personale di cui al capo B) ed era stato assolto dal reato di rivelazione di segreti di ufficio di cui al capo A) per non aver commesso il fatto. 3. Per entrambi i Giudici del merito la prova del reato di cui all'art. 378 cod. pen. era fornita dalle intercettazioni delle telefonate, avvenute il 16 dicembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva che il primo doveva comunicare al secondo delle notizie urgenti, nonché dalla conversazione in presenza tra i due, registrata da [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio cellulare e il cui contenuto è stato reso conoscibile nell'odierno giudizio tramite estrapolazione dei dati con l'ausilio di un consulente informatico, incaricato dal Pubblico ministero. 4. A seguito di ricorso per cassazione, con sentenza del 13 giugno 2022 la Sesta Sezione di questa Corte, risultando l'anzidetta pronuncia d'appello sottoscritta solo dal Consigliere estensore e non anche dal Presidente, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina per la rinnovazione dell'atto nullo. 5. La sentenza di appello è stata, quindi, nuovamente depositata il 12 settembre 2022 e avverso essa il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 5.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 270, 360 cod. proc. pen., 117 disp. att. cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e della registrazione tra presenti. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. delle intercettazioni telefoniche del 16 dicembre, perché disposte in altro procedimento e autorizzate per un fatto diverso da quello ascritto all'imputato, non connesso ex art. 12 cod. proc. pen. ai reati per cui si procede, avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina relativa all'uso processuale del corpo di reato. Ciò in quanto la condotta favoreggiatrice, secondo la stessa sentenza impugnata, si sarebbe esplicata ben al di là delle conversazioni in questione, andando ad esplicarsi principalmente nell'incontro in presenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], sicché le intercettazioni non si sarebbero potute utilizzare oltre i limiti dell'art. 270 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità del file audio Voce 012, contenente la registrazione di alcuni dialoghi, estrapolata dal cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato dato l'avviso al ricorrente, raggiunto da indizi di reità, essendo già stato denunciato e indicato come indagato in due C.N.R. ed informative precedenti. L'omesso avviso al ricorrente comporterebbe l'inopponibilità al medesimo della prova in questione, definita dalla stessa Corte d'appello come la prova regina a suo carico con conseguente impossibilità di pervenire all'affermazione della sua responsabilità penale; 5.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 535 cod. proc. pen. e 378 cod. pen. nonché vizi della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato. Secondo il ricorrente, gli elementi probatori acquisiti non sarebbero idonei ad affermare la sua responsabilità: le telefonate intercettate la sera del 16 dicembre 2015, ammesso che fossero intervenute tra iI ricorrente e Piscitello, proverebbero solo che il primo aveva qualcosa da dire al secondo ma non dimostrerebbero nulla circa il contenuto della notizia da riferire. Tale contenuto potrebbe desumersi esclusivamente dalla trascrizione della registrazione ma mancherebbe la prova che la voce della registrazione, estrapolata dal telefonino di [OSCURATO:PERSONA], fosse quella dell'imputato e che la registrazione fosse avvenuta la sera del 16 dicembre 2015; 5.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 190, 603, 533 e 535 cod. proc. pen. nonché vizi della motivazione in relazione alla ritenuta superfluità della perizia, diretta ad accertare l'attribuibilità delle voci dei conversanti nelle intercettazioni e registrazioni in atti. Se è vero, infatti, che l'attribuibilità delle voci ai conversanti non deve avvenire necessariamente attraverso una perizia fonica ma può essere effettuata sulla base di altri elementi, comprese le testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria, sarebbe altresì vero che la Corte d'appello non avrebbe indicato in base a quali elementi, diversi dalla perizia fonica, ha ritenuto di attribuire al ricorrente le conversazioni in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio. 2. Il primo motivo del ricorso è in parte fondato. 2.1 Per la migliore comprensione delle doglianze, formulate in tale motivo, giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata, il presente procedimento ha tratto origine da una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata il 16 dicembre 2015, mentre erano in corso indagini nell'ambito di un procedimento in cui erano state disposte intercettazioni all'interno dello studio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalla telefonata si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] doveva comunicare a [OSCURATO:PERSONA] delle notizie urgenti, non riferibili né per telefono né presso lo studio di quest'ultimo. I due, pertanto, avevano concordato di incontrarsi nella giornata seguente presso un bar. Dopo la prima telefonata, nei minuti successivi, gli stessi interlocutori, si erano risentiti due volte per telefono ed erano tornati sull'argomento della notizia da dare, concordando anche di vedersi nella stessa giornata. La conversazione, avvenuta nel corso dell'incontro, era stata registrata da [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio cellulare e il suo contenuto è stato reso conoscibile nell'odierno giudizio tramite estrapolazione dei dati con l'ausilio di un consulente informatico, incaricato dal Pubblico ministero. La registrazione (c.d. file audio Voce 012) è stata integralmente trascritta dalla Polizia giudiziaria nel corpo dell'informativa del 5 luglio 2017. 2.2 Con il primo motivo del ricorso il ricorrente ha dedotto, innanzitutto, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., delle intercettazioni telefoniche, effettuate il 16 dicembre 2015, perché disposte in un altro procedimento e autorizzate per un fatto diverso da quello ascrittogli e non connesso ex art. 12 cod. proc. pen.. Nel rigettare l'eccezione, la Corte territoriale, ha affermato che le conversazioni intercettate integravano esse stesse una condotta criminosa, sicché la loro acquisizione andava inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, con conseguente non applicazione delle limitazioni stabilite dall'art. 270 cod. proc. pen. 2.3 L'assunto del collegio territoriale è errato. Al riguardo deve ricordarsi che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali da utilizzare in altri procedimenti, il massimo Consesso di questa Corte, nella sentenza n. 32697 del 26 giugno 2014 (Floris ed altro, Rv. 259776 - 01), ha precisato che «la comunicazione o conversazione, oggetto di registrazione, costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una comunicazione o una conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo». In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che «risulta del tutto pacifico sia in giurisprudenza (Sez. 5, n. 6 45291 del 23/06/2005, Vettese, Rv. 232719; Sez. 5, n. 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486; Sez. 1, n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv. 229790; Sez. 6, n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501; Sez. 5, n. 5061 del 14/11/1997, Paolini, Rv. 210110) che in dottrina, in relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo (falsità ideologica; falsa testimonianza e falsità analoghe; calunnia; simulazione di reato ed altri), che il supporto cartaceo o la registrazione, che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie criminose citate, costituisce corpo di reato, in quanto tale soggetto al disposto di cui all'art. 235 cod. proc. pen. Si deve, pertanto, affermare che la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale» (così nella motivazione della sentenza Floris). In altri termini, ai fini dell'utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca - rectius sostanzi in sé - la condotta prevista dalla legge come reato. E ciò è possibile soltanto allorché si tratti di incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche con la sola interlocuzione, oggetto di registrazione, e non anche nel - diverso - caso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato. L'intercettazione costituisce, dunque, "corpo del reato" e può essere utilizzata oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. soltanto qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per sé lesive di un precetto penale (Sez. 6, n. 13166 del 29/11/2011 - dep. 2012, Alessio, Rv. 252578-01; Sez. 6, n. 26307 del 20/05/2021, Pisapia, Rv. 281536 - 01) e, quindi, siano tali da integrare il reato, e non anche nel diverso caso in cui costituisca soltanto una "prova" della condotta costituente reato o di frammenti di essa. Esempi tipici di tale situazione sono quelli in cui, nel corso della conversazione intercettata, l'agente riveli un segreto d'ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all'interessato integrando il favoreggiamento personale, diffami, minacci o molesti una persona, nei quali appunto l'interlocuzione monitorata costituisce in sé il reato, avente contenuto dichiarativo. Diversamente, non potrà ritenersi corpo di reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in sé un reato, ma - soltanto - una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.4 Di tali indicazioni ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio di merito là dove ha considerato "corpo di reato" e, quindi, utilizzabili oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. le intercettazioni delle telefonate del 16 dicembre 2015. Di contro, quelle dichiarazioni intercettate, da cui si evinceva che uno dei due interlocutori doveva comunicare all'altro delle notizie urgenti, non riferibili né per telefono né presso lo studio di quest'ultimo, non integravano il reato contestato all'imputato, così che non costituivano corpo del reato. Esse, pertanto, erano sottoposte ai limiti indicati dall'art. 270 cod. proc. pen. e, non essendosi al cospetto di un reato per cui l'arresto in flagranza è obbligatorio, già solo per tale rilievo, non potevano essere utilizzate nel caso in esame. 2.5 E' invece infondata la doglianza, formulata sempre nel primo motivo del ricorso, relativa all'inutilizzabilità del file audio Voce 012, contenente la registrazione di alcuni dialoghi, estrapolata dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA]. Giova premettere che questa Corte, anche di recente (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Rv. 283977 - 01), ha ribadito il principio, espresso nella pronuncia delle Sezioni unite n. 36747 del 28/05/2003 (Torcasio, Rv. 225465 - 01), secondo cui «la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa» (Sez. 2, n. 40148 del 6/07/2022, Rv. 283977 - 01). Ciò posto, con specifico riguardo alla doglianza del ricorrente, relativa all'omesso avviso, asseritamente dovuto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. peli., deve rilevarsi che è corretta la motivazione adottata dalla Corte del merito, che ha ritenuto che non avesse rilievo la qualifica data all'atto dal Pubblico ministero, atteso che la trascrizione del file è attività ripetibile, con conseguente non necessarietà degli avvisi alla parte, che può far valere ogni imprecisione della trascrizione nel corso del procedimento. Siffatta conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'estrazione di copie di files da un computer non rientra tra le attività irripetibili, potendo, invece, essere sempre ripetuta (Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, Rv. 280618 - 02). D'altra parte, pur a volere far dipendere la ripetibilità o l'irreperibilità dell'estrazione dalle concrete circostanze del caso (per esempio, la peculiarità del software, il suo stato, le vicende del procedimento), deve nondimeno rilevarsi che il ricorrente non ha fornito elementi per valutare perché, in concreto, in questo specifico procedimento, l'atto di estrazione di copia dovesse considerarsi atto irripetibile. 3. E' fondato invece il rilievo censorio del ricorrente, formulato nel secondo e nel terzo motivo, concernente la ritenuta attribuibilità a sé della voce della registrazione, estrapolata dal telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA]. Deve rilevarsi, infatti, che la declaratoria di inutilizzabilità, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 2.3 e 2.4, delle telefonate intercettate il 16 dicembre 2015, pone un problema di tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla identificazione del soggetto protagonista della conversazione in presenza, registrata da [OSCURATO:PERSONA]. Eliminato l'antecedente fattuale della conversazione registrata, da cui potere desumere sul piano logico elementi per l'identificazione dei colloquianti della conversazione registrata, si impone la necessità di individuare altri elementi atti a individuare nel ricorrente uno dei due interlocutori dell'anzidetta conversazione: elementi che non si desumono dalla lettura della sentenza impugnata. Né a colmare siffatta lacuna soccorre la sentenza di primo grado, che si limita anch'essa a ricostruire la vicenda dando conto delle telefonate intercorse prima della conversazione registrata, senza nulla aggiungere in merito ad altri elementi utili al fine di accertare se la voce registrata da [OSCURATO:PERSONA] fosse quella del ricorrente. 4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che provvederà ad eliminare le rilevate lacune della motivazione, eventualmente procedendo ad attività istruttoria integrativ
Sentenza Cassazione n. 21992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris