CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 16485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 203/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 466/12/21, pronunciata in data 23 settembre 2011 e depositata in data 8 novembre 2011. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza n. 466/12/21, pronunciata in data 23 settembre 2011 e depositata in data 8 novembre 2011, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello proposto da Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, a seguito di C.T.U., aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di accertamento relativo a Irpef, Irap ed Iva dell'anno 2000; i giudici d'appello, dato atto della mancata costituzione dell'appellato, ritenevano infondato il gravame, proposto in relazione all'acritica adesione del primo giudice alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, evidenziando che l'Agenzia, all'esito della consulenza, nel giudizio di primo grado non aveva proposto alcuna formale eccezione né censure alla stessa; ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale l'Agenzia delle entrate, con due motivi; è rimasta intimata la curatela di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la rituale notifica del ricorso a mani del curatore in data 18 dicembre 2012; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in I. 25/10/2016, n. 197. Considerato che: con il primo motivo di ricorso l'Agenzia censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 7 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; evidenzia che, pur avendo essa in appello contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e l'idoneità delle osservazioni svolte dal consulente, i giudici di secondo grado abbiano rigettato l'impugnazione in ragione della mancata contestazione delle stesse risultanze nel giudizio di primo grado; la ricorrente censura tale argomentazione evidenziando di non r.g. n. 203/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere incorsa in alcuna preclusione e che conseguentemente la C.T.R. era tenuta a valutare le censure alla consulenza tecnica proposte nell'atto di appello, che non costituivano domande ed eccezioni nuove, precluse dall'art. 57 d.lgs. 546 del 1992, trattandosi al più di eccezioni in senso improprio, peraltro tenendo conto che la fattispecie precede l'entrata in vigore della riforma dell'art. 195 cod. proc. civ. ad opera della I. 18/06/2009, n. 69; col secondo motivo di ricorso l'Agenzia censura la violazione dell'art. 39 d.P.R. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; evidenzia che il giudice d'appello doveva motivare tenendo conto delle censure alla consulenza mosse dall'ufficio, essendo affetta da vizio di motivazione la sentenza con cui il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche in sede di appello alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione, confermando la sentenza di primo grado; lamenta che l'art. 7 d.lgs. 546 del 1992 impone al giudice di essere terzo e di non sopperire all'onere probatorio che grava sul soggetto onerato attraverso l'acquisizione dì documenti e di prove; espone infine alcune censure di merito relative alle valutazioni del C.T.U. e del primo giudice; il primo motivo, nonostante l'erronea indicazione in rubrica del profilo di censura dedotto (riportato sub n. 3 anziché n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., denunciandosi un error in procedendo, per violazione della disposizione processuale dell'art. 57 d.lgs. 546 del 1992), deve ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne r.g. n. 203/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione c:he lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui al n. 4 del citato art. 360 (tra tante Cass. 06/10/2017, n. 23381; Cass. 21/01/2013, n. 1370; in generale il riferimento è altresì a Cass. Sez. U., 24/07/2013, n. 17931, secondo cui «il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi»). Il mezzo, infatti, al di là dell'errato richiamo al parametro della violazione di legge anziché della nullità della sentenza o del procedimento, denuncia in modo chiaro la propria doglianza, individuabile nella circostanza che i giudici di appello non abbiano preso in considerazione le censure, contenute nell'atto di appello, alla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, il che violerebbe l'art. 57 d.lgs. 546 del 1992, non trattandosi di domande ed eccezioni in senso proprio nuove ma di eccezioni in senso improprio, proponibili per la prima volta anche in appello; fatta tale premessa, i due motivi devono essere esaminati congiuntamente, proponendo questioni connesse, e devono essere dichiarati inammissibili; la prima censura, infatti, non appare confrontarsi con la reale motivazione della C.T.R. che non ha affermato, né espressamente né implicitamente, l'esistenza di una preclusione processuale in capo all'appellante che voglia criticare la relazione del C.T.U. ma ha evidenziato, nel merito, la pretestuosità delle critiche avanzate solo in r.g. n. 203/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, alla luce del suo precedente contegno processuale («quanto eccepito in questa sede appare meramente dilatorio dal momento che l'Agenzia aveva avuto il tempo di seguire le fasi accertative del CTU e di contestarne le relative conclusioni per poter ottenere supplementi di indagini»); anche il secondo motivo non è ammissibile; le argomentazioni contenute nel testo del motivo lamentano, sostanzialmente, un difetto di motivazione, non avendo il giudice d'appello affatto esaminato nel merito le circostanziate critiche mosse alla consulenza, limitando a riportarsi ad essa, e, ancora, censurano nel merito alcune delle conclusioni del consulente; occorre evidenziare infatti che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza c:he ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio a tale principio ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 13/07/2021, n. 19989); nel caso di specie, nel secondo motivo è trascritto solo un breve passaggio della relazione di C.T.U. ma non il motivo di censura in appello formulato sul punto; nel resto del motivo sono indicate, in maniera estremamente sintetica, alcune valutazioni del C.T.U. e la relativa critica, senza mai alcuna espressa trasposizione del motivo di r.g. n. 203/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello formulato al riguardo; lo stesso atto di appello non risulta altresì mai espressamente richiamato nei passaggi rilevanti del ricorso; pertanto, il ricorso è inammissibile; non vi è a provvedere sulle spese di lite alla luce della circostanz