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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08045/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15467del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via del Serafico n. 106; Oggetto:Tributi - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5801/08/2020, depositata in data 2 dicembre 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5801/08/2020, depositata in data 2 dicembre 2020, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 17073 /3 5 /201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di fabbricazione di calzature, avverso l’avviso di accertamento TF 3030802249/2018 con il quale l’Ufficio aveva contestato, per il 2014, maggiore reddito di impresa ai fini Ires e Irap, recuperando a tassazione gli acconti ricevuti sulle lavorazioni, pari a euro 256.288,35,non iscritti a ricavo, per tale annualità, mediante utilizzo del conto “Fatture da emettere” nonché irrogato sanzioni ai fini Iva, per omessa o tardiva fatturazione delle operazioni contestate effettuate in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72 (avendo il committente i requisiti di esportatore abituale)nonché dichiarazione infedele; -la CTR ha osservato chel’avviso in questione andava annullato atteso ch e: 1) era pacifico che gli acconti per complessivi euro 256.288,35 fossero stati percepiti per intero dalla società nel 2014 così come era pacifico che tali acconti fossero stati fatturati dalla stessa nel 2015, annualità a cui si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto (DDT) allegati in atti non contestati; 2) il criterio da applicare non era l’art. 6, comma 4, del DPR n. 633/72 (che fissava il criterio della competenza temporale, e dunque attribuiva rilevanza al momento in cui il denaro veniva incassato) riguardante specificamente l’Iva ma l’art. 109, comma 2, lett.

A) del DPR n. 917/86 ossia quello dell’esercizio di competenza;in particolare, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevavano le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti;3) nell’avviso non era stato contestato alcunché a titolo di Iva trattandosi di operazioni in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 633/72 né erano state in concreto irrogate le sanzioni a titolo di Iva in quanto “l’Ufficio aveva accertato che le sanzioni irrogate negli anni precedenti coprivano l’importo complessivamente dovuto applicando la regola della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/97”; - la società resiste con controricorso illustrato da successiva memoria ; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto pacifico chegli acconti percepiti dalla società contribuente,nel 2014, per complessivi euro 256.288,35 fossero stati fatturati per intero nel 2015, annualità a cui si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto (DDT) allegati in atti e non contestati sebbene, a fronte della contestazione dell’Ufficio della mancata iscrizione nel “registro delle fatture da emettere” della differenza di euro 256.288,35 (tra gli acconti ricevuti nel 2014 pari a euro 276.288,35 e quelli imputati correttamente a ricavi nell’anno di competenza pari a euro 20.000,00), la circostanza della fatturazione in anni successivi fosse irrilevante e l’Ufficio avesse dedotto la fatturazione degli stessi in anni di imposta successivi a quello di competenza non giànell’anno successivo (2015); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 1,2,36 del d.lgs. n. 546/92, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR affermato che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevassero le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti; con ciò senza spiegare le ragioni in base alle quali la fattura n. 1 del 31.1.2015 di euro 292.113,00 e i dieci documenti di trasporto prodotti dalla società si riferissero a merce consegnata nel 2015 per la quale erano stati ricevuti,nel 2014, acconti per euro 256.288,35; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 6, e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/72, 6, comma 2,4,5, e 8,comma 1 , del d.lgs. 471/97 e 12 del d.lgs. n. 472/97 per averela CTR annullato le sanzioni irrogate a titolo di Iva in quanto, in concreto, pari a zero tenuto conto che “le sanzioni irrogate negli anni precedenti coprivano l’importo complessivamente dovuto applicando la regola della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/71”sebbene la società fosse incorsa, con riguardo alle operazioni non imponibili contestate, nella tardiva fatturazione (non al momento dell’incasso) edinesatta dichiarazione; -il secondo motivo- da analizzare in via prioritaria - è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo la CTR ritenuto-con un accertamento in punto di fatto insindacabile-che costituisse circostanza pacifica la fatturazione da parte della società contribuente nel 2015- annualità alla quale si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto allegati in atti e non contestati- de gli acconti in contestazione pari a euro 256.288,35 percepiti dalla stessanel corso del 2014; pertanto, in base al criterio ritenuto applicabile di cui all’art. 109, comma 2, lett.

A) del DPR n. 917/86, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevavano le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti .

Da qui l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione con il quale erano stati recuperati a tassazione per il 2014, ai fini Ires e Irap, corrispettivi da sottoporre a tassazione nel 2015.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022 ); ciò peraltro in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di reddito d'impresa, l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e che, ai fini dell'individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione,non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (Cass. n. 18401 del 2018; Cass. sez. 6-5, n. 14909 del 2022); - il primo motivo è inammissibile; - in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016del 09/06/2021 ); - il motivo risulta inammissibile perché mira a porre in discussione l'apprezzamento della sussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito.

Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.

Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ord. n. 27490 del 28/10/2019; Sez.

L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez.

L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 -1, n. 3680 del 07/02/2019); - nella specie, la CT R, con un insindacabile apprezzamento in fatto, ha ritenuto costituire circostanza pacificache gli acconti pari a euro 256.288,35 percepiti dalla società nel 2004 fossero stati fatturati nel 2015 anno al quale si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto(DDT) allegati in atti e non contestati; in particolare,tali acconti afferivano a forniture di beni mobili (scarpe)per le quali ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, rilevavano le date di consegna “tutte risalenti al 2015 come da fatture e documenti di trasporto in atti”; - il terzo motivo è infondato ma va corretta, nei termini di cui di seguito, la motivazione,ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; - al riguardo, va rilevato ch e la corretta contabilizzazione da parte della società , nel 2015, delle somme incassate a titolo di acconto nel 2014 , stante l’accertata data di consegna, nel 2015, dei beni mobili (scarpe) di cui alle forniture in oggetto, comporta la non configurazione della violazione (fatturazione tardiva e dichiarazione infedele) per la quale era stata irrogata la sanzione ai fini Iva in relazione alle operazioni in esenzione di imposta, dovendo in tal senso correggersi la motivazione del giudice di appello; - in conclusione , il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); PQM La Corte rigetta i l ricors o ; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 15467del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla Via del Serafico n. 106; Oggetto:Tributi - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5801/08/2020, depositata in data 2 dicembre 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5801/08/2020, depositata in data 2 dicembre 2020, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 17073 /3 5 /201 8 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di fabbricazione di calzature, avverso l’avviso di accertamento TF 3030802249/2018 con il quale l’Ufficio aveva contestato, per il 2014, maggiore reddito di impresa ai fini Ires e Irap, recuperando a tassazione gli acconti ricevuti sulle lavorazioni, pari a euro 256.288,35,non iscritti a ricavo, per tale annualità, mediante utilizzo del conto “Fatture da emettere” nonché irrogato sanzioni ai fini Iva, per omessa o tardiva fatturazione delle operazioni contestate effettuate in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 633/72 (avendo il committente i requisiti di esportatore abituale)nonché dichiarazione infedele; -la CTR ha osservato chel’avviso in questione andava annullato atteso ch e: 1) era pacifico che gli acconti per complessivi euro 256.288,35 fossero stati percepiti per intero dalla società nel 2014 così come era pacifico che tali acconti fossero stati fatturati dalla stessa nel 2015, annualità a cui si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto (DDT) allegati in atti non contestati; 2) il criterio da applicare non era l’art. 6, comma 4, del DPR n. 633/72 (che fissava il criterio della competenza temporale, e dunque attribuiva rilevanza al momento in cui il denaro veniva incassato) riguardante specificamente l’Iva ma l’art. 109, comma 2, lett. A) del DPR n. 917/86 ossia quello dell’esercizio di competenza;in particolare, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevavano le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti;3) nell’avviso non era stato contestato alcunché a titolo di Iva trattandosi di operazioni in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 633/72 né erano state in concreto irrogate le sanzioni a titolo di Iva in quanto “l’Ufficio aveva accertato che le sanzioni irrogate negli anni precedenti coprivano l’importo complessivamente dovuto applicando la regola della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/97”; - la società resiste con controricorso illustrato da successiva memoria ; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto pacifico chegli acconti percepiti dalla società contribuente,nel 2014, per complessivi euro 256.288,35 fossero stati fatturati per intero nel 2015, annualità a cui si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto (DDT) allegati in atti e non contestati sebbene, a fronte della contestazione dell’Ufficio della mancata iscrizione nel “registro delle fatture da emettere” della differenza di euro 256.288,35 (tra gli acconti ricevuti nel 2014 pari a euro 276.288,35 e quelli imputati correttamente a ricavi nell’anno di competenza pari a euro 20.000,00), la circostanza della fatturazione in anni successivi fosse irrilevante e l’Ufficio avesse dedotto la fatturazione degli stessi in anni di imposta successivi a quello di competenza non giànell’anno successivo (2015); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 1,2,36 del d.lgs. n. 546/92, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR affermato che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevassero le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti; con ciò senza spiegare le ragioni in base alle quali la fattura n. 1 del 31.1.2015 di euro 292.113,00 e i dieci documenti di trasporto prodotti dalla società si riferissero a merce consegnata nel 2015 per la quale erano stati ricevuti,nel 2014, acconti per euro 256.288,35; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 6, e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/72, 6, comma 2,4,5, e 8,comma 1 , del d.lgs. 471/97 e 12 del d.lgs. n. 472/97 per averela CTR annullato le sanzioni irrogate a titolo di Iva in quanto, in concreto, pari a zero tenuto conto che “le sanzioni irrogate negli anni precedenti coprivano l’importo complessivamente dovuto applicando la regola della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/71”sebbene la società fosse incorsa, con riguardo alle operazioni non imponibili contestate, nella tardiva fatturazione (non al momento dell’incasso) edinesatta dichiarazione; -il secondo motivo- da analizzare in via prioritaria - è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo la CTR ritenuto-con un accertamento in punto di fatto insindacabile-che costituisse circostanza pacifica la fatturazione da parte della società contribuente nel 2015- annualità alla quale si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto allegati in atti e non contestati- de gli acconti in contestazione pari a euro 256.288,35 percepiti dalla stessanel corso del 2014; pertanto, in base al criterio ritenuto applicabile di cui all’art. 109, comma 2, lett. A) del DPR n. 917/86, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, per le forniture di beni mobili come quelle in esame (scarpe) rilevavano le date di consegna, tutte risalenti al 2015, come da fatture e documenti di trasporto in atti . Da qui l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione con il quale erano stati recuperati a tassazione per il 2014, ai fini Ires e Irap, corrispettivi da sottoporre a tassazione nel 2015. Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022 ); ciò peraltro in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di reddito d'impresa, l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e che, ai fini dell'individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione,non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (Cass. n. 18401 del 2018; Cass. sez. 6-5, n. 14909 del 2022); - il primo motivo è inammissibile; - in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016del 09/06/2021 ); - il motivo risulta inammissibile perché mira a porre in discussione l'apprezzamento della sussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito. Tale apprezzamento esige l'interpretazione della domanda e delle deduzioni delle parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa. Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ord. n. 27490 del 28/10/2019; Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 -1, n. 3680 del 07/02/2019); - nella specie, la CT R, con un insindacabile apprezzamento in fatto, ha ritenuto costituire circostanza pacificache gli acconti pari a euro 256.288,35 percepiti dalla società nel 2004 fossero stati fatturati nel 2015 anno al quale si riferivano le fatture emesse e i documenti di trasporto(DDT) allegati in atti e non contestati; in particolare,tali acconti afferivano a forniture di beni mobili (scarpe)per le quali ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, rilevavano le date di consegna “tutte risalenti al 2015 come da fatture e documenti di trasporto in atti”; - il terzo motivo è infondato ma va corretta, nei termini di cui di seguito, la motivazione,ai sensi dell’art. 384 ultimo comma, c.p.c. secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; - al riguardo, va rilevato ch e la corretta contabilizzazione da parte della società , nel 2015, delle somme incassate a titolo di acconto nel 2014 , stante l’accertata data di consegna, nel 2015, dei beni mobili (scarpe) di cui alle forniture in oggetto, comporta la non configurazione della violazione (fatturazione tardiva e dichiarazione infedele) per la quale era stata irrogata la sanzione ai fini Iva in relazione alle operazioni in esenzione di imposta, dovendo in tal senso correggersi la motivazione del giudice di appello; - in conclusione , il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); PQM La Corte rigetta i l ricors o ; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 08045/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris