CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01FNQCZ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, inerente alla finalizzazione illecita ( anche solo parziale) della sostanza detenuta, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura del materiale probatorio mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, appare immediatamente smentito dal tenore della sentenza impugnata che eriche in parte qua si è rivelata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrrende. Così deciso il 27 ottobre 2023