CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
desimo;avverso la sentenza del 23/05/2024 del tribunale di Benevento;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Benevento, con sentenza di cui in epigrafe, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 279 e 137 del Dlgs.152/06 e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione delreato, per prescrizione, in ordine alla contravvenzione ex art. 44 del DPR 380/01,mentre ha assolto il predetto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 93 e 95 del DPR380/01 ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. per non aver commesso ilfatto.2. Avverso la sentenza predetta, [OSCURATO:PERSONA], mediante il propriodifensore, ha proposto appello, da riqualificarsi in ricorso per cassazione, a frontedi intervenuta condanna solo con l'ammenda, che preclude il secondo grado digiudizio di merito. Deduce sette motivi di impugnazione.3. Il primo motivo è proposto in tema di prescrizione, sostenendosiche a fronte di un bene immobile quale la struttura contestata, non appartenenteal ricorrente o comunque meramente ereditato pro quota, e in assenza dielementi indicativi di una realizzazione a suo carico del predetto immobile,quantomeno sarebbe emerso il dubbio sulla penale responsabilità ex art. 44 delDPR 380/01 come contestato, analogamente a quanto rilevato in ordine al capod), per il quale l'imputato è stato prosciolto ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.con riferimento agli artt. 93 e 95 del DPR 380/01.4. Con il secondo motivo rappresenta in relazione agli artt. 269 - 279l'omessa illustrazione delle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili leprove contrarie a favore del ricorrente.5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 137 del Dlgs.152/06, e la omessa illustrazione delle ragioni per cui non sono state ritenute6. Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 131bis c.p.7. Con il quinto deduce e critica la mancata applicazione delle8. Con l'ultimo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordinealla intervenuta confisca e alla sua proporzionalità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che a fronte dellaintervenuta prescrizione e della rivendicazione di assoluta estraneità al reato, inassenza di rinunzia alla prescrizione medesima, si sarebbe dovuto dedurrel'evidenza dell'innocenza dell'imputato, e non evocare, secondo un giudizio dicomparazione errato alla luce dell'art. 129 comma 2 c.p.p. di seguito riportato, lacontraddittorietà rispetto alla decisione di cui al capo d) intervenuta ai sensidell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. siccome adottata a fronte di un reatopermanente e quindi ancora in corso al momento della decisione che, pertanto,nel dubbio della relativa paternità imponeva, nell'impossibilità di un giudizio diprescrizione, la soluzione di proscioglimento formulata.Tanto in applicazione dell'art. 129 commi 1 e 2 secondo il quale: "1. Inogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto nonsussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reatoo non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o chemanca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risultaevidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che ilfatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudicepronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formulaprescritta.In altri termini, mentre in rapporto al capo d), in assenza di prescrizionenon poteva che adottarsi, nell'incertezza dell'autore del reato, la decisione di nondoversi procedere ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. in concreto prescelta,non altrettanto poteva farsi in ordine al capo a) pur eventualmente in presenzadella medesima incertezza sull'autore del reato edilizio, posto che la prevalenzadelle soluzioni assolutorie in presenza di contestuale prescrizione si impone soloove risulti la "evidenza" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo hacommesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge comereato.Con l'attuale censura poi, in concreto, il ricorrente rivendica altresì, dauna parte, la sua estraneità al reato, con valutazioni di merito come taliinammissibili in questa sede, dall'altra, invoca almeno il dubbio al riguardo, incontrasto con il noto principio per cui è inammissibile, per genericità dei motivi,il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione delreato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzionedell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenzadella causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità allaprevisione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del20/01/2022, , Rv. 283131 - 01)2. Anche il secondo motivo è inammissibile, laddove la sentenza elaboraplurimi dati inerenti l'attività dell'imputato e altresì comprensivi dei riferimenti diun teste escusso e dimostrativi dello stato dei luoghi ed inerenti tracce dilavorazioni di marmi in grado di produrre emissioni oltre che tracce di unoscarico con fuoriuscita di acqua corrente non autorizzato e pure ricondotto allalavorazione ricostruita, da cui emerge la ricostruzione di una condottainnanzitutto produttrice di emissioni in atmosfera e come tale appare idoneaanche a confutare le opposte ricostruzioni difensive, le quali tra l'altro e ancorauna volta, si muovono su un piano di merito, evidentemente anche in ragionedella erronea configurazione, da parte della difesa, di un atto di appello piuttostoche ab origine di un ricorso per cassazione, e quindi non possono validamenteesaminarsi in questa sede di legittimità. Non va neppure dimenticato che emergeuna carenza di autosufficienza del ricorso così riqualificato, posto il principio percui il vizio di violazione di legge se fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, deveessere supportato con la integrale allegazione degli atti di riferimento (cfr. conriferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi di motivazione fondati su attidichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071). E' inoltre generico perassoluta carenza di specificità nell'indicare la tipologia di attività in cui ricondurrequella in esame rispetto alla elencazione di cui in allegato al Dlgs. 152/06, la tesidella configurabilità di impianto di deroga rispetto alla ordinaria necessità diautorizzazione, ex art. 272 del Dlgs. 152/06.3. Il terzo motivo è anche esso manifestamente infondato per le medesimeragioni sopra esposte anche quanto alla appurata presenza di uno scarico di tipoindustriale, cui si rinvia.4. Il quarto motivo è inammissibile in assenza di conforme richiesta diapplicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p., assente, alla luce dellasentenza impugnata laddove si riassumono le conclusioni delle parti, rimasteincontestate. Si ricorda in proposito che sussiste un onere di specificacontestazione, valevole anche per la diretta impugnazione di una sentenza diuprimo grado quale principio generale, del riepilogo delle contestazioni o richiestecosì come dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, allorquandosi ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come giàproposta; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertantoritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in talsenso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi digravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627– 01).5. Riguardo al quinto motivo sulla applicazione delle attenuanti generiche esulla eccessività della pena deve rilevarsi da una parte l'assenza di richiesta diapplicazione delle attenuanti generiche; dall'altra si deve osservare che la stessacontestazione della pena e delle generiche mancanti poggia su mere valutazionidi merito in questa sede inammissibili.6. L'ultimo motivo è fondato a fronte di una confisca dell'intero opificiodisposta ex art. 240 comma 1 c.p. ossia per cose che servirono o furonodestinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profittoin assenza di motivazione a fronte di una motivazione che sembra valorizzare afini di responsabilità solo specifiche attrezzature di lavorazione piuttosto chel'intero opificio.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che debba essere annullata la sentenza impugnata, limitatamente allaconfisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Benevento, indiversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazionedella penale responsabilità dell'imputato. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovogiudizio sul punto al tribunale di Benevento, in diversa persona fisica. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara lairrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilitàdell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]