Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12154/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10482-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.C.CA. s . r . l . in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Venezia, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - econtro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona dei Ministr i pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche li rappresenta e difende ope legis ; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - COMUNE di CAORLE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. N el dicembre 1977, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] .

GE .

C .

CA . s.r.l. acquistò un’area di 1,4 ettari lungo la spiaggia di levante di Caorle, su cui insisteva un villaggio turistico, contraddistinta in catasto terreni di quel Comune dalla particella n.106 del foglio

34. Secondo la ricorrente, il confine del lotto a sud con il demanio marittimo era segnato dalla diga a mare,costruita dal Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] per tutelare la spiaggia dopo gli eventi meteorologicidel 1966.

In data 8 settembre 2006, la Capitaneria di porto di Caorle sottopose a sequestro un’area di 2.100 mq asseritamente occupata senza titolo da SO.GE.C.CA.con la realizzazione, in una fascia di circa mq 30 dal confine demaniale, di opere funzionali all’attività di campeggio; iniziò in conseguenza procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per violazione dell’art.1161 cod. navigazione; il Comune di Caorle chiese alla società il pagamento della somma di Euro 28.854,00 a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima negli anni 2006 e 2007.

La società SO.GE.C.CA. propose allora, in data 5/12/07, ricorso per accertamento tecnico preventivo allo scopo di far accertare i confini e la demanialità della zona occupata.

Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - Intanto, con sentenza 131 del 2009, il Tribunale di Venezia assolse il legale rappresentante dall’imputazione della occupazione illegittima del suolo demaniale; la sentenza divenne giudicato.

SO.GE.C.CA. convenne quindi in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dei Trasporti e il Comune di Caorle per far accertare l’esatta linea del confine con il demanio, rappresentando che il perito nominato nell’accertamento lo aveva individuato nella linea segnata dalla rete metallica esistente sin da prima del suo acquisto sull’ «unghia esterna di cemento armato» della diga di difesa a mare realizzata sul finire degli anni ’60 dal Consorzio di bonifica Sansonetta-Sesta-Palangon; chiese quindi il risarcimento del danno per il sequestro illegittimo disposto in suo danno.

Costituendosi, i Ministeri sostennero che il confine coincideva con la delimitazione degli ex mappali 1447 e 1441, divenuti mappale 106 privato e 1157 demaniale; in particolare, il confine dell’originario mappale 1447 - poi sdemanializzato e venduto - era rappresentato chiaramente nelle mappe del Nuovo catasto terreni, coincidenti con quelle del Censo stabile attivato o Catasto austro-italiano; chiesero quindi, in riconvenzionale, la conferma del confine come risultante dalle mappe del Censo st abile attivato o Catasto austro - italiano e la condanna della società al rilascio delle porzioni di demanio illegittimamente occupate e al pagamento di un indennizzo per l’illegittima occupazione.

Espletata c.t.u., con sentenza n.268/2017, il Tribunale accertò il confine secondo le indicazioni del tecnico nominato e non secondo la linea della diga come invece ritenuto in accertamento tecnico preventivo; condann ò la società a restituire la porzione di suolo demaniale occupata, ma rigettò la domanda riconvenzionale di Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - indennizzo, sostenendo che non fossero stati indicati compiutamente i parametri per la sua determinazione.

2. Avverso questa sentenza propose appello SO.GE.C.CA. , lamentando la violazione del principio di sussidiarietà delle mappe catastali come sancito dal terzo comma dell’art. 950 cod.civ., nonché l’omessa considerazione della planimetria allegata all’A.T.P. e della corrispondenza intervenuta tra i danti causa Chiggiato e il Demanio marittimo negli anni 30al fine di convenire il confine, nonché del fatto che le recinzioni lato mare erano state in origine posizionate dai proprietari dei vari lotti, nonché dell’intervenuta pronuncia di assoluzione del legale rappresentante dal reato ex art.1161 cod. nav..

In appello incidentale, i Ministeri reiterarono la domanda di individuazione del confine in riferimento al Censo stabile attivato o Catasto austro italiano e di condanna all’indennizzo per l’abusiva occupazione.

Con sentenza n.2763/2018, pubblicata in data 2/10/2018, nella contumacia del Comune, la Corte d’appello di Ve nezia confermò la sentenza di primo grado, rigettando entrambi gli appelli.

Per quel che qui rileva, confermò che, come accertato in consulenza tecnica, dall’analisi dell’atto di compravendita del 1909 e dal successivo verbale di consegna del 1910, in particolare dalla rappresentazione grafica allegata, risultava un confine non esattamente individuabile perché i sei cippi collocati in loco non erano più stati rinvenutie che, in conseguenza, era necessario ricorrere alle mappe catastaliattuali perché la mappa a ustro - italiana non poteva più costituire unico riferimento né poteva esserlo il procedimento di delimitazione convenzionale iniziato nel 1933 in quanto mai portato a conclusione; ribadì che non era significativo il tracciato della diga perché costruita al solo scopo di proteggere il ripascimento della Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - spiaggia, né era rilevantela sentenza di assoluzione in quanto motivata sull’assenza di elemento soggettivo; rite nne ugualmente che la domanda di indennizzo fosse in effetti indeterminata non risultando indicato il parametro utilizzabile.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione SO.GE.C.CA., affidato a cinque motivi; i Ministeri hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, a cui SO.GE.C.CA. ha pure resistito con controricorso .

Il Comune di Caorle non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha lamentato la «nullità della sentenza per assoluta omissione delle ragioni e dell’iter logico seguito dalla Corte d’appello per disporre il rigetto dei motivi d’appello,violazione degli artt. 132 comma I n.4 cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod. proc. civ. , nonché degli artt.24 comma I e II e 111 comma VI» perché la motivazione della Corte di secondo grado consisterebbe in una mera trascrizione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, risulterebbe inesistente.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive» (Cass. civ.Sez.

U n. 642 del 2015, Sez. 6 – 2 n. 459 del 10/01/2022).

Nella specie, la stessa Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - società ricorrente ha articolato tre motivi di censura in riferimento a violazioni di legge già prospettate in merito con i motivi di appello ed ha evidenziatoin un motivo l’erronea valutazione di due circostanze di fatto, con ciò confermando che comunque la Corte territoriale ha esplicitato una motivazione in fatto e in diritto della sua decisione.

2. Con il secondo motivo, SO.GE.C.CA. ha quindi prospettato la «violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod. civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. , error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 comma I n.4 cod.proc. civ. , violaz i one dell’art.132 comma I n.4cod. proc. civ., nullità della sentenza per tot ale carenza della motivazione» per avere la Corte territoriale immotivatamente privilegiato l’utilizzo delle mappe del Nuovo catasto terreni – che dovrebbe invece essere criterio residuale - pur «disponendo di una confinazione materiale già presente da decenni sui luoghi di causa e costituita da una rete di recinzione collimante con il cordolo superiore in cemento del muro di difesa a mare costruito dal Consorzio di bonifica Sansonetta-Sesta-Palangon nel1966», omettendo di indagarne la fedeltà al confine di diritto.

Con il terzo motivo, ha poi lamentato la « violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 395 n.4 e 360 comma I n.4 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’affermata sussistenza di fatti esclusi dalle prove acquisite nel processo», per averela Corte d’appello erroneamente affermato la irrilevanza del posizionamento delle reti collimanti con il cordolo della diga sulla base della sussistenza di due circostanze, cioè l’opposizione del Comune e la non necessità di alcuna espropriazione per la realizzazione delle opere eseguite nel 1972, in realtà confutate dalla relazione del tecnico nominato in ATP.

Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - Con il quarto motivo, ha sostenuto la « violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc. civ., error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. in relazione all’art.360 comma I n.4 cod. proc. civ. » per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto irrilevante l’esistenza del procedimento di delimitazione del Demanio, seppure pervenuto ad un rilevante stato di avanzamento, prediligendo il criterio delle risultanze delle mappe catastali, così violandoil principio della loro sussidiarietà.

Con il quintomotivo, infine, ha prospettato la «violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. », per avere la Corte territoriale infondatamente trascurato le contestazioni sorte sulle mappe del 1929 che indussero l’Amministrazione a intraprendere la regolamentazione della delimitazione sin dalla fine del 1930: decidendo di utilizzare quale riferimento le attuali mappe catastali, la Corte d’appello avrebbe perciò «segnato un ritorno al passato», ignorando quelle contestazioni superate con il verbale di delimitazione del 1941.

I quattro motivi, esaminabili congiuntamente per continuità argomentativa, sono inammissibili per loro formulazione.

Per interpretazione consolidata, il principio del libero convincimento che fonda gli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito ed è perciò sindacabile in sede di legittimitàquale violazione di legge soltanto se si alleghi che alla base della decisione siano state poste prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legalio siano state disattese, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legaliovvero siano stati considerati come facenti piena prova e recepiti senza apprezzamento criticoelementi di prova soggetti invece Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - a valutazione(Cass. civ. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022): nel ricorso, invero, non è stata prospettata nessuna di queste ipotesi.

É inammissibile, quindi, la diversa doglianza con cui si prospetti che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni elementi piuttosto che ad altri, nel senso che abbiasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento: unicamente ammissibile è infatti la censura del vizio di motivazione nei ristretti limiti in cui sia ammessa ai sensi del novellato art. 360, commaI, n. 5 cod. proc. civ . .

Nella specie, tuttavia, l’impugnazione ex n. 5 è preclusa dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ..

La Corte territoriale ha, invero, esposto con chiarezza, richiamando le argomentazioni della c.t.u.poi recepite nella sentenza di primo grado, le ragioni per cui ha confermato l’impossibilità di riferirsi ai soli titoli di proprietà per vetustà dell’originario titolo risalente al 1909 e l’inattendibilità della mappa Austro-italiana perché «le planimetrie sono affette da errori di posizionamento tali da consentirne alcun ragionevole riferimento»; ha aggiunto che il procedimento di delimitazione della spiaggia iniziato nel 1933 non ebbe formale conclusione e, perciò, non ha alcun «significato» nella presente controversia; ha escluso che la diga possa e ssere assunta a delimitazione del confine perché costruita in funzione del ripascimento della spiaggia e della protezione dell’arenile nel 1966. [OSCURATO:PERSONA], insomma, ha privilegiato le conclusioni della c.t.u. perché ne ha condiviso le argomentazioni rispetto alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo; la motivazione avrebbe potuto essere perciò censurata unicamente ex n.5 del I comma dell’art.360 cod. proc. civ. la cui operatività, tuttavia, come già evidenziato, è Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - preclusanella fattispecie dalla previsione del quinto comma dell’art.348 ter cod.proc. civ..

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i Ministeri hanno sostenuto la«violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 167 cod. proc. civ.» in riferimento al n.4 comma I dell’art.360 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto indeterminata la domanda riconvenzionale, da loro proposta, di condanna della società al pagamentodell’indennità di occupazione: per il principio iura novit curia, infatti, il Giudice del merito avrebbe dovuto quantificare l’indennizzo in riferimento ai parametri legali invocati in domanda, anche disponendo una consulenza tecnica.

Il motivo è fondato.

Ild ecreto Legge 05/10/1993 n. 400 (applicabile a decorrere dal 1990, e quindi anche nel caso in esame), come convertito in Legge 04/12/1993 n. 494, prevede all’art. 8 gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, stabilendo che essi vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del decreto (cioè pari al canone di concessione), maggiorata del duecento per cento.

La successiva norma di cui all'art. 1, comma 257, della legge n. 296 del 2006 -nel disporre che l'art. 8 cit. si interpreta «nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze» - toglie ogni dubbio circa l'applicabilità dell'art. 8 anche alla mera occupazione; e, trattandosi di norma interpretativa, la stessa è retroattiva e perciò applicabile anche al caso in esame ( Cass. civ. Sez. 3 n. 16491 del 05/07/2017).

Conseguentemente, sul punto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto correttamente procedere alla ricostruzione del quadro Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - normativo disciplinante l’ammontare dei canoni: ilD.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, aveva previsto che i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo fossero determinati, a decorrere dal 1/1/1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di una serie di prefissati criteri direttivi.Emesso il decreto applicativo (con disposizioni che escludevano l'applicabilità alle concessioni assentite in precedenza), era insorto contrasto con la Corte dei Conti, che aveva ritenuto che i canoni rideterminati dal D.L. n. 400 del 1993 dovessero essere applicatianche alle concessioni rilasciate in precedenza.

Fu così introdotta la norma intertemporale della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 10, comma 1, secondo cui « i canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e del D.L.5 ottobre 1993, n. 400, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.».Il D.M. 5 agosto 1998, n. 342 fissò quindi i canoni concessori delimitandone l'operatività alle concessioni rilasciate con decorrenza successiva al 31/12/1997.In questo contesto fu introdotta la disposizione del comma 251 della Legge Finanziaria per il 2007 che ha sostituito del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, il comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, Ric. 2019 n. 10482 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - dettando i nuovi criteri per la determinazione dei canoni di concessione del demanio marittimo. (cfr. Cass. civ. Sez. 1 , n. 29771 del 29/12/2020).

4. Per le ragioni esposte, il ricorso principale è respinto.

In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda alla liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo e alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spesedi legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10482-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.C.CA. s . r . l . in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Venezia, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - econtro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona dei Ministr i pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche li rappresenta e difende ope legis ; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - COMUNE di CAORLE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. N el dicembre 1977, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] . GE . C . CA . s.r.l. acquistò un’area di 1,4 ettari lungo la spiaggia di levante di Caorle, su cui insisteva un villaggio turistico, contraddistinta in catasto terreni di quel Comune dalla particella n.106 del foglio 34. Secondo la ricorrente, il confine del lotto a sud con il demanio marittimo era segnato dalla diga a mare,costruita dal Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] per tutelare la spiaggia dopo gli eventi meteorologicidel 1966. In data 8 settembre 2006, la Capitaneria di porto di Caorle sottopose a sequestro un’area di 2.100 mq asseritamente occupata senza titolo da SO.GE.C.CA.con la realizzazione, in una fascia di circa mq 30 dal confine demaniale, di opere funzionali all’attività di campeggio; iniziò in conseguenza procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per violazione dell’art.1161 cod. navigazione; il Comune di Caorle chiese alla società il pagamento della somma di Euro 28.854,00 a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima negli anni 2006 e 2007. La società SO.GE.C.CA. propose allora, in data 5/12/07, ricorso per accertamento tecnico preventivo allo scopo di far accertare i confini e la demanialità della zona occupata. Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - Intanto, con sentenza 131 del 2009, il Tribunale di Venezia assolse il legale rappresentante dall’imputazione della occupazione illegittima del suolo demaniale; la sentenza divenne giudicato. SO.GE.C.CA. convenne quindi in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dei Trasporti e il Comune di Caorle per far accertare l’esatta linea del confine con il demanio, rappresentando che il perito nominato nell’accertamento lo aveva individuato nella linea segnata dalla rete metallica esistente sin da prima del suo acquisto sull’ «unghia esterna di cemento armato» della diga di difesa a mare realizzata sul finire degli anni ’60 dal Consorzio di bonifica Sansonetta-Sesta-Palangon; chiese quindi il risarcimento del danno per il sequestro illegittimo disposto in suo danno. Costituendosi, i Ministeri sostennero che il confine coincideva con la delimitazione degli ex mappali 1447 e 1441, divenuti mappale 106 privato e 1157 demaniale; in particolare, il confine dell’originario mappale 1447 - poi sdemanializzato e venduto - era rappresentato chiaramente nelle mappe del Nuovo catasto terreni, coincidenti con quelle del Censo stabile attivato o Catasto austro-italiano; chiesero quindi, in riconvenzionale, la conferma del confine come risultante dalle mappe del Censo st abile attivato o Catasto austro - italiano e la condanna della società al rilascio delle porzioni di demanio illegittimamente occupate e al pagamento di un indennizzo per l’illegittima occupazione. Espletata c.t.u., con sentenza n.268/2017, il Tribunale accertò il confine secondo le indicazioni del tecnico nominato e non secondo la linea della diga come invece ritenuto in accertamento tecnico preventivo; condann ò la società a restituire la porzione di suolo demaniale occupata, ma rigettò la domanda riconvenzionale di Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - indennizzo, sostenendo che non fossero stati indicati compiutamente i parametri per la sua determinazione. 2. Avverso questa sentenza propose appello SO.GE.C.CA. , lamentando la violazione del principio di sussidiarietà delle mappe catastali come sancito dal terzo comma dell’art. 950 cod.civ., nonché l’omessa considerazione della planimetria allegata all’A.T.P. e della corrispondenza intervenuta tra i danti causa Chiggiato e il Demanio marittimo negli anni 30al fine di convenire il confine, nonché del fatto che le recinzioni lato mare erano state in origine posizionate dai proprietari dei vari lotti, nonché dell’intervenuta pronuncia di assoluzione del legale rappresentante dal reato ex art.1161 cod. nav.. In appello incidentale, i Ministeri reiterarono la domanda di individuazione del confine in riferimento al Censo stabile attivato o Catasto austro italiano e di condanna all’indennizzo per l’abusiva occupazione. Con sentenza n.2763/2018, pubblicata in data 2/10/2018, nella contumacia del Comune, la Corte d’appello di Ve nezia confermò la sentenza di primo grado, rigettando entrambi gli appelli. Per quel che qui rileva, confermò che, come accertato in consulenza tecnica, dall’analisi dell’atto di compravendita del 1909 e dal successivo verbale di consegna del 1910, in particolare dalla rappresentazione grafica allegata, risultava un confine non esattamente individuabile perché i sei cippi collocati in loco non erano più stati rinvenutie che, in conseguenza, era necessario ricorrere alle mappe catastaliattuali perché la mappa a ustro - italiana non poteva più costituire unico riferimento né poteva esserlo il procedimento di delimitazione convenzionale iniziato nel 1933 in quanto mai portato a conclusione; ribadì che non era significativo il tracciato della diga perché costruita al solo scopo di proteggere il ripascimento della Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - spiaggia, né era rilevantela sentenza di assoluzione in quanto motivata sull’assenza di elemento soggettivo; rite nne ugualmente che la domanda di indennizzo fosse in effetti indeterminata non risultando indicato il parametro utilizzabile. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione SO.GE.C.CA., affidato a cinque motivi; i Ministeri hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, a cui SO.GE.C.CA. ha pure resistito con controricorso . Il Comune di Caorle non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha lamentato la «nullità della sentenza per assoluta omissione delle ragioni e dell’iter logico seguito dalla Corte d’appello per disporre il rigetto dei motivi d’appello,violazione degli artt. 132 comma I n.4 cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod. proc. civ. , nonché degli artt.24 comma I e II e 111 comma VI» perché la motivazione della Corte di secondo grado consisterebbe in una mera trascrizione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, risulterebbe inesistente. Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive» (Cass. civ.Sez. U n. 642 del 2015, Sez. 6 – 2 n. 459 del 10/01/2022). Nella specie, la stessa Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - società ricorrente ha articolato tre motivi di censura in riferimento a violazioni di legge già prospettate in merito con i motivi di appello ed ha evidenziatoin un motivo l’erronea valutazione di due circostanze di fatto, con ciò confermando che comunque la Corte territoriale ha esplicitato una motivazione in fatto e in diritto della sua decisione. 2. Con il secondo motivo, SO.GE.C.CA. ha quindi prospettato la «violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod. civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. , error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 comma I n.4 cod.proc. civ. , violaz i one dell’art.132 comma I n.4cod. proc. civ., nullità della sentenza per tot ale carenza della motivazione» per avere la Corte territoriale immotivatamente privilegiato l’utilizzo delle mappe del Nuovo catasto terreni – che dovrebbe invece essere criterio residuale - pur «disponendo di una confinazione materiale già presente da decenni sui luoghi di causa e costituita da una rete di recinzione collimante con il cordolo superiore in cemento del muro di difesa a mare costruito dal Consorzio di bonifica Sansonetta-Sesta-Palangon nel1966», omettendo di indagarne la fedeltà al confine di diritto. Con il terzo motivo, ha poi lamentato la « violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 395 n.4 e 360 comma I n.4 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’affermata sussistenza di fatti esclusi dalle prove acquisite nel processo», per averela Corte d’appello erroneamente affermato la irrilevanza del posizionamento delle reti collimanti con il cordolo della diga sulla base della sussistenza di due circostanze, cioè l’opposizione del Comune e la non necessità di alcuna espropriazione per la realizzazione delle opere eseguite nel 1972, in realtà confutate dalla relazione del tecnico nominato in ATP. Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - Con il quarto motivo, ha sostenuto la « violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc. civ., error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. in relazione all’art.360 comma I n.4 cod. proc. civ. » per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto irrilevante l’esistenza del procedimento di delimitazione del Demanio, seppure pervenuto ad un rilevante stato di avanzamento, prediligendo il criterio delle risultanze delle mappe catastali, così violandoil principio della loro sussidiarietà. Con il quintomotivo, infine, ha prospettato la «violazione e falsa applicazione dell’art.950 e 2697 cod.civ. in relazione al n.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. », per avere la Corte territoriale infondatamente trascurato le contestazioni sorte sulle mappe del 1929 che indussero l’Amministrazione a intraprendere la regolamentazione della delimitazione sin dalla fine del 1930: decidendo di utilizzare quale riferimento le attuali mappe catastali, la Corte d’appello avrebbe perciò «segnato un ritorno al passato», ignorando quelle contestazioni superate con il verbale di delimitazione del 1941. I quattro motivi, esaminabili congiuntamente per continuità argomentativa, sono inammissibili per loro formulazione. Per interpretazione consolidata, il principio del libero convincimento che fonda gli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito ed è perciò sindacabile in sede di legittimitàquale violazione di legge soltanto se si alleghi che alla base della decisione siano state poste prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legalio siano state disattese, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legaliovvero siano stati considerati come facenti piena prova e recepiti senza apprezzamento criticoelementi di prova soggetti invece Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - a valutazione(Cass. civ. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022): nel ricorso, invero, non è stata prospettata nessuna di queste ipotesi. É inammissibile, quindi, la diversa doglianza con cui si prospetti che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni elementi piuttosto che ad altri, nel senso che abbiasolamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento: unicamente ammissibile è infatti la censura del vizio di motivazione nei ristretti limiti in cui sia ammessa ai sensi del novellato art. 360, commaI, n. 5 cod. proc. civ . . Nella specie, tuttavia, l’impugnazione ex n. 5 è preclusa dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ.. La Corte territoriale ha, invero, esposto con chiarezza, richiamando le argomentazioni della c.t.u.poi recepite nella sentenza di primo grado, le ragioni per cui ha confermato l’impossibilità di riferirsi ai soli titoli di proprietà per vetustà dell’originario titolo risalente al 1909 e l’inattendibilità della mappa Austro-italiana perché «le planimetrie sono affette da errori di posizionamento tali da consentirne alcun ragionevole riferimento»; ha aggiunto che il procedimento di delimitazione della spiaggia iniziato nel 1933 non ebbe formale conclusione e, perciò, non ha alcun «significato» nella presente controversia; ha escluso che la diga possa e ssere assunta a delimitazione del confine perché costruita in funzione del ripascimento della spiaggia e della protezione dell’arenile nel 1966. [OSCURATO:PERSONA], insomma, ha privilegiato le conclusioni della c.t.u. perché ne ha condiviso le argomentazioni rispetto alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo; la motivazione avrebbe potuto essere perciò censurata unicamente ex n.5 del I comma dell’art.360 cod. proc. civ. la cui operatività, tuttavia, come già evidenziato, è Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - preclusanella fattispecie dalla previsione del quinto comma dell’art.348 ter cod.proc. civ.. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i Ministeri hanno sostenuto la«violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 167 cod. proc. civ.» in riferimento al n.4 comma I dell’art.360 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto indeterminata la domanda riconvenzionale, da loro proposta, di condanna della società al pagamentodell’indennità di occupazione: per il principio iura novit curia, infatti, il Giudice del merito avrebbe dovuto quantificare l’indennizzo in riferimento ai parametri legali invocati in domanda, anche disponendo una consulenza tecnica. Il motivo è fondato. Ild ecreto Legge 05/10/1993 n. 400 (applicabile a decorrere dal 1990, e quindi anche nel caso in esame), come convertito in Legge 04/12/1993 n. 494, prevede all’art. 8 gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, stabilendo che essi vengano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del decreto (cioè pari al canone di concessione), maggiorata del duecento per cento. La successiva norma di cui all'art. 1, comma 257, della legge n. 296 del 2006 -nel disporre che l'art. 8 cit. si interpreta «nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze» - toglie ogni dubbio circa l'applicabilità dell'art. 8 anche alla mera occupazione; e, trattandosi di norma interpretativa, la stessa è retroattiva e perciò applicabile anche al caso in esame ( Cass. civ. Sez. 3 n. 16491 del 05/07/2017). Conseguentemente, sul punto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto correttamente procedere alla ricostruzione del quadro Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - normativo disciplinante l’ammontare dei canoni: ilD.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, aveva previsto che i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo fossero determinati, a decorrere dal 1/1/1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di una serie di prefissati criteri direttivi.Emesso il decreto applicativo (con disposizioni che escludevano l'applicabilità alle concessioni assentite in precedenza), era insorto contrasto con la Corte dei Conti, che aveva ritenuto che i canoni rideterminati dal D.L. n. 400 del 1993 dovessero essere applicatianche alle concessioni rilasciate in precedenza. Fu così introdotta la norma intertemporale della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 10, comma 1, secondo cui « i canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e del D.L.5 ottobre 1993, n. 400, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.».Il D.M. 5 agosto 1998, n. 342 fissò quindi i canoni concessori delimitandone l'operatività alle concessioni rilasciate con decorrenza successiva al 31/12/1997.In questo contesto fu introdotta la disposizione del comma 251 della Legge Finanziaria per il 2007 che ha sostituito del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, il comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, Ric. 2019 n. 10482 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - dettando i nuovi criteri per la determinazione dei canoni di concessione del demanio marittimo. (cfr. Cass. civ. Sez. 1 , n. 29771 del 29/12/2020). 4. Per le ragioni esposte, il ricorso principale è respinto. In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’unico motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda alla liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo e alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spesedi legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
Sentenza Cassazione n. 12154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris