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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23501/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione e la mancata esclusione della recidiva sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con cui si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e non tiene conto della completa motivazione resa in sentenza (pag. 4-5 ove si reputa irrilevante la giustificazione resa dall'imputato, peraltro, diversa quella resa nell'immediatezza, non integrante lo stato di necessità, neppure a livello putativo in mancanza di fatti concreti, idonei a fondare l'erronea supposizione della esistenza della scriminate); rilevato che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della corretta motivazione resa, che valorizza i precedenti, anche specifici, ritenuti espressivi della perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato, giustificativa di aggravio sanzionatorio e non bilanciabile in termini di prevalenza con le attenuanti riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli t estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione e la mancata esclusione della recidiva sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con cui si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e non tiene conto della completa motivazione resa in sentenza (pag. 4-5 ove si reputa irrilevante la giustificazione resa dall'imputato, peraltro, diversa quella resa nell'immediatezza, non integrante lo stato di necessità, neppure a livello putativo in mancanza di fatti concreti, idonei a fondare l'erronea supposizione della esistenza della scriminate); rilevato che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della corretta motivazione resa, che valorizza i precedenti, anche specifici, ritenuti espressivi della perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato, giustificativa di aggravio sanzionatorio e non bilanciabile in termini di prevalenza con le attenuanti riconosciute; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigli t estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris