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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19182/2026

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l’amministratore unico Avv. [OSCURATO:PERSONA]Niceforo, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianopresso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL].- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al viale AltieroSpinelli n. 30, in persona del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Societario,Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, suo legale rappresentante in forza dei poteri conferitiglicon delibera del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2020,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, al viale delle Medaglie d'Oro n. 159.- controricorrente -Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 972/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi SALERNO il giorno 30/06/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 5 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citarono la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora inavanti, anche, breviter, BNL) innanzi al Tribunale di Salerno per sentireaccertare se gli interessi pagati dal primo sul conto corrente n. 25600 e sulconto anticipi n. 281037 avessero superato il tasso soglia usura e, comunque,dichiarare l’invalidità delle clausole relative agli interessi, anche riguardo allacapitalizzazione trimestrale, alla determinazione delle valute e dellecommissioni, e, per l’effetto, ottenere la condanna della banca al pagamento,nella misura del 65% all’Alliegro e del 35% alla menzionata società, di tuttele somme indebitamente percepite, oltre interessi attivi sulle somme giacentidepurate dell’indebito.

Chiesero, inoltre, condannarsi il medesimo istituto dicredito al risarcimento dei danni pari a quanto corrisposto dall’Alliegro allaBCC di Sassano per far fronte agli addebiti illegittimi operati dal primo.Si costituì BNL, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione,per genericità, oltre che relativa a rapporti bancari ancora aperti, e laprescrizione del diritto alla ripetizione di tutto quanto pagatole dall’Alliegro indata anteriore al decennio a far data dalla domanda giudiziale.

Contestò,inoltre, l’avversa domanda risarcitoria perché prescritta, altresì deducendo lalegittimità del proprio operato in relazione agli interessi applicati, allacapitalizzazione, alle c.m.s., alle spese ed alle valute.Disposta ed espletata una c.t.u. contabile, l’adito tribunale, con sentenzadel 10 dicembre 2018, n. 4321, condannò BNL alla restituzione di €285.618,18 in favore degli attori, rispettivamente in misura del 65%all’Alliegro e del 35%, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre interessi legali dalla domandaal soddisfo, nonché al pagamento, in loro favore, del maggior danno,quantificato in € 37.435,64 ed in pari misura percentuale.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Pronunciando sul gravame promosso da BNL contro quella decisione,la Corte di appello di Salerno lo accolse parzialmente con sentenza del 30giugno 2021, n. 972, resa nel contraddittorio con l’Alliegro e [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarando l’inammissibilità dell’azione di restituzione di indebito,accertando che, alla data del 31 marzo 2014, gli originari attori erano risultatititolari di un saldo pari ad € 134.434,61 sul conto ordinario n. 25600 e di unsaldo pari a zero sul conto anticipi n. 281037, e rigettando, infine, la lorodomanda risarcitoria.Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattesel’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati, ai sensidell’art. 342 cod. proc. civ., con riferimento al suo primo motivo.

Ritenne,infatti, che, «Dalla lettura dell’atto di appello, emergono con chiarezza lecensure rivolte alla sentenza di primo grado e le argomentazioni ad essesottese, come sopra sinteticamente riportate, per cui l’appello è ammissibile,avendo peraltro parte appellata spiegato dettagliata difesa su ogni puntocensurato.

Va altresì evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto daparte appellata, il non aver specificamente contestato la affermazione delTribunale secondo cui la proposizione della domanda di restituzionedell’indebito comporta l’automatica estinzione del conto corrente, non puòcondurre ad affermare l’acquiescenza (espressa o tacita) alla pronuncia diprimo grado, trattandosi di una mera argomentazione utilizzata dal giudice diprimo grado a sostegno della ammissibilità della domanda di restituzionedell’indebito.

L’appellante ha, infatti, censurato la statuizione del Tribunale e,quindi, la condanna al pagamento della somma di euro 285.618,18, rilevandol’inammissibilità della domanda di restituzione delle somme percepiteindebitamente e ritenendo insuperabile la circostanza della apertura dei contin. 25600 e 281037 al momento della proposizione della domanda.

Non sievince in alcun modo il proposito di non contrastare in tutto o in parte glieffetti giuridici della pronuncia di primo grado, a nulla rilevando la mancatapuntuale contestazione delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale perl’accoglimento della domanda, atteso che il profilo è stato chiaramenteimpugnato dall’istituto di credito»; ii) non condivise l’assunto del tribunaleNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo cui l’estinzione del conto corrente costituiva automatica conseguenzadella domanda giudiziale.

Osservò, sul punto, che, «alla data di introduzionedel giudizio di primo grado con atto del 5.05.2015 ed anche successivamente,come accertato dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],nominata dal Tribunale con ordinanza dell’1.12.2017, il conto correnteordinario n. 25600 e il conto corrente anticipi n. 281037 erano aperti nonavendone il correntista curato la chiusura; i conti non possono essereconsiderarsi estinti (per implicito), “tout court”, con la introduzione della litegiudiziaria estranea al rapporto contrattuale concluso tra le parti chenecessitava, per la sua risoluzione, della dichiarazione recettizia di uno deicontraenti» e che, «al fine di accertare se sia, o meno, configurabile unpagamento, ritenuto indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoriaad opera del solvens, occorre considerare che laddove sia pendente l’aperturadi credito in mancanza di versamenti non è ravvisabile alcun pagamentoprima del momento in cui, chiuso il rapporto, il correntista provveda arestituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, in cui ilcorrentista, durante lo svolgimento del rapporto, abbia effettuato non soloprelevamenti, ma anche versamenti, essi potranno essere considerati allastregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (oveindebiti) laddove vi sia stato concretamente uno spostamento patrimoniale infavore della banca e ciò avverrà nel caso in cui si tratti di versamenti eseguitisu un conto scoperto al quale cioè non accede alcuna apertura di credito afavore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire unpassivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

In tali casi, in cui, cioè, ipagamenti siano effettivamente solutori e siano indebiti il correntista puòchiedere la restituzione anche se il conto non è stato chiuso.

L’azione,dunque, astrattamente non è inammissibile per la pendenza del contocorrente e del conto anticipi al momento della introduzione del giudizio».Precisò che, «Nel caso di specie, la domanda di restituzione è inammissibilealla luce di una ulteriore considerazione», cioè che la stessa risultava «carentesia in punto di allegazione che di prova, non avendo in alcun modo parteNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026In mancanza di allegazione dei pagamenti eseguiti, non può nemmenoapplicarsi il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il qualecomporta che la parte onerata sia esonerata dalla dimostrazione di quei fattie circostanze che, sebbene allegati, non siano stati specificatamentecontestati dalla parte costituita […].

Né tali lacune possono essere colmate amezzo di consulenza tecnica di ufficio che, come è noto, non è un mezzo diprova e non può avere natura esplorativa, volta, cioè, alla ricerca di fatti,circostanze ed altri elementi non provati dalla parte onerata […].

La domandadi restituzione, dunque, è inammissibile, con conseguente parzialeaccoglimento del primo motivo di appello; va, infatti, accolta la domanda diaccertamento negativo proposta dal correntista, a differenza di quantosostenuto dall’appellante»; iii) rideterminò, alla data del 31 marzo 2014,avvalendosi della c.t.u. espletata in primo grado, i saldi del conto correnteordinario n. 25600 (€ 134.343,61 in favore del correntista) e del conto anticipin. 281037 (risultato paria zero), ritenendo corretto il metodo utilizzato dalconsulente «nella I ipotesi, nella quale l’ausiliario prima ha individuato lerimesse solutorie del correntista, imputandole a pagamenti, e,conseguentemente, le competenze non più rimborsabili perché il loro dirittoalla ripetizione è prescritto; dette competenze devono essere ricomprese nelconto proprio perché prescritto il diritto alla loro ripetizione e cioè allaesclusione dal conto corrente medesimo.

Soltanto in tal modo si tiene contodella eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ed accolta dal Tribunalesenza alcuna censura al riguardo in questa sede […]»; iv) opinò, infine,quanto alla doglianza relativa al risarcimento del danno, che «il mutuoerogato dalla BCC di [OSCURATO:PERSONA].

Coop., in data 5.03.2014, dell’importo dieuro 440.000,00, sebbene risulti versato con due bonifici intestati ad “[OSCURATO:SOCIETA]., non può ritenersi in diretta correlazione con gli addebiti ritenutiillegittimi e, quindi questi ultimi non possono essere considerati la causa deldanno oggetto di doglianza, ciò sia in considerazione della rilevanza dellasomma mutuata, a fronte del debito/credito del correntista, sia dell’epoca diconcessione della somma nel 2014 (per la chiusura del conto corrente, comeNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026espressamente indicato nei bonifici) rispetto ad un contratto di conto correntedi durata risalente al 1991 ed ancora pendente alla data di notifica dellacitazione (del 29.04.2015).

Parte attrice non ha fornito la prova che il prestitosia stato richiesto per saldare la debitoria illegittimamente esistente almomento dell’estinzione del conto corrente (non avvenuta) e non piuttostoper esigenze di liquidità e/o per ripristinare la liquidità ed accedere al fido».3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati anche da memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso prospetta la «Violazione dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, in relazione al combinato disposto degli artt. 342, 112 e 329c.p.c.», per avere la corte di appello respinto l’azione ex art. 2033 cod. civ.,a causa della mancata estinzione dei conti correnti oggetto di lite, ritenendoerroneamente – a fronte delle due distinte rationes decidendi a base dellapronuncia di primo grado, relative, in “fatto”, alla chiusura dei suddettirapporti e, “in diritto”, alla irrilevanza di tale profilo – che l’unico motivo digravame, concernente la inammissibilità, in astratto della domanda d’indebitoper la mancata estinzione dei conti, potesse essere esteso alla questione difatto accertata dal tribunale.1.1.

Tale doglianza, che presuppone la configurabilità, nella sentenza diprimo grado, di due autonome rationes decidendi, – una in fatto (chiusura delconto) ed una in diritto (irrilevanza della chiusura), delle quali solo la secondasarebbe stata impugnata – si rivela infondata.Invero, la medesima questione dell’asserita esistenza, nella menzionatasentenza, di due distinte statuizioni circa l’ammissibilità dell’azione diripetizione di indebito e della ipotizzata acquiescenza della banca rispetto allaprima di esse, è stata già sottoposta all'esame della corte d’appello, che l’hadisattesa sostenendo che, «a differenza di quanto sostenuto da parteappellata, il non aver specificamente contestato la affermazione del Tribunalesecondo cui la proposizione della domanda di restituzione dell’indebitoNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026comporta l’automatica estinzione del conto corrente, non può condurre adaffermare l’acquiescenza (espressa o tacita) alla pronuncia di primo grado,trattandosi di una mera argomentazione utilizzata dal giudice di primo gradoa sostegno della ammissibilità della domanda di restituzione dell’indebito»(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).grado (rinvenibile nel fascicolo di ufficio, cui questa Corte può accedere inragione della natura di error in procedendo del vizio qui denunciato) si legge,in proposito (cfr. pag. 5), che «La parte che propone l'azione ex art. 2033c.c. in materia bancaria, chiedendo la condanna alla restituzione delle sommeindebite, manifesta univocamente la volontà di porre fine ai rapporti.

Quindi,se il conto principale sia ancora in essere quando viene introdotta la lite, daquel momento esso deve ritenersi estinto, salvo il dare o avere delcorrentista.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1852 c.c., il titolare del conto “puòdisporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a credito”.

La SupremaCorte ha stabilito, invero, che l'azione volta a recuperare le sommeillegittimamente versate alla banca per l'applicazione di interessi anatocistici,oppure di interessi ultra legali non pattuiti, è sempre possibile, anche se ilconto corrente sia aperto (ordinanza Cassazione n. 28819 del 30.11.2017).La tesi è minoritaria.

Ma convince […]»; ii) secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o piùaffermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione delgiudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capicompletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppuredella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 27246 del2024; Cass. n. 20951 del 2022; Cass. n. 40276 del 2021; Cass. n. 21566 del2017).È chiarissimo, allora, che, proprio alla stregua del principio testériportato, la pretesa duplicità di rationes decidendi, nella specie, non sussisteNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026affatto, atteso che l’affermazione circa la “chiusura” del conto integraun’argomentazione strumentale, non un’autonoma statuizione, e che ladecisione del tribunale si fondava, su quel punto, su una unica ratio, ossial’ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito in presenza di un contoancora aperto al momento della proposizione della corrispondente domanda(tesi ritenuta “minoritaria”, ma “convincente”).Ne consegue, dunque, che il gravame di BNL, avendo investitochiaramente tale statuizione – come ritenuto dalla corte distrettuale, oltreche verificato dal Collegio esaminando il corrispondente atto di appello (cfr.,amplius, pag. 5-7), era assolutamente idoneo ad impedire la formazione delgiudicato interno.2.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:II) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 115c.p.c.».

Si contesta alla corte distrettuale di avere erroneamente: i) negatoin fatto la “chiusura” dei conti, oggetto di lite, malgrado la pec del 10 ottobre2014 e la reiterata manifestazione della volontà di recesso rinvenibile nellacitazione introduttiva del giudizio; ii) ritenuto non provati, né allegati, imovimenti “solutori” a fronte dell’espressa deduzione contenuta nell’attointroduttivo originario;III) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art.132 c.p.c.».

Si assume che la statuizione della corte distrettuale per cui ladomanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. è proponibile anche se il contonon è chiuso sarebbe inconciliabile con l'affermazione secondo la quale, in talcaso, l'attore deve allegare e provare le rimesse solutorie, cioè l'intervenutospostamento patrimoniale dal solvens in favore dell'accipiens.

Altresì,inconciliabile, a dire dei ricorrenti, sarebbe l'evidenza secondo la quale lacorte d'appello, nell'accertare che gli attori sono risultati titolari di un saldo acredito, inevitabilmente, ai fini dell'accertamento del dare-avere, haindividuato tanto le rimesse solutorie, quanto quelle ripristinatorie (almenoquesto sembra essere il tenore del motivo di ricorso, che, invero, non appareaffatto chiaro nella sua esposizione), con il rilievo per cui la sentenzaNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026impugnata ha ritenuto, erroneamente, che, in virtù degli estratti contoprodotti, fossero stati allegati e provati solo i movimenti ripristinatori, nonanche quelli solutori, così dando luogo ad un irriducibile contrasto tra le sueargomentazioni;IV) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alcombinato disposto degli artt. 1852 e 2033 c.c.», per essere stata ritenutainammissibile l’azione di ripetizione di indebito in presenza di un contocorrente ancora aperto al momento della proposizione della corrispondentedomanda.2.1.

Queste censure, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sirivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua delledirimenti considerazioni di cui appresso.Giova premettere che: i) in tema di contratti bancari, qualora sia propostadal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamenteaddebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapportodi conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisceeccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, (sicché essa si sottrae pure aldivieto di cui all'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.), purché emergente dadocumenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. n.4066 del 2021); ii) nella specie, la corte territoriale ha affermato – conaccertamento di natura chiaramente fattuale, qui sindacabile,eventualmente, solo sotto il profilo motivazionale e nei limiti di cui al testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come novellato dal d.l. n. 83 del212, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 30 giugno2021), tuttavia, in nessun modo prospettato – che i conti de quibusrisultavano ancora operativi al momento della proposizione della domandagiudiziale degli odierni ricorrenti.Va rimarcato, poi, che, come espressamente puntualizzato da Cass., SU,n. 24418 del 2010 (cfr., amplius, pag. 12-14 della motivazione), ove,«durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non soloprelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essereNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto diripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effettodi uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accadràqualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come insimili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna aperturadi credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati acoprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non è cosi,viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivosuperato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente dacontinuare a godere. […].

Un versamento eseguito dal cliente su un conto ilcui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla bancacon l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesadella banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (creditoche, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello diriespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dalcorrentista.

Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditorema amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e lacircostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzatoda interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebitalimitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamentoanticipato di interessi.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunqueparlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito inconto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldofinale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò,da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto».Come opportunamente precisato da Cass. n. 4214 del 2024 (in sensosostanzialmente conforme si veda anche Cass. n. 11056 del 2024), allora,«non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo lachiusura del conto corrente […]: tale eventualità si verifica, invece, solo “nelladescritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cuisiano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria,Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potràparlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto incostanza di rapporto.

Ne consegue che, […], l’azione di ripetizionedell’indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di contocorrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stataillegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, siaqualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quelversamento abbia natura solutoria; in caso contrario, non è configurabile undiritto di ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., incapo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare lanullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenereuna rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.

E potrà farlo, seal conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare unamaggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Ma non puòagire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua nonha ancora avuto luogo” (Cass.

S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)».Altra questione è, invece, se il correntista possa disporre delle sommerisultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all’esito dellaintervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelatiindebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del contocorrente, ancora aperto, è estranea all’oggetto del presente giudizio, nelquale gli odierni ricorrenti, come dagli stessi evidenziato alle pag. 3-4 delproprio ricorso, chiesero la condanna di BNL – previa declaratoria di invaliditàdelle clausole relative agli interessi, anche riguardo alla capitalizzazionetrimestrale, alla determinazione delle valute e delle commissioni – alpagamento (nella misura del 65% all’Alliegro e del 35% allo [OSCURATO:PERSONA].r.l.), di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi attivi sullesomme giacenti depurate dell’indebito.Per la stessa ragione, nemmeno rileva il richiamo, rinvenibile nel quartomotivo di ricorso, all’art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista “puòdisporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”.

Talededuzione è estranea al thema decidendum, come cristallizzatosi nel giudizioNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026di primo grado, nel quale, come si è appena riferito, è stata chiesta laripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo delconto corrente.Va ricordato, infine, che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità èconsolidata nel ritenere che, allorquando il correntista agisca in giudizio perla rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizionedalla banca dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenutipagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi(cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 854 del2026; Cass. n. 1763 del 2024).2.2.

Da tutto quanto fin qui esposto deriva, pertanto, che non è vero, oalmeno non lo è in termini assoluti, che il correntista non possa ripeterequanto indebitamente pagato, in pendenza di rapporto, atteso che il descrittoorientamento interpretativo di questa Corte consente l'azione di ripetizione,in presenza di conto aperto, ma sempre che l'attore, secondo le basilari regoledel processo, alleghi i “pagamenti” (nell’accezione precedentemente indicata)eseguiti, fornendone la prova anche quanto al loro preteso carattere indebito.Nemmeno è vero, peraltro, che, – come condivisibilmente sostenutoanche dalla difesa della controricorrente – nel corso del rapporto, il correntistasia privo di una tutela ulteriore senza esporsi ad esborsi finalizzati allacompleta estinzione del saldo finale del conto.

Basta, invero, che questi provil'indebito e che agisca per la rideterminazione del dare-avere tra le parti.

Unavolta ottenuta la rettifica del saldo, il correntista potrà operare sul conto, neimodi e termini che più siano conformi alle proprie esigenze, anche (qualorail conto risultasse in avere), provvedendo al prelievo di tutti gli importirisultanti a suo credito, oltre che provvedere alla chiusura del conto stesso.In definitiva, quindi, le complessive affermazioni, sul punto, della corteterritoriale si rivelano pienamente coerenti con il consolidato orientamento dilegittimità cui qui si intende dare continuità (così disattendendosi il terzo edil quarto motivo di ricorso).2.3.

A tanto deve aggiungersi, al fine di disattendersi anche il secondomotivo, che, muovendo dal rilievo che – come ricordato da Cass., SU, n.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/202624418 del 2010 – un conto corrente deve ritenersi chiuso "quando la bancaabbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale" e, dunque, quando"è stato estinto il saldo di chiusura del conto", nessun rilievo può comunqueassumere qualsivoglia intenzione di chiudere il rapporto (che, al contrario,secondo i ricorrenti, dovrebbe valorizzarsi – desumendola dalla richiamatapec del 10 ottobre 2014, da valutarsi contestualmente alla iniziativagiudiziaria successivamente da essi intrapresa – al fine di rendere ammissibilela domanda di ripetizione), essendo necessario, invece, che il dare-avere trale parti sia stato definito, appunto, con l'estinzione del saldo di chiusura delconto.Da ciò consegue che, evidentemente, la corte distrettuale, lungi dall’averdisatteso un elemento di prova, vale a dire la pec predetta, l’ha considerata,in realtà, irrilevante ai fini della decisione proprio perché ha ritenutoindimostrato che, anteriormente alla instaurazione della presentecontroversia (o pendente la stessa), il correntista ([OSCURATO:PERSONA]) avesseprovveduto alla estinzione dei conti suddetti mediante il pagamento di unindebito.3.

Il quinto motivo di ricorso, recante «Violazione dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto dell’art. 2697 c.c. con gliartt. 2033, 2946 e 1194 c.c.», ascrive alla corte territoriale di avere utilizzatoerroneamente, ai fini della prescrizione e della individuazione delle sommeversate senza titolo, il cd.

“saldo banca” anziché il cd.

“saldo contabilericalcolato”.

In particolare, si contesta la sentenza impugnata nella parte incui, nel rideterminare, alla data del 31 marzo 2014, avvalendosi della c.t.u.espletata in primo grado, i saldi del conto corrente ordinario n. 25600 (€134.343,61 in favore del correntista) e sul conto anticipi n. 281037 (risultatoparia zero), ha ritenuto corretto il metodo utilizzato dal consulente «nella Iipotesi, nella quale l’ausiliario prima ha individuato le rimesse solutorie delcorrentista, imputandole a pagamenti, e, conseguentemente, le competenzenon più rimborsabili perché il loro diritto alla ripetizione è prescritto; dettecompetenze devono essere ricomprese nel conto proprio perché prescritto ildiritto alla loro ripetizione e cioè alla esclusione dal conto corrente medesimo.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Soltanto in tal modo si tiene conto della eccezione di prescrizione sollevatadalla parte ed accolta dal Tribunale senza alcuna censura al riguardo in questasede […]».3.1.

Questa doglianza si rivela fondata, alla stregua dell’ormaiconsolidatasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nellecontroversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebitoconseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delleprassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca deiversamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione edalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimeapplicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass.n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 e 31781 del 2025;Cass. n. 5626 del 2026).Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il"saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così comesi sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalleannotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi neicontenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullitàdelle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto diconto corrente a fronte dell’eccezione di prescrizione della consequenzialeazione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stata oggetto di ampio dibattito,sostenendosi, da parte dei fautori del cd.

"saldo banca", che, utilizzando ilsaldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ.,a tenore del quale l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta aprescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azionidi ripetizione.Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di contocorrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estrattoconto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorieeffettuate dal correntista.

Pertanto, – si è sostenuto – non si può fareaffidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, inNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie anorme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile soloapparente e virtuale.

Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se isingoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento diun debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto correntedepurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca,conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci.

Quindi, per il calcolo dellerimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di nonconfondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamentesolutorie".In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020,pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazionetra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità dellecompetenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale edeffettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitatedalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una meraoperazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione deiversamenti solutori.

Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare unafictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offertadalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violatoma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base alsaldo ricalcolato.[OSCURATO:PERSONA] condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronunciaappena descritta (confermate anche da quelle successive già primarichiamate), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno adoggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancariecontrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda diripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deveessere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimeapplicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all’esito ditale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutoriNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto correntecon apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di queiversamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass.n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203,15684 e 31781 del 2025; Cass. n. 5626 del 2026).4.

Il sesto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.», per avere la sentenzaimpugnata negato la prova del maggior danno, riconosciuto agli attori inprimo grado, con una motivazione in contrasto frontale con i principi cardinedella logica deduttiva.4.1.

Esso si rivela infondato.Invero, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 15478, 15396e 15191 del 2026; Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass.nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il già richiamatotesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui applicabile rationetemporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 17 maggio2022, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimitàsulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n.7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n.32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unicainsufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella“insuperabile”.

Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, lacorrettezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta,bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022).Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.4.2.

Fermo quanto precede, nella specie, la corte territoriale ha rigettatola domanda di risarcimento danni formulata dagli originari attori nei confrontidella BNL, per avere l’Alliegro stipulato un debito con altra banca, finalizzatoall'estinzione della debitoria con l’odierna controricorrente, per difetto diprova, avendola ritenuta sfornita di un impianto probatorio univoco esufficiente a provare il danno lamentato.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ha ritenuto, infatti, che il mutuo erogato dalla BCC di Sassano, benchéversato sui conti BNL, con la dicitura "chiusura conto", non potesse essereposto tout court in diretta correlazione con il danno lamentato, sia perché iconti BNL non erano risultati chiusi, neanche successivamente, allorquando èstata introdotta la lite, sia perché l’importo mutuato non era coerente conquello dei conti BNL, cosicché non si sarebbe potuto escludere che il mutuofosse stato stipulato, invece, per esigenze di liquidità o per il ripristinodell'affidamento.Si è al cospetto, dunque, di una motivazione assolutamente lineare, nonimplausibile e che esplicita le ragioni della decisione, rendendoneagevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosi consideraresoddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, comesi è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.5.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dellaStudio [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo quinto motivo,respingendosene gli altri.

La sentenza impugnata, pertanto, deve esserecassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte diappello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovoesame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.limitatamente al suo quinto motivo, respingendone gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’amministratore unico Avv. [OSCURATO:PERSONA]Niceforo, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianopresso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL].- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al viale AltieroSpinelli n. 30, in persona del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Societario,Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, suo legale rappresentante in forza dei poteri conferitiglicon delibera del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2020,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, al viale delle Medaglie d'Oro n. 159.- controricorrente -Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 972/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi SALERNO il giorno 30/06/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 5 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citarono la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora inavanti, anche, breviter, BNL) innanzi al Tribunale di Salerno per sentireaccertare se gli interessi pagati dal primo sul conto corrente n. 25600 e sulconto anticipi n. 281037 avessero superato il tasso soglia usura e, comunque,dichiarare l’invalidità delle clausole relative agli interessi, anche riguardo allacapitalizzazione trimestrale, alla determinazione delle valute e dellecommissioni, e, per l’effetto, ottenere la condanna della banca al pagamento,nella misura del 65% all’Alliegro e del 35% alla menzionata società, di tuttele somme indebitamente percepite, oltre interessi attivi sulle somme giacentidepurate dell’indebito. Chiesero, inoltre, condannarsi il medesimo istituto dicredito al risarcimento dei danni pari a quanto corrisposto dall’Alliegro allaBCC di Sassano per far fronte agli addebiti illegittimi operati dal primo.Si costituì BNL, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripetizione,per genericità, oltre che relativa a rapporti bancari ancora aperti, e laprescrizione del diritto alla ripetizione di tutto quanto pagatole dall’Alliegro indata anteriore al decennio a far data dalla domanda giudiziale. Contestò,inoltre, l’avversa domanda risarcitoria perché prescritta, altresì deducendo lalegittimità del proprio operato in relazione agli interessi applicati, allacapitalizzazione, alle c.m.s., alle spese ed alle valute.Disposta ed espletata una c.t.u. contabile, l’adito tribunale, con sentenzadel 10 dicembre 2018, n. 4321, condannò BNL alla restituzione di €285.618,18 in favore degli attori, rispettivamente in misura del 65%all’Alliegro e del 35%, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre interessi legali dalla domandaal soddisfo, nonché al pagamento, in loro favore, del maggior danno,quantificato in € 37.435,64 ed in pari misura percentuale.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Pronunciando sul gravame promosso da BNL contro quella decisione,la Corte di appello di Salerno lo accolse parzialmente con sentenza del 30giugno 2021, n. 972, resa nel contraddittorio con l’Alliegro e [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarando l’inammissibilità dell’azione di restituzione di indebito,accertando che, alla data del 31 marzo 2014, gli originari attori erano risultatititolari di un saldo pari ad € 134.434,61 sul conto ordinario n. 25600 e di unsaldo pari a zero sul conto anticipi n. 281037, e rigettando, infine, la lorodomanda risarcitoria.Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattesel’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati, ai sensidell’art. 342 cod. proc. civ., con riferimento al suo primo motivo. Ritenne,infatti, che, «Dalla lettura dell’atto di appello, emergono con chiarezza lecensure rivolte alla sentenza di primo grado e le argomentazioni ad essesottese, come sopra sinteticamente riportate, per cui l’appello è ammissibile,avendo peraltro parte appellata spiegato dettagliata difesa su ogni puntocensurato. Va altresì evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto daparte appellata, il non aver specificamente contestato la affermazione delTribunale secondo cui la proposizione della domanda di restituzionedell’indebito comporta l’automatica estinzione del conto corrente, non puòcondurre ad affermare l’acquiescenza (espressa o tacita) alla pronuncia diprimo grado, trattandosi di una mera argomentazione utilizzata dal giudice diprimo grado a sostegno della ammissibilità della domanda di restituzionedell’indebito. L’appellante ha, infatti, censurato la statuizione del Tribunale e,quindi, la condanna al pagamento della somma di euro 285.618,18, rilevandol’inammissibilità della domanda di restituzione delle somme percepiteindebitamente e ritenendo insuperabile la circostanza della apertura dei contin. 25600 e 281037 al momento della proposizione della domanda. Non sievince in alcun modo il proposito di non contrastare in tutto o in parte glieffetti giuridici della pronuncia di primo grado, a nulla rilevando la mancatapuntuale contestazione delle argomentazioni utilizzate dal Tribunale perl’accoglimento della domanda, atteso che il profilo è stato chiaramenteimpugnato dall’istituto di credito»; ii) non condivise l’assunto del tribunaleNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo cui l’estinzione del conto corrente costituiva automatica conseguenzadella domanda giudiziale. Osservò, sul punto, che, «alla data di introduzionedel giudizio di primo grado con atto del 5.05.2015 ed anche successivamente,come accertato dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],nominata dal Tribunale con ordinanza dell’1.12.2017, il conto correnteordinario n. 25600 e il conto corrente anticipi n. 281037 erano aperti nonavendone il correntista curato la chiusura; i conti non possono essereconsiderarsi estinti (per implicito), “tout court”, con la introduzione della litegiudiziaria estranea al rapporto contrattuale concluso tra le parti chenecessitava, per la sua risoluzione, della dichiarazione recettizia di uno deicontraenti» e che, «al fine di accertare se sia, o meno, configurabile unpagamento, ritenuto indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoriaad opera del solvens, occorre considerare che laddove sia pendente l’aperturadi credito in mancanza di versamenti non è ravvisabile alcun pagamentoprima del momento in cui, chiuso il rapporto, il correntista provveda arestituire alla banca il denaro in concreto utilizzato; nel caso, invece, in cui ilcorrentista, durante lo svolgimento del rapporto, abbia effettuato non soloprelevamenti, ma anche versamenti, essi potranno essere considerati allastregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (oveindebiti) laddove vi sia stato concretamente uno spostamento patrimoniale infavore della banca e ciò avverrà nel caso in cui si tratti di versamenti eseguitisu un conto scoperto al quale cioè non accede alcuna apertura di credito afavore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire unpassivo eccedente i limiti dell'accreditamento. In tali casi, in cui, cioè, ipagamenti siano effettivamente solutori e siano indebiti il correntista puòchiedere la restituzione anche se il conto non è stato chiuso. L’azione,dunque, astrattamente non è inammissibile per la pendenza del contocorrente e del conto anticipi al momento della introduzione del giudizio».Precisò che, «Nel caso di specie, la domanda di restituzione è inammissibilealla luce di una ulteriore considerazione», cioè che la stessa risultava «carentesia in punto di allegazione che di prova, non avendo in alcun modo parteNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026In mancanza di allegazione dei pagamenti eseguiti, non può nemmenoapplicarsi il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il qualecomporta che la parte onerata sia esonerata dalla dimostrazione di quei fattie circostanze che, sebbene allegati, non siano stati specificatamentecontestati dalla parte costituita […]. Né tali lacune possono essere colmate amezzo di consulenza tecnica di ufficio che, come è noto, non è un mezzo diprova e non può avere natura esplorativa, volta, cioè, alla ricerca di fatti,circostanze ed altri elementi non provati dalla parte onerata […]. La domandadi restituzione, dunque, è inammissibile, con conseguente parzialeaccoglimento del primo motivo di appello; va, infatti, accolta la domanda diaccertamento negativo proposta dal correntista, a differenza di quantosostenuto dall’appellante»; iii) rideterminò, alla data del 31 marzo 2014,avvalendosi della c.t.u. espletata in primo grado, i saldi del conto correnteordinario n. 25600 (€ 134.343,61 in favore del correntista) e del conto anticipin. 281037 (risultato paria zero), ritenendo corretto il metodo utilizzato dalconsulente «nella I ipotesi, nella quale l’ausiliario prima ha individuato lerimesse solutorie del correntista, imputandole a pagamenti, e,conseguentemente, le competenze non più rimborsabili perché il loro dirittoalla ripetizione è prescritto; dette competenze devono essere ricomprese nelconto proprio perché prescritto il diritto alla loro ripetizione e cioè allaesclusione dal conto corrente medesimo. Soltanto in tal modo si tiene contodella eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ed accolta dal Tribunalesenza alcuna censura al riguardo in questa sede […]»; iv) opinò, infine,quanto alla doglianza relativa al risarcimento del danno, che «il mutuoerogato dalla BCC di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in data 5.03.2014, dell’importo dieuro 440.000,00, sebbene risulti versato con due bonifici intestati ad “[OSCURATO:SOCIETA]., non può ritenersi in diretta correlazione con gli addebiti ritenutiillegittimi e, quindi questi ultimi non possono essere considerati la causa deldanno oggetto di doglianza, ciò sia in considerazione della rilevanza dellasomma mutuata, a fronte del debito/credito del correntista, sia dell’epoca diconcessione della somma nel 2014 (per la chiusura del conto corrente, comeNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026espressamente indicato nei bonifici) rispetto ad un contratto di conto correntedi durata risalente al 1991 ed ancora pendente alla data di notifica dellacitazione (del 29.04.2015). Parte attrice non ha fornito la prova che il prestitosia stato richiesto per saldare la debitoria illegittimamente esistente almomento dell’estinzione del conto corrente (non avvenuta) e non piuttostoper esigenze di liquidità e/o per ripristinare la liquidità ed accedere al fido».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati anche da memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso prospetta la «Violazione dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4, in relazione al combinato disposto degli artt. 342, 112 e 329c.p.c.», per avere la corte di appello respinto l’azione ex art. 2033 cod. civ.,a causa della mancata estinzione dei conti correnti oggetto di lite, ritenendoerroneamente – a fronte delle due distinte rationes decidendi a base dellapronuncia di primo grado, relative, in “fatto”, alla chiusura dei suddettirapporti e, “in diritto”, alla irrilevanza di tale profilo – che l’unico motivo digravame, concernente la inammissibilità, in astratto della domanda d’indebitoper la mancata estinzione dei conti, potesse essere esteso alla questione difatto accertata dal tribunale.1.1. Tale doglianza, che presuppone la configurabilità, nella sentenza diprimo grado, di due autonome rationes decidendi, – una in fatto (chiusura delconto) ed una in diritto (irrilevanza della chiusura), delle quali solo la secondasarebbe stata impugnata – si rivela infondata.Invero, la medesima questione dell’asserita esistenza, nella menzionatasentenza, di due distinte statuizioni circa l’ammissibilità dell’azione diripetizione di indebito e della ipotizzata acquiescenza della banca rispetto allaprima di esse, è stata già sottoposta all'esame della corte d’appello, che l’hadisattesa sostenendo che, «a differenza di quanto sostenuto da parteappellata, il non aver specificamente contestato la affermazione del Tribunalesecondo cui la proposizione della domanda di restituzione dell’indebitoNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026comporta l’automatica estinzione del conto corrente, non può condurre adaffermare l’acquiescenza (espressa o tacita) alla pronuncia di primo grado,trattandosi di una mera argomentazione utilizzata dal giudice di primo gradoa sostegno della ammissibilità della domanda di restituzione dell’indebito»(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).grado (rinvenibile nel fascicolo di ufficio, cui questa Corte può accedere inragione della natura di error in procedendo del vizio qui denunciato) si legge,in proposito (cfr. pag. 5), che «La parte che propone l'azione ex art. 2033c.c. in materia bancaria, chiedendo la condanna alla restituzione delle sommeindebite, manifesta univocamente la volontà di porre fine ai rapporti. Quindi,se il conto principale sia ancora in essere quando viene introdotta la lite, daquel momento esso deve ritenersi estinto, salvo il dare o avere delcorrentista. D'altra parte, ai sensi dell'art. 1852 c.c., il titolare del conto “puòdisporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a credito”. La SupremaCorte ha stabilito, invero, che l'azione volta a recuperare le sommeillegittimamente versate alla banca per l'applicazione di interessi anatocistici,oppure di interessi ultra legali non pattuiti, è sempre possibile, anche se ilconto corrente sia aperto (ordinanza Cassazione n. 28819 del 30.11.2017).La tesi è minoritaria. Ma convince […]»; ii) secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o piùaffermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione delgiudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capicompletamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tuttoindipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppuredella valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 27246 del2024; Cass. n. 20951 del 2022; Cass. n. 40276 del 2021; Cass. n. 21566 del2017).È chiarissimo, allora, che, proprio alla stregua del principio testériportato, la pretesa duplicità di rationes decidendi, nella specie, non sussisteNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026affatto, atteso che l’affermazione circa la “chiusura” del conto integraun’argomentazione strumentale, non un’autonoma statuizione, e che ladecisione del tribunale si fondava, su quel punto, su una unica ratio, ossial’ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito in presenza di un contoancora aperto al momento della proposizione della corrispondente domanda(tesi ritenuta “minoritaria”, ma “convincente”).Ne consegue, dunque, che il gravame di BNL, avendo investitochiaramente tale statuizione – come ritenuto dalla corte distrettuale, oltreche verificato dal Collegio esaminando il corrispondente atto di appello (cfr.,amplius, pag. 5-7), era assolutamente idoneo ad impedire la formazione delgiudicato interno.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano,rispettivamente, in sintesi:II) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 115c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di avere erroneamente: i) negatoin fatto la “chiusura” dei conti, oggetto di lite, malgrado la pec del 10 ottobre2014 e la reiterata manifestazione della volontà di recesso rinvenibile nellacitazione introduttiva del giudizio; ii) ritenuto non provati, né allegati, imovimenti “solutori” a fronte dell’espressa deduzione contenuta nell’attointroduttivo originario;III) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art.132 c.p.c.». Si assume che la statuizione della corte distrettuale per cui ladomanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. è proponibile anche se il contonon è chiuso sarebbe inconciliabile con l'affermazione secondo la quale, in talcaso, l'attore deve allegare e provare le rimesse solutorie, cioè l'intervenutospostamento patrimoniale dal solvens in favore dell'accipiens. Altresì,inconciliabile, a dire dei ricorrenti, sarebbe l'evidenza secondo la quale lacorte d'appello, nell'accertare che gli attori sono risultati titolari di un saldo acredito, inevitabilmente, ai fini dell'accertamento del dare-avere, haindividuato tanto le rimesse solutorie, quanto quelle ripristinatorie (almenoquesto sembra essere il tenore del motivo di ricorso, che, invero, non appareaffatto chiaro nella sua esposizione), con il rilievo per cui la sentenzaNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026impugnata ha ritenuto, erroneamente, che, in virtù degli estratti contoprodotti, fossero stati allegati e provati solo i movimenti ripristinatori, nonanche quelli solutori, così dando luogo ad un irriducibile contrasto tra le sueargomentazioni;IV) «Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alcombinato disposto degli artt. 1852 e 2033 c.c.», per essere stata ritenutainammissibile l’azione di ripetizione di indebito in presenza di un contocorrente ancora aperto al momento della proposizione della corrispondentedomanda.2.1. Queste censure, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sirivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento alla stregua delledirimenti considerazioni di cui appresso.Giova premettere che: i) in tema di contratti bancari, qualora sia propostadal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamenteaddebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapportodi conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisceeccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, (sicché essa si sottrae pure aldivieto di cui all'art. 345, comma 2, cod. proc. civ.), purché emergente dadocumenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. n.4066 del 2021); ii) nella specie, la corte territoriale ha affermato – conaccertamento di natura chiaramente fattuale, qui sindacabile,eventualmente, solo sotto il profilo motivazionale e nei limiti di cui al testodell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. come novellato dal d.l. n. 83 del212, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 30 giugno2021), tuttavia, in nessun modo prospettato – che i conti de quibusrisultavano ancora operativi al momento della proposizione della domandagiudiziale degli odierni ricorrenti.Va rimarcato, poi, che, come espressamente puntualizzato da Cass., SU,n. 24418 del 2010 (cfr., amplius, pag. 12-14 della motivazione), ove,«durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non soloprelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essereNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto diripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effettodi uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadràqualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come insimili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna aperturadi credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati acoprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è cosi,viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivosuperato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente dacontinuare a godere. […]. Un versamento eseguito dal cliente su un conto ilcui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla bancacon l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesadella banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (creditoche, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello diriespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dalcorrentista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditorema amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e lacircostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzatoda interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebitalimitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamentoanticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunqueparlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito inconto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldofinale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò,da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto».Come opportunamente precisato da Cass. n. 4214 del 2024 (in sensosostanzialmente conforme si veda anche Cass. n. 11056 del 2024), allora,«non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo lachiusura del conto corrente […]: tale eventualità si verifica, invece, solo “nelladescritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cuisiano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria,Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potràparlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto incostanza di rapporto. Ne consegue che, […], l’azione di ripetizionedell’indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di contocorrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stataillegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, siaqualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quelversamento abbia natura solutoria; in caso contrario, non è configurabile undiritto di ripetizione dell’indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., incapo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare lanullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenereuna rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, seal conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare unamaggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non puòagire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua nonha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)».Altra questione è, invece, se il correntista possa disporre delle sommerisultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all’esito dellaintervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelatiindebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del contocorrente, ancora aperto, è estranea all’oggetto del presente giudizio, nelquale gli odierni ricorrenti, come dagli stessi evidenziato alle pag. 3-4 delproprio ricorso, chiesero la condanna di BNL – previa declaratoria di invaliditàdelle clausole relative agli interessi, anche riguardo alla capitalizzazionetrimestrale, alla determinazione delle valute e delle commissioni – alpagamento (nella misura del 65% all’Alliegro e del 35% allo [OSCURATO:PERSONA].r.l.), di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi attivi sullesomme giacenti depurate dell’indebito.Per la stessa ragione, nemmeno rileva il richiamo, rinvenibile nel quartomotivo di ricorso, all’art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista “puòdisporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”. Talededuzione è estranea al thema decidendum, come cristallizzatosi nel giudizioNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026di primo grado, nel quale, come si è appena riferito, è stata chiesta laripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo delconto corrente.Va ricordato, infine, che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità èconsolidata nel ritenere che, allorquando il correntista agisca in giudizio perla rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizionedalla banca dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenutipagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi(cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 854 del2026; Cass. n. 1763 del 2024).2.2. Da tutto quanto fin qui esposto deriva, pertanto, che non è vero, oalmeno non lo è in termini assoluti, che il correntista non possa ripeterequanto indebitamente pagato, in pendenza di rapporto, atteso che il descrittoorientamento interpretativo di questa Corte consente l'azione di ripetizione,in presenza di conto aperto, ma sempre che l'attore, secondo le basilari regoledel processo, alleghi i “pagamenti” (nell’accezione precedentemente indicata)eseguiti, fornendone la prova anche quanto al loro preteso carattere indebito.Nemmeno è vero, peraltro, che, – come condivisibilmente sostenutoanche dalla difesa della controricorrente – nel corso del rapporto, il correntistasia privo di una tutela ulteriore senza esporsi ad esborsi finalizzati allacompleta estinzione del saldo finale del conto. Basta, invero, che questi provil'indebito e che agisca per la rideterminazione del dare-avere tra le parti. Unavolta ottenuta la rettifica del saldo, il correntista potrà operare sul conto, neimodi e termini che più siano conformi alle proprie esigenze, anche (qualorail conto risultasse in avere), provvedendo al prelievo di tutti gli importirisultanti a suo credito, oltre che provvedere alla chiusura del conto stesso.In definitiva, quindi, le complessive affermazioni, sul punto, della corteterritoriale si rivelano pienamente coerenti con il consolidato orientamento dilegittimità cui qui si intende dare continuità (così disattendendosi il terzo edil quarto motivo di ricorso).2.3. A tanto deve aggiungersi, al fine di disattendersi anche il secondomotivo, che, muovendo dal rilievo che – come ricordato da Cass., SU, n.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/202624418 del 2010 – un conto corrente deve ritenersi chiuso "quando la bancaabbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale" e, dunque, quando"è stato estinto il saldo di chiusura del conto", nessun rilievo può comunqueassumere qualsivoglia intenzione di chiudere il rapporto (che, al contrario,secondo i ricorrenti, dovrebbe valorizzarsi – desumendola dalla richiamatapec del 10 ottobre 2014, da valutarsi contestualmente alla iniziativagiudiziaria successivamente da essi intrapresa – al fine di rendere ammissibilela domanda di ripetizione), essendo necessario, invece, che il dare-avere trale parti sia stato definito, appunto, con l'estinzione del saldo di chiusura delconto.Da ciò consegue che, evidentemente, la corte distrettuale, lungi dall’averdisatteso un elemento di prova, vale a dire la pec predetta, l’ha considerata,in realtà, irrilevante ai fini della decisione proprio perché ha ritenutoindimostrato che, anteriormente alla instaurazione della presentecontroversia (o pendente la stessa), il correntista ([OSCURATO:PERSONA]) avesseprovveduto alla estinzione dei conti suddetti mediante il pagamento di unindebito.3. Il quinto motivo di ricorso, recante «Violazione dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto dell’art. 2697 c.c. con gliartt. 2033, 2946 e 1194 c.c.», ascrive alla corte territoriale di avere utilizzatoerroneamente, ai fini della prescrizione e della individuazione delle sommeversate senza titolo, il cd. “saldo banca” anziché il cd. “saldo contabilericalcolato”. In particolare, si contesta la sentenza impugnata nella parte incui, nel rideterminare, alla data del 31 marzo 2014, avvalendosi della c.t.u.espletata in primo grado, i saldi del conto corrente ordinario n. 25600 (€134.343,61 in favore del correntista) e sul conto anticipi n. 281037 (risultatoparia zero), ha ritenuto corretto il metodo utilizzato dal consulente «nella Iipotesi, nella quale l’ausiliario prima ha individuato le rimesse solutorie delcorrentista, imputandole a pagamenti, e, conseguentemente, le competenzenon più rimborsabili perché il loro diritto alla ripetizione è prescritto; dettecompetenze devono essere ricomprese nel conto proprio perché prescritto ildiritto alla loro ripetizione e cioè alla esclusione dal conto corrente medesimo.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Soltanto in tal modo si tiene conto della eccezione di prescrizione sollevatadalla parte ed accolta dal Tribunale senza alcuna censura al riguardo in questasede […]».3.1. Questa doglianza si rivela fondata, alla stregua dell’ormaiconsolidatasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nellecontroversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebitoconseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delleprassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca deiversamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione edalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimeapplicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass.n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 e 31781 del 2025;Cass. n. 5626 del 2026).Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il"saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così comesi sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalleannotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi neicontenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullitàdelle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto diconto corrente a fronte dell’eccezione di prescrizione della consequenzialeazione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stata oggetto di ampio dibattito,sostenendosi, da parte dei fautori del cd. "saldo banca", che, utilizzando ilsaldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ.,a tenore del quale l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta aprescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azionidi ripetizione.Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di contocorrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estrattoconto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorieeffettuate dal correntista. Pertanto, – si è sostenuto – non si può fareaffidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, inNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie anorme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile soloapparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se isingoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento diun debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto correntedepurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca,conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo dellerimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di nonconfondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamentesolutorie".In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020,pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazionetra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità dellecompetenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale edeffettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitatedalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una meraoperazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione deiversamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare unafictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offertadalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violatoma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base alsaldo ricalcolato.[OSCURATO:PERSONA] condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronunciaappena descritta (confermate anche da quelle successive già primarichiamate), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno adoggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancariecontrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda diripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deveessere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittimeapplicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all’esito ditale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutoriNumero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto correntecon apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di queiversamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass.n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203,15684 e 31781 del 2025; Cass. n. 5626 del 2026).4. Il sesto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c.», per avere la sentenzaimpugnata negato la prova del maggior danno, riconosciuto agli attori inprimo grado, con una motivazione in contrasto frontale con i principi cardinedella logica deduttiva.4.1. Esso si rivela infondato.Invero, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 15478, 15396e 15191 del 2026; Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass.nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il già richiamatotesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui applicabile rationetemporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il giorno 17 maggio2022, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimitàsulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n.7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n.32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà dellamotivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unicainsufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella“insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, lacorrettezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta,bensì unicamente il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022).Inoltre, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 15191 e 6517 del2026, nonché da Cass. nn. 34212, 20894 e 9218 del 2025 (cfr. inmotivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022;Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso incui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelarele ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logicoseguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosiin espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere dicomprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.4.2. Fermo quanto precede, nella specie, la corte territoriale ha rigettatola domanda di risarcimento danni formulata dagli originari attori nei confrontidella BNL, per avere l’Alliegro stipulato un debito con altra banca, finalizzatoall'estinzione della debitoria con l’odierna controricorrente, per difetto diprova, avendola ritenuta sfornita di un impianto probatorio univoco esufficiente a provare il danno lamentato.Numero registro generale 3985/2022Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 19182/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ha ritenuto, infatti, che il mutuo erogato dalla BCC di Sassano, benchéversato sui conti BNL, con la dicitura "chiusura conto", non potesse essereposto tout court in diretta correlazione con il danno lamentato, sia perché iconti BNL non erano risultati chiusi, neanche successivamente, allorquando èstata introdotta la lite, sia perché l’importo mutuato non era coerente conquello dei conti BNL, cosicché non si sarebbe potuto escludere che il mutuofosse stato stipulato, invece, per esigenze di liquidità o per il ripristinodell'affidamento.Si è al cospetto, dunque, di una motivazione assolutamente lineare, nonimplausibile e che esplicita le ragioni della decisione, rendendoneagevolmente individuabile l’iter logico seguito, così dovendosi consideraresoddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, comesi è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dellaStudio [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto limitatamente al suo quinto motivo,respingendosene gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve esserecassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte diappello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovoesame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.limitatamente al suo quinto motivo, respingendone gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19182/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris